Servizio Centrale Risorse Umane
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

5 marzo 1998


OGGETTO: ART. 51 BIS DELLA LEGGE 8.6.90 N. 142 INTRODOTTO DALL'ART. 6, COMMA 10 DELLA LEGGE 15.5.97 N. 127. INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ED ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA AI FINI DELLA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE.

    Proposta dell'Assessore Peveraro.

    Visto l'art. 51 bis della L. 8 giugno 1990 n. 142 introdotto dall'art. 6, comma 10, della L. 15 maggio 1997 n. 127, a mente del quale "il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti..." può "nominare un direttore generale"..."secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi" ovvero da analogo strumento regolamentare.
Considerato che detta materia è stata demandata , ai sensi dell'art. 35, comma 2 bis, della L. 142/90 come mod. dalla L. 127/97, alla competenza della Giunta Comunale " nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio ".
    Visto l'art 67, comma 6, dello Statuto della Città ai sensi del quale "Il Regolamento d'Organizzazione potrà prevedere l'istituzione di figure di direzione generale...del Comune, definendone i compiti e le modalità di affidamento dell'incarico".
    Vista altresì la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1997 (mecc. 9707049/04) con la quale, nel prendere atto che il Sindaco intende procedere alla nomina del Direttore Generale venivano stabiliti i criteri generali per l'integrazione del Regolamento di organizzazione ed ordinamento della Dirigenza, come di seguito elencati:
a-Il Direttore Generale, nominato al di fuori della dotazione organica esistente e con contratto a tempo determinato, svolgerà le seguenti funzioni:
a.1
- attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal Sindaco;
a.2 - sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;


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a.3 - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
a.4 - predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a ) del comma 2 dell'art. 40 D.Lvo 25/2/95, n. 77;
a.5 - elabora la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del D.Lvo 25/2/97, n. 77;
b-Il Segretario generale, ai sensi dell'art 17, comma 68, legge 15/5/97, n. 127:
b.1
- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
b.2 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b.3 - può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Può rogare altresì i contratti delle Aziende speciali, come previsto dalla legge, secondo modalità concordate con apposita convenzione tra il Segretario generale e le Aziende medesime;
b.4 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente o conferitagli dal Sindaco.
    Ritenuto di dover provvedere all'integrazione del Regolamento di cui si tratta nel rispetto di tali criteri ed unitamente alla tempestiva assunzione da parte degli organi competenti dei provvedimenti statutari necessari ad adeguare l'ordinamento dell'Ente alle nuove norme per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;
    Considerato che a tal fine appare necessario, da un lato, rideterminare l'attribuzione dei compiti concernenti la sovrintendenza, il coordinamento e l'integrazione complessiva delle attività degli uffici, tenendo conto sia di quanto previsto dalle disposizioni contenute nella citata legge 127/97 (segnatamente all'art. 6 comma 10 e art. 17 commi 68 e 86) sia dei principi stabiliti dal Consiglio e, dall'altro, definire i criteri e i requisiti per la nomina del Direttore generale.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto che ai sensi dell'art. 35 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni e integrazioni, la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale o che non rientrino nella competenza di altri organi o del Segretario Generale o dei funzionari dirigenti;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, e sue successive modificazioni sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

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    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di apportare al Regolamento di Organizzazione ed Ordinamento della Dirigenza le seguenti modificazioni:
a) Nell'articolo 2, comma 2, le parole "Segretario Generale" sono sostituite dalle seguenti:
"Direttore Generale"
b) L'art. 15 "Segretario Generale" è sostituito dal seguente:
Art. 15 "Direzione generale dell'Ente"
L'attività di direzione generale dell'Ente compete al Direttore Generale il quale sovrintende alla gestione del Comune provvedendo ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
In particolare il Direttore Generale:
a)    sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e coordina l'attività dei Direttori di Divisione e dei Direttori dei Servizi Centrali presiedendo, fra l'altro, i Comitati di cui all'art. 19;
b)    predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a ) del comma 2 dell'art. 40 D.Lvo 25/2/95, n. 77;
c)    elabora la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del D.Lvo 25/2/97, n. 77.
A tali fini al Direttore Generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate i dirigenti dell'ente ad eccezione del Segretario generale.
c) Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
Art. 15 bis "Criteri, requisiti e modalità per la nomina del Direttore generale"
Il Direttore generale viene nominato al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a)    rilevanza dell'esperienza professionale, specificamente rivolta alle attività direzionali, gestionali ed organizzative, maturata in enti o imprese di complessità adeguata;
b)    affidabilità sotto il profilo etico e della preparazione culturale, al fine di assicurare la piena coerenza dell'attività richiesta con gli indirizzi programmatici e strategici di governo proposti dal Sindaco ed approvati dal Consiglio comunale.
La persona prescelta per la nomina deve avere i seguenti requisiti:
1)    cittadