Consiglio Comunale                                         9802848/02

C I T T A' D I T O R I N O

ORDINE DEL GIORNO

Approvato dal Consiglio Comunale il 13 maggio 1998

OGGETTO: PREVENZIONE DELLA MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.

“Il Consiglio Comunale

CONSIDERATO

-    che secondo tutti gli esperti nel campo dell'antropologia sociale e dei rapporti interculturali, la via migliore per l'abolizione di talune pratiche tradizionali di mutilazione sessuale non passa attraverso la repressione, e che dunque occorre individuare strumenti più idonei e più articolati;
-    che in molti paesi in cui tale pratica era diffusa vi è ormai una notevole presa di coscienza da parte della società civile e in special modo delle organizzazioni femminili, che la contrastano decisamente e che le legislazioni della maggior parte dei rispettivi Stati vietano gli interventi di mutilazione genitale femminile;

RILEVATA

-    la presenza a Torino di diverse comunità di immigrati che sono portatrici di culture, religioni e costumi differenti da quelli italiani ed importanti per la preservazione delle rispettive identità;

RILEVATO ALTRESI'

-    che alcune pratiche di mutilazione fisica non sono compatibili con la cultura e con la vigente legislazione italiana;
-    che la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo di New York, ratificata con Legge Italiana il 2 novembre 1989, protegge anzitutto i diritti della bambina all'uguaglianza di genere (articolo 2) e stabilisce che “gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori” (articolo 24.3);


-    che condizione necessaria per ottenere il superamento di tali pratiche è coinvolgere nell'approccio al tema le comunità di immigrati (donne e uomini) provenienti dai paesi in cui
    si praticano;
-    che questa problematica va affrontata anche con gli strumenti offerti dalle “disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia” di cui alla legge n. 285 del 28 agosto 1997, articolo 3, lettera d) ed articolo 4, lettera c).
    Ciò premesso,

SOLLECITA

il Governo nazionale ad adottare tutte le misure necessarie a:
-    informare e sensibilizzare (anche attraverso le rappresentanze diplomatiche) i cittadini in merito alle sanzioni previste dalla legge per coloro che, sottoponendo o consentendo di sottoporre le bambine a tali pratiche, commettono il reato di lesioni personali, evidenziando i danni sul benessere psico-fisico che tali pratiche comportano;
-    a garantire assistenza psicologica e tutela giuridica alle donne ed alle bambine che sono oggetto di tali pratiche;
-    a sostenere le iniziative delle organizzazioni non governative che operano tra gli immigrati e nei paesi dove tali pratiche sono in uso, per il loro superamento culturale.”