Divisione Urbanistica
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Settore Procedure Amm.ve Edilizie
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1° GIUGNO 1998

(proposta dalla G.C. 26 marzo 1998)


OGGETTO: SOC. TAMOIL S.P.A. - POTENZIAMENTO CON INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO AD IMPIANTO AD USO PUBBLICO IN TORINO - STR. CUORGNE' N. 96 - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    La Società F.A. Petroli S.p.A. ora TAMOIL Petroli S.p.A. con verbale di assemblea straordinaria del 22 ottobre 1997 rep. n. 45257 registrato a Milano il 28 ottobre 1997 - s - 1B - C.F. 00698550159, con istanza in data 13 febbraio 1996 prot.ed. n. 96/10/22, ha chiesto l'autorizzazione al potenziamento dell'impianto in sua concessione in Torino - Strada Cuorgnè n. 96 (codice reg. n. 12720055), autorizzato con D.P.G.R. di rinnovo n. 5013 del 28 novembre 1994, insistente su suolo privato con destinazione di P.R.G. ad “area a parco ambito P25 - fascia di rispetto stradale”, mediante utilizzazione della concessione all'esercizio di altro impianto di proprietà della stessa Società Tamoil S.p.A., sito in Villa San Secondo (AT) - Via Vittorio Emanuele 13 (cod. reg. n. 51190001).
    L'impianto attuale oggetto del potenziamento risulta così composto ed autorizzato:
- n. 1 colonnina a doppio erogatore per super;
- n. 1 colonnina a doppio erogatore per super senza piombo;
- n. 1 colonnina a doppio erogatore per gasolio;
- n. 1 colonnina a singolo erogatore per gasolio;
- n. 1 colonnina a singolo erogatore per miscela;
- n. 2 serbatoi per super da mc. 7,00 cad.;
- n. 1 serbatoio per super senza piombo da mc. 10,00;
- n. 1 serbatoio per gasolio da mc. 15,00;
- n. 1 serbatoio per olio miscela da mc. 0,300;
- n. 1 serbatoio per olio esausto da mc. 1,00;
olii lubrificanti in confezioni sigillate per mc. 1,00.




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    Le modifiche richieste riguardano: potenziamento con installazione di dispositivo self-service pre-pagamento.
    Dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali tecnici ed amministrativi le modifiche richieste consistono precisamente nell'opera sopraindicata e comportano una diversa utilizzazione della stessa porzione di suolo.
    Sentiti i competenti Settori del Civico Ufficio Tecnico che hanno espresso parere favorevole sotto l'aspetto della viabilità e delle disposizioni edilizie ed urbanistiche vigenti, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269.
    Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Igienico Edilizia nella seduta del 5 giugno 1996.
    Visti i pareri favorevoli espressi per quanto di competenza dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, con nota prot. n. 4005/PV del 31 maggio 1996 e dall'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione, con nota n. 96009546 del 12 marzo 1996.
    Vista la determinazione prot. n. 5866/B del 25 novembre 1997 con la quale la Regione Piemonte determina il N.O. al potenziamento di cui all'oggetto;
    Visto il D.L. 26 ottobre 1970 n. 745.
    Vista la Legge 18 dicembre 1970 n. 1034.
    Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269.
    Visto il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
    Visto il D.P.C.M. 11 settembre 1989.
    Vista la circolare ministeriale n. 213 F del 20 marzo 1990.
    Vista la circolare P.G.R. n. 18/CAP del 24 luglio 1990.
    Vista la legge reg.le 23 ottobre 1991 n. 52.
    Vista la deliberazione C.R. 26 maggio 1992 n. 369-6942.
    Vista la documentazione allegata alla domanda ed esaminati gli atti istruttori dai quali risulta:
-    che l'impianto oggetto del potenziamento, è esistente, in continuo e regolare esercizio;
-    che all'atto di presentazione dell'istanza, l'impianto di Villa San Secondo (AT) - Via Vittorio Emanuele 13 utilizzato al fine del potenziamento, risultava in continuo e regolare esercizio;
-    che sussistono gli altri presupposti e le condizioni prescritte dalla normativa di attuazione del Piano regionale e dal D.P.C.M. 11 settembre 1989 sopra richiamati, per autorizzare l'intervento richiesto.
    Visto l'art. 16 comma 1° del Decreto Legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in Legge 18 dicembre 1970 n. 1034, il quale statuisce che l'attività inerente all'installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione ad uso pubblico costituisce pubblico servizio.
    Visto il contratto di locazione ad uso commerciale tra la Società Idis Italiana Distribuzione, ora Tamoil, ed il Signor Francone Mario registrato a Vercelli il 18 ottobre 1989 al n. 2519 serie 33.



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    Vista l'accettazione della precarietà dell'opera da parte del richiedente del 16 febbraio 1998 con la quale sono state accettate le correlative condizioni e l'attuale canone, le cui tariffe sono state fissate da deliberazione del Commissario Prefettizio 7 gennaio 1993 (mecc. 9300185/20).
    Tenuto conto che ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 1978 punto 12, le concentrazioni di due o più impianti in un unico devono essere incoraggiate e prese in esame in via prioritaria.
    Considerato che il potenziamento tende a realizzare con la riduzione dei punti vendita le finalità espresse dalle direttive del Governo Centrale, il miglioramento delle qualità del servizio erogato ed una maggiore redditività dell'impianto medesimo.
    Vista la sentenza del Consiglio di Stato quinta sezione n. 213 dell'8 febbraio 1995 che attribuisce al Consiglio Comunale le competenze relative ai potenziamenti degli impianti di distribuzione carburanti.
    Si ritiene che nulla osti all'accoglimento in linea precaria della suddetta istanza.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare il potenziamento, come indicato nella premessa che interamente si richiama, dell'impianto di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione ad uso pubblico in Torino, Str. Cuorgnè 96 (cod. reg. 12720055), in capo alla Società TAMOIL Petroli S.p.A., C.F. 00698550159, con sede legale in Milano Via A. Costa 17 su suolo privato con destinazione di P.R.G. - ad “area a parco ambito P25 - fascia di rispetto stradale”, mediante utilizzazione della concessione di proprietà della stessa Società, afferente l'impianto ubicato in Villa San Secondo (AT) Via Vittorio Emanuele n. 13 (cod. reg. n. 51190001);
2)    di rilasciare successivamente la concessione edilizia per il potenziamento suddetto e in linea precaria alle seguenti condizioni:
    a)    che sia corrisposto alla Città il canone annuo di Lire 420.000 a riconoscimento della precarietà della concessione;

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    b)    che siano corrisposti alla Città quegli altri maggiori o minori importi nel caso di modifiche alle vigenti tariffe.
    A potenziamento avvenuto, detto impianto risulterà così costituito:
    - n. 1 colonnina a doppio erogatore per super/super;
    - n. 1 colonnina a doppio erogatore per super senza piombo/super senza piombo;
    - n. 1 colonnina a doppio erogatore per gasolio/gasolio;
    - n. 1 colonnina a singolo erogatore per gasolio;
    - n. 1 colonnina a singolo erogatore per miscela;
    - dispositivo self-service pre-pagamento;
    - n. 2 serbatoi per super da mc. 7,00 cad.;
    - n. 1 serbatoio per super senza piombo da mc. 10,00;
    - n. 1 serbatoio per gasolio da mc. 15,00;
    - n. 1 serbatoio per olio miscela da mc. 0,300;
    - n. 1 serbatoio per olio esausto da mc. 1,00;
    olii lubrificanti in confezioni sigillate per mc. 0,50.
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