Divisione Urbanistica
98 02087/09

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
SS

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 MAGGIO 1998

(proposta dalla G.C. 31 marzo 1998)


OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 3 - ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI ALL'AMPLIAMENTO DEL CORSO MARCHE NEL TRATTO COMPRESO TRA CORSO FRANCIA E VIA VANDALINO - CESSIONI VOLONTARIE - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico.

    Con deliberazione n. 256 del Consiglio Comunale del 23 luglio 1996 (mecc. 9604463/09), esecutiva dal 16 settembre 1996, è stato approvato il piano di esproprio degli immobili siti nel tratto tra corso Francia e via Vandalino per l'ampliamento di corso Marche in attuazione del Piano Regolatore Generale della Città, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3- 45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995.
    Con decreto n. 3 del 21 agosto 1997, successivamente rettificato con decreto n. 6 del 10 dicembre 1997, in forza della delega di cui alla legge regionale n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco della Città di Torino ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera nonchè l'indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori ed ha determinato la misura dell'indennità di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto.
    Nei termini previsti dall'art. 12 della legge n. 865/71 hanno dichiarato di voler convenire con la Città la cessione degli immobili di loro proprietà le seguenti ditte interessate:
-    Ditta n. 5/1 - Sig. Piovano Eugenio;
-    Ditta n. 6/1 - Soc. Imm.re Condominio Paradiso.
    Considerato che con la cessione volontaria la Città può ottenere la disponibilità immediata di parte degli immobili occorrenti per la realizzazione dell'opera indicata in premessa, si ritiene opportuno aderire alle proposte di cessione.
    L'indennità di esproprio, come determinata con il citato decreto del Sindaco n. 6 ed accettata dai proprietari, è soggetta alla ritenuta d'imposta del 20%, ai sensi della legge 30 dicembre 1991 n. 413, per quanto riguarda le aree e non dovuta per i fabbricati come risulta dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi e dalla nota Div. 5 - Prot. 7/35 del 21 luglio 1993 della Direzione Centrale Accertamento e Programmazione e nota III-5-561/93 del

13 ottobre 1993 della Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario.



98 02087/09
2

    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Vista la legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 30 dicembre 1991 n. 413;
    Vista la legge 8 agosto 1992 n. 359;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano, di approvare:
1)    A)    Il sig. Piovano Eugenio, nato a Carmagnola (TO) il 24 marzo 1910, residente in Torino, Lungo Po Antonelli, 105 - C.F. PVN GNE 10C24 B791N - cede alla Città di Torino l'immobile di sua proprietà della superficie di mq. 1507 circa, destinato all'ampliamento del corso Marche nel tratto compreso tra corso Francia e via Vandalino, contraddistinto con il n. 5/1 sul'unita planimetria che forma parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n. ) e descritto a catasto come segue:
        Piovano Ferdinando fu Eugenio F. 1230 mappali n.ri 557 - 140 di mq. 1507.
        Coerenze:    G. Città di Torino;
                L. Residua proprietà;
                P. Città di Torino;
                N. Soc. Fiomar s.r.l..
        Per la cessione del suddetto immobile il sig. Piovano accetta il prezzo di Lire 45.210.000 come determinato dal Sindaco della Città con il citato decreto n. 6 del 10 dicembre 1997.
        Su tale somma deve essere applicata la ritenuta d'imposta del 20%, ai sensi della legge 30 dicembre 1991 n. 413, pari a Lire 9.042.000 e pertanto l'indennità netta da corrispondere al sig. Piovano ammonta a complessive Lire 36.168.000:

98 02087/09
3

    B)    La Società Immobiliare Condominio Paradiso in persona dell'Amministratore sig. Luciano Merlo, nato a Torino il 29 dicembre 1939, con studio in corso Rosselli, 127 - C.F. MRL LCN 39T29 L219D - cede alla Città di Torino l'immobile di sua proprietà della superficie di mq. 348 circa, destinato all'ampliamento del corso Marche nel tratto compreso tra corso Francia e via Vandalino, contraddistinto con il n. 6/1 sull'unita planimetria che forma parte integrante del presente provvedimento e descritto a catasto come segue:
        Soc. Imm.re Condominio Paradiso F. 1230 strade pubbliche parte di mq. 348
        Coerenze:    N. Piovano Ferdinando;
                L. Strade Pubbliche;
                G. Via Vandalino;
                O. Residua proprietà.
        Per la cessione del suddetto immobile il Condominio Paradiso accetta il prezzo di Lire 10.440.000, pari all'ammontare dell'indennità determinata con il decreto del Sindaco n. 6 del 10 dicembre 1997.
        Su tale somma deve essere applicata la ritenuta d'imposta del 20%, ai sensi della legge 30 dicembre 1991 n. 413, pari a Lire 2.088.000 e pertanto l'indennità netta da corrispondere al Condominio Paradiso ammonta a complessive Lire 8.352.000;
2)    per le suddette cessioni i proprietari di cui al n. 1 dichiarano:
    -    che la cessione degli immobili di cui sopra è da intendersi a titolo definitivo ed i prezzi sopra indicati si intendono comprensivi di ogni altra indennità determinabile a qualsiasi titolo;
    -    che gli immobili sono ceduti liberi, che non sono sottoposti a pesi, vincoli, servitù, privilegi, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e ad ogni altro peso o vincolo che ne possa diminuire il pieno dominio o il valore, e che è nella loro piena disponibilità garantendo per la evizione a norma di legge;
3)    il trasferimento alla Città delle proprietà degli immobili sopra descritti avrà luogo alla data di stipulazione dell'atto formale di cessione che le parti si impegnano a sottoscrivere dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dei presenti accordi;
4)    dichiarano altresì di rinunciare al diritto alla retrocessione che dovesse loro competere in ordine alla destinazione degli immobili.
    Le spese dell'atto di trasferimento relative e conseguenti, sono a carico della Città e saranno fronteggiate mediante l'utilizzo dei fondi impegnati dal settore competente, richiamate le agevolazioni fiscali in materia trattandosi di immobili destinati ad impianti di pubblica utilità in esecuzione di strumento urbanistico esecutivo; resta invece a carico della proprietà cedenti ogni imposta pendente, complementare, successiva e comunque susseguente che gli Uffici Finanziari dovessero liquidare su rogito od atti di provenienza o denunce ai fini fiscali comunque riferentesi all'immobile oggetto della presente cessione per il periodo di pertinenza della proprietà cedente.



98 02087/09
4

    L'Ufficio erogante, in sede di rogazione dell'atto contrattuale, è autorizzato ad apportare modifiche allo schema di cessione approvato con la presente deliberazione, in tutti i casi in cui si renderanno opportune anche per l'adeguamento alle norme giuridiche.
    La spesa complessiva di Lire 55.650.000 sarà oggetto di successiva determinazione dirigenziale.
______________________________________________________________________________