Servizio Centrale Affari Istituzionali
98 03207/02

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 OTTOBRE 1998

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale


OGGETTO: STATUTO DELLA CITTA' - MODIFICA DELL'ART. 45. NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE.

    Proposta del Sindaco Castellani.

    La Città di Torino partecipa in qualità di socio fondatore alla costituzione di Associazioni senza scopo di lucro o aderisce alle medesime, qualora già costituite, al fine di promuovere l'immagine di Torino, valorizzare il patrimonio culturale della Città, progettare studi per il recupero di ambiti territoriali e più in generale realizzare e coordinare manifestazioni ed incontri, anche di livello internazionale.
    Per la realizzazione degli obiettivi dalle Associazioni stesse perseguiti l'Amministrazione collabora sia dal punto di vista progettuale ed operativo sia sotto il profilo economico mediante il conferimento di apposite contribuzioni.
    L'esperienza fino ad oggi maturata ha evidenziato come possa essere importante per la Città avere all'interno del Consiglio di Amministrazione delle citate Associazioni un componente dell'esecutivo, - Sindaco o Assessore competente per materia, - con l'incarico di Presidente o Amministratore delle stesse. Ciò al fine di compiutamente salvaguardare gli interessi della Città e garantire il conseguimento delle finalità ispiratrici della partecipazione del Comune alle Associazioni stesse.
    Quanto sopra ovviamente con riferimento esclusivo alle Associazioni senza scopo di lucro e che prevedano il conferimento del suddetto incarico nel relativo statuto.
    A tal fine avvalendosi della prescrizione di legge si intende procedere ad una integrazione dello Statuto nella parte che riguarda le nomine dei rappresentanti del Comune ed in particolare all'art. 45 aggiungere un ulteriore comma 9.
    La modifica statutaria risulta del seguente tenore:
aggiungere all'art. 45 il comma 9 “Qualora il Comune aderisca ad associazioni senza fini di lucro o concorra ad istituirle, non costituisce causa di incompatibilità il conferimento, in connessione con il mandato elettivo, al Sindaco o agli Assessori, della carica di Presidente o Amministratore, purchè previsto espressamente dallo Statuto dell'Associazione unitamente agli strumenti che permettano al Consiglio Comunale di esercitare il proprio potere di indirizzo e di

controllo”.




    Il presente atto è stato inviato in data 7 maggio 1998, prot. n. 1197 ai Presidenti delle Circoscrizioni per ottenere i prescritti pareri dei Consigli Circoscrizionali;
Hanno risposto:
la Circoscrizione 7 - parere favorevole (all. 5 - n. )
non hanno risposto le Circoscrizioni 1, 4, 6 e 9
la Circoscrizione 2 - parere negativo (all. 1 - n. )
le Circoscrizioni 3, 5 e 8 - parere favorevole a condizione che anche i Presidenti e i Consiglieri di circoscrizione possono ricoprire, sussistendone i presupposti le medesime cariche (all. 2/4 - nn. ).
Con riferimento a tale ipotesi si precisa che le attribuzioni delle Circoscrizioni e quindi dei loro Presidenti riguardano il territorio di loro competenza. Non è pertanto possibile estendere anche a loro una prerogativa di rappresentanza dell'intera Città, che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nella connessione con il mandato elettivo.
    Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

    Visti gli artt. 4 e 32 della Legge n. 142\90;
    Visto l'art. 81 dello Statuto.
    Visto l'art. 5 Legge 23 aprile 1998 n. 154
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 Legge 8 giugno 1990 e s.m.i. sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amm.va dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative che sopra richiamate.
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di approvare la sottoestesa modifica dell'art. 45 dello Statuto della Città:
aggiungere all'art. 45 il comma 9:
“9.    Qualora il Comune aderisca ad associazioni senza fini di lucro o concorra ad istituirle, no costituisce causa di incompatibilita' il conferimento, in connessione con il mandato elettivo, al Sindaco o agli Assessori, della carica di Presidente o Amministratore, purchè previsto espressamente dallo Statuto dell'Associazione unitamente agli strumenti che permettano al Consiglio Comunale di esercitare il proprio potere di indirizzo e di controllo.”