Divisione Urbanistica
98 01647/57

Settore Trasformazioni convenzionate

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 APRILE 1998

(proposta dalla G.C. 17 marzo 1998)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONCESSIONE CONVENZIONATA AI SENSI DELL'ART. 49, 5° COMMA, L.R. 56/77 PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE DI P.R.G. COMPRESA TRA CORSO RACCONIGI, VIA LUSSIMPICCOLO, VIA MALTA - “AMBITO 12.1 PONS E CANTAMESSA” - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    Il P.R.G. vigente, approvato con deliberazione n. 3-45091 della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, classifica come Zone Urbane di Trasformazione quelle parti di territorio per le quali, indipendentemente dallo stato di fatto, sono previsti interventi di radicale ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto; l'attuazione è disciplinata dagli artt. 7 e 15 e dalle relative schede normative delle NUEA di PRG.
    Nei casi in cui nella trasformazione vengano rispettate le prescrizioni fornite dalle schede normative ed unite cartografie di PRG che precisano i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della LUR, l'attuazione può avvenire tramite concessione convenzionata (art. 49, V° comma, LUR).
    La Soc. Punto 90 S.r.l., proprietaria dell'ambito 12.1 Pons e Cantamessa, ha presentato, in data 5 gennaio 1998, richiesta di concessione convenzionata finalizzata alla trasformazione dell'ambito stesso, in conformità ai contenuti di cui sopra.
    La destinazione d'uso prevista dal P.R.G. è per l'80% minimo a residenza e per il 20% massimo ad attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI), tuttavia la Società Proponente intende destinare l'intervento per il 100% a residenza.
    L'indice di edificabilità territoriale è di 0,7 mq/mq, elevato a 0,79 mq/mq per realizzare le utilizzazioni edificatorie generate dalle porzioni di aree facenti parte dei parchi urbani e fluviali P. 28 e P.33 di cui si prevede la cessione gratuita alla Città.


    In particolare l'art. 21 capoverso 4 delle N.U.E.A. di P.R.G. prevede la possibilità di utilizzazione edificatoria delle aree facenti parte dei parchi urbani e fluviali, con cessioni non inferiori a mq. 10.000 a meno che le aree stesse non costituiscano accorpamenti ad altre di proprietà comunale o siano comunque ritenute convenienti per l'Amministrazione. Infatti l'area del Parco P. 33 è di mq 11.640, e costituisce inoltre un significativo contributo alla realizzazione del parco stesso la cui localizzazione è limitrofa ad un intervento di edilizia pubblica sovvenzionata in località Borgata Villaretto, oggetto di accordo di programma ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. mecc. 9705984/09. Invece le aree del parco P28, pur essendo di mq. 2.596,50 e quindi inferiori al minimo richiesto, costituirebbero comunque un accorpamento ad un'area di proprietà comunale destinata a verde pubblico peraltro vicino ad una scuola esistente.
    Occorre precisare che relativamente alle aree del Parco P.28 e P.33 la soc. Punto 90 S.r.l. è titolare di un preliminare di vendita sottoposto alla condizione sospensiva che venga stipulata entro il 30 luglio 1998 con il Comune di Torino la relativa convenzione attuativa.
    Pertanto, per una maggiore garanzia a favore del Comune, lo schema di convenzione prevede che la cessione di dette aree possa avvenire da parte della Soc. Punto 90 o alternativamente, dai rispettivi promittenti alienanti, obbligati in solido alla cessione con la parte promissaria acquirente.
    L'impianto urbanistico del progetto, aderendo alla soluzione proposta nella cartografia e nella scheda del P.R.G., prevede di concentrare l'edificazione su corso Racconigi e su via Lussimpiccolo attraverso la realizzazione di un edificio residenziale ad otto e sei piani su pilotis e individua l'area a servizi per la parte restante dell'ambito con affaccio su via Malta e via Lussimpiccolo.
    I dati tecnici fondamentali dell'intervento, che troverà attuazione mediante il rilascio di una sola concessione edilizia, sono i seguenti:
Superficie territoriale (ST) misurata                mq. 8.011,93

