Divisione Servizi Socio-Educativi
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Settore Sport - Tempo Libero
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 12 maggio 1998)


OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN CORSO APPIO CLAUDIO 106 DENOMINATO CARRARA CALCIO - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE AL COMITATO PELLERINA 2000.

    Proposta dell'Assessore Perone,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    La Circoscrizione IV ha verificato l'impossibilità di effettuare un'efficiente gestione dell'Impianto sportivo Carrara Calcio, a causa dei limiti posti dalle vigenti norme finanziarie sulla copertura degli organici comunali e nella fattispecie di organici relativi alle qualifiche utilizzate per il funzionamento delle Strutture sportive, nonché della levitazione dei costi manutentivi.
    Pertanto ai sensi della vigente regolamentazione ha avviato le procedure per individuare un assegnatario idoneo alla conduzione dell'Impianto in oggetto ed in esito al bando pubblico n. 98/97, con scadenza il 27 ottobre 1997, la Commissione istituita per esaminare le proposte pervenute ha scelto il progetto tecnico-gestionale presentato dal Comitato Pellerina 2000, formato dalle società sportive Excelsius, SAFA, San Donato-Parella, in quanto più rispondente ai requisiti richiesti dal bando.
    Il Consiglio della IV Circoscrizione nella seduta del 3 febbraio 1998, con provvedimento (mecc. 9800364/87), ha espresso parere favorevole alla gestione pluriennale dell'immobile in oggetto, secondo lo schema del disciplinare approvato e compiegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
    In ottemperanza alla deliberazione (mecc. 9410962/10), nonché alla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02), tale concessione, in accordo con l'attuale linea di gestione che prevede l'affidamento in concessione degli impianti di proprietà municipale al fine di garantire sia un miglior utilizzo degli stessi, sia il recupero dei costi di manutenzione ad essi collegati, si ritiene accoglibile, anche considerando che il concessionario si accollerà la maggior parte delle spese di conduzione tutti gli oneri di lavori di ristrutturazione, adeguamento e di miglioria.



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    Si dà atto inoltre che la concessione oggetto della presente deliberazione non produce oneri aggiuntivi di nessun genere, ed in particolare spese per l'impiego di personale comunale.
    Alla luce di quanto evidenziato, pare opportuno provvedere ad assegnare la gestione pluriennale dell'impianto sportivo Carrara Calcio con decorrenza dal 1° luglio 1998 e per una durata di anni 20.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di concedere in gestione sociale l'Impianto sportivo di proprietà municipale denominato Carrara Calcio, sito in corso Appio Claudio 106, al Comitato “Pellerina 2000" (C.F. 07464840011), nella persona del Presidente sig. Ravezzani Fabio, nato a Milano il 24 febbraio 1960, residente a Torino in via Bardonecchia n. 73, per un periodo di anni venti con decorrenza dal 1° luglio 1998;
2)    di approvare la convenzione con il Comitato “Pellerina 2000", alle condizioni tutte riportate nel contratto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 2 - n. ).
    Il corrispettivo annuo determinato in Lire 500.000 IVA inclusa dovrà essere versato al Cassiere della IV Circoscrizione in un'unica rata anticipata, attestando sin d'ora che il canone applicato è congruo in conformità alla normativa vigente, anche in considerazione degli oneri di gestione da sostenersi a carico del concessionario.
    Le spese a carico della Città di cui all'art. 10 dell'allegata convenzione trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti.
    Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
    Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.



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    All'atto della consegna dell'immobile i beni mobili, i macchinari e le attrezzature di proprietà comunale verranno fatti constare in apposito verbale da redigersi a cura della IV Circoscrizione.
    Copia dello stesso sarà trasmessa al Settore III Ispettorato di Ragioneri;
3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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