Divisione Urbanistica
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Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
RG

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 MARZO 1998

(proposta dalla G.C. 24 marzo 1998)


OGGETTO: P.R.G. - CORREZIONE ERRORI MATERIALI - IMMOBILI SITI IN VIA CASSINI - P.ZZA GOZZANO - VIA GRADISCA - VIA ERBE - STRADA DEL FRANCESE - IN BASE AI DISPOSTI DELLA LEGGE REGIONALE N. 41/97 ART. 1, COMMA 8, LETTERA A).

    Proposta dell'Assessore Corsico.

    L'art. 17, ottavo comma, lettera a) della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 così come modificato dalla Legge Regionale 29 luglio 1997 n. 41 stabilisce che non costituiscono variante al Piano Regolatore Generale le correzioni di errori materiali, nonchè gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio .
    Poiché in sede di applicazione del nuovo P.R.G. della Città di Torino sono emersi taluni contrasti tra destinazioni dal medesimo previste e realtà di fatto, chiaramente riconducibili alla fattispecie degli errori materiali, la Civica Amministrazione, fatti eseguire gli indispensabili approfondimenti e le necessarie verifiche e analisi, è addivenuta nella determinazione di assumere provvedimento, ai sensi della succitata disciplina, atto a porre rimedio alle ovvie conseguenze negative dovute a tali situazioni.
    Le stesse infatti possono costituire impedimento alla corretta disponibilità di immobili - di proprietà sia pubblica che privata, nonchè alla realizzazione di interventi, inattuabili a causa di errate indicazioni grafiche delle tavole del Piano Regolatore Generale, ancorchè coerenti con i suoi criteri informatori. La loro rettifica, che non altera il dimensionamento dello strumento urbanistico generale e la sua impostazione progettuale, oltre a costituire il superamento delle remore cui è stato sopra fatto cenno, è intesa anche ad evitare il possibile avvio di azioni di carattere giuridico-amministrativo tra privati e la Civica Amministrazione.
    Si riportano brevemente gli errori materiali riscontrati e le rettifiche che si intende apportare al P.R.G. rimandando per una descrizione più dettagliata all'allegato al presente provvedimento

di cui fa parte integrante e sostanziale.



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1) IMMOBILE SITO IN VIA CASSINI N. 48

    La Società Telecom, proprietaria dell'immobile sito in via Cassini 50, angolo via Caboto, costituito da un edificio a quattro piani fuori terra più un arretrato e della relativa area di pertinenza, in sede di osservazioni al progetto preliminare del nuovo P.R.G., aveva richiesto che la prevista destinazione residenziale (area normativa R3), in allora estesa su tutto l'isolato delimitato dalle vie Cassini , Caboto, Piazzi e Vespucci, venisse mutata - limitatamente all'immobile di sua proprietà e coerentemente con gli usi in atto - nella destinazione ad impianti tecnologici.
    L'osservazione - in quanto ritenuta congruente con i criteri informatori del progetto del nuovo strumento urbanistico generale - fu accolta, ma in sede di redazione del progetto definitivo il vincolo a pubblici servizi venne erroneamente esteso anche sulla maggior parte del contiguo immobile residenziale, ubicato in via Cassini 48.
    Come chiaramente emerge dagli allegati elaborati grafici, nonchè da accertamento in loco, si è in presenza di evidente errore materiale nella stesura grafica del progetto definitivo del P.R.G., che occorre quindi rettificare sostituendo sulla maggior parte dell'immobile sito in via Cassini 48, la destinazione ad attività di servizio pubblico - area normativa S, attrezzature e impianti tecnologici “t”, con la destinazione residenziale - area normativa R3.

2) IMMOBILE SITO IN PIAZZA GOZZANO N. 4

    La Società Arcobaleno, proprietaria dell'immobile in esame, costituito da un edificio residenziale a più piani fuori terra, di recente costruzione e dalla relativa area di pertinenza, presentò osservazione al progetto preliminare del nuovo Piano Rgolatore Generale, intesa a richiedere il cambiamento della destinazione attribuita all'immobile stesso da terziario a residenza.
    L'osservazione, in quanto ritenuta congruente con i criteri informatori del progetto del nuovo strumento urbanistico generale, fu accolta, escludendo tuttavia - erroneamente - una striscia marginale del fondo stesso che venne invece compresa in adiacente lotto, di proprietà della Congregazione delle Suore di Nostra Signora del Cenacolo, sul quale è prevista la destinazione a “servizi privati - attrezzature di interesse collettivo - a”.
    Analizzata la documentazione relativa all'atto di proprietà della Società Arcobaleno, si è appurato che in effetti la striscia di terreno in parola è compresa nell'ambito dell'appezzamento di terreno acquistato dalla Società stessa.
    Si è quindi in presenza di evidente errore materiale nella stesura grafica del P.R.G., che occorre pertanto rettificare sostituendo sulla parte minore dell'immobile sito in piazza Gozzano n. 4 angolo corso Gabetti, la destinazione ad attività di servizio privato - area normativa SP, lettera “a” - con destinazione residenziale, area normativa R1.



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3) IMMOBILE SITO IN VIA GRADISCA N. 7

    L'immobile in esame, costituito da un edificio residenziale a più piani fuori terra e dalla relativa area di pertinenza, era stato incluso, nel progetto preliminare del nuovo P.R.G., in Area da Trasformare per Servizi - “Ambito 12.d - Cascina Grangia”.
    In sede di stesura del progetto definitivo del Piano Regolatore Generale, l'immobile in questione coerentemente con gli usi in atto, è stato destinato alla residenza (area normativa R2), senza che tuttavia venisse delimitata, lungo il suo perimetro, l'Area da Trasformare per Servizi dalla quale il lotto stesso è stato enucleato.
    Si è in presenza quindi di evidente errore materiale nella stesura grafica del progetto definitivo del P.R.G., che occorre rettificare delimitando con l'apposita grafia che la contraddistingue, l'Area da Trasformare per Servizi lungo il perimetro dell'immobile in questione.

4)
     IMMOBILI COMPRESI TRA LE VIE ARBE, TIRRENO, GUIDO RENI, MONFALCONE E PROPRIETA' VARIE

    In sede di progettazione attuativa dell'Area da Trasformare per Servizi - ambito 12.e - sono emerse due discordanze relative alla delimitazione dei confini tra lo stesso ambito e il lotto contiguo costituente area normativa R2, sito in Via Arbe angolo Via Guido Reni.
    In particolare la prima discordanza è relativa al confine Sud-Ovest dell'ambito 12e, perpendicolare al filo di fabbricazione della Via Arbe. Detto confine è stato tracciato, nella tavola di piano alla scala 1:5000, con lieve distacco dal lotto residenziale citato. La sottile striscia di terreno, costituente il suddetto distacco, non fa parte del lotto residenziale, bensì della contigua più ampia proprietà compresa nell'ambito 12.e.
    La seconda discordanza, relativa al confine tra le summenzionate aree posto in corrispondenza del passaggio carrabile aprentesi sulla Via Guido Reni, consiste nell'inclusione nell'ambito 12.e di area, di minima superficie, appartenente al lotto residenziale e, viceversa, nell'attribuzione all'area R2 di una striscia di terreno, pure di minima superficie, esterna all'esistente e confermato lotto residenziale.
    Tale situazione, come evidenziato nella relazione illustrativa e verificata mediante esame, sia della licenza edilizia relativa al fabbricato sito in Via Arbe angolo Via Guido Reni, sia dell'atto di acquisto della contermine area compresa nell'ambito 12.e, dimostra come si sia in presenza di evidenti errori materiali nella stesura grafica del P.R.G., che occorre quindi rettificare, nel senso sopradetto.

5)    IMMOBILE SITO IN STRADA DEL FRANCESE ANGOLO INTERNO 125

    L'immobile in esame è compreso, nel Piano Regolatore Generale, in “zona urbana consolidata per attività produttive”.



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    La Società SICME MOTORI S.p.a., proprietaria dell'area in oggetto e del retrostante più ampio lotto industriale, in data 2 agosto 1991, aveva ottenuto concessione edilizia n. 661, per la realizzazione, sul medesimo, di un capannone industriale e di una palazzina a due piani fuori terra uso uffici, previa cessione gratuita alla Città di Torino dell'appezzamento di terreno di cui all'oggetto per il quale, in sede di progettazione del nuovo P.R.G., venne prevista la destinazione a servizi pubblici e, in particolare, a “parcheggi - p”.
    Tuttavia il perimetro dell'area a parcheggio, riportato nel P.R.G., non coincide con quello riportato sul grafico allegato all'atto di cessione.
    Accertata la non sussistenza di esigenze progettuali, al momento della formazione del P.R.G., intesa a diversa determinazione del perimetro dell'area a parcheggio di cui è caso, si dà atto di essere in presenza di evidente errore materiale nella stesura grafica del Piano Regolatore Generale, che occorre pertanto rettificare correggendo il limite dell'area destinata a parcheggio pubblico, in modo da farlo coincidere con quello determinato in sede di cessione.
    Ritenuto quindi di dover procedere alle rettifiche sopra esposte e, successivamente all'approvazione, all'aggiornamento della cartografia del Piano Regolatore Generale.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
    Visto l'art. 1 comma 8 lett. a) della Legge Regionale 29 luglio 1997 n. 41;
    Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino, approvato con D.R. del 21 aprile 1995;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare ai sensi dell'art. 1 comma 8 lettera a) della Legge Regionale 41/97 le correzioni degli errori materiali, come descritti nella parte narrativa e più specificamente nella relazione (all. 1 - n. ) allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativamente agli immobili siti in Via Cassini - P.zza Gozzano - Via Gradisca - Via Arbe - Strada del Francese;



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2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
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