SLP max ammessa                            mq. 6.320,17
SLP in progetto (100% a destinazione residenziale)        mq. 6.319,59

Abitanti insediabili                            n. 185,88

Area a servizi ceduta nell'ambito 12.1                mq. 4.770,07
Aree cedute nel Parco P.28                        mq. 2.596,50
Area ceduta nel Parco P.33                        mq. 11.640
Area assoggettata all'uso pubblico nell'ambito 12.1        mq. 683,96.
    In base allo schema di convenzione, il Proponente cede gratuitamente al Comune di Torino aree per servizi di complessivi mq. 19.006,57 ed assoggetta all'uso pubblico aree private per mq. 683,96.


    La società Punto 90 si obbliga a corrispondere gli oneri di urbanizzazione dovuti calcolati in conformità alla deliberazione n. 205 del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997 (mecc. 9702560/09), pari a Lire 473.519.980 per le urbanizzazioni primarie e Lire 711.265.840 per le urbanizzazioni secondarie, salvo quanto sarà meglio precisato al rilascio della concessione edilizia.
    La società Punto S.r.l. non realizza le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri.
    Si segnala che la Circoscrizione 3 ha presentato in data 9 dicembre 1997 una mozione avente per oggetto la richiesta di realizzazione di parcheggi pubblici su parte dell'area ceduta a servizi all'interno dell'ambito 12.1.
    Inoltre, in data 16 gennaio 1998, è pervenuta una richiesta della parrocchia S. Francesco di Sales di utilizzare una parte della succitata area a servizi al fine di realizzare un centro polivalente per attività culturali e ricreative.
    Tali richieste sono in corso di valutazione da parte dei settori competenti per le necessarie procedure tecnico-amministrative.
    Qualora fossero confermate per l'area a servizi le utilizzazioni richieste, ed il Proponente fosse disponibile, con convenzione integrativa si potrà assegnargli la realizzazione dei parcheggi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
    In tal senso è stato inserito apposito articolo in convenzione.
    Il proponente si impegna in ogni caso, a propria cura e spese, a sistemare sul lato est dell'area assoggettata all'uso pubblico n. 7 platani a 7,50 mt. di interasse, la cui localizzazione definitiva sarà valutata in sede di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.
    Per le modalità di attuazione di tutti gli interventi sopra sinteticamente descritti, si rimanda al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
    L'ultimazione dell'intervento avverrà entro il termine di 5 anni dalla stipulazione dell'atto di cessione relativo all'area a servizi interna all'ambito.
    Il progetto planivolumetrico dell'opera edilizia (allegato G della convenzione) è stato altresì sottoposto all'esame della C.I.E. che, nella seduta del 5 febbraio 1998, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione, purchè il progetto definitivo tratti con pari dignità architettonica tutte le facciate ed i fianchi dell'edificio ed inoltre sia tassativamente rispettata la sagoma limite su via Lussimpiccolo.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;


favorevole sulla regolarità contabile;
    Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e s.m.i. recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
    Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
    Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1)    la concessione convenzionata concernente l'ambito 12.1 Pons e Cantamessa, che si compone dei seguenti elaborati:
    a)    Schema di convenzione (all. 1 - n. );
    b)    Progetto Planivolumetrico (all. 2 - n. );
2)    l'introito relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione sarà acquisito dal Settore Procedure Amministrative Edilizie;
3)    l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per i contratti adottato con deliberazione n. 93 del Consiglio Comunale del 23 marzo 1992 (mecc. 9202021/49), esecutiva del 15 giugno 1992 e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Soc. Punto 90 S.r.l. con sede in Torino, corso Re Umberto 5, cod. fisc. 03084530017 in persona del legale rappresentante Luigi Chiesa, nato a S. Stefano Roero (CN) il 2 aprile 1937, cod. fisc. CHS LGU 37A02 I372N, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonchè al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorre, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonchè le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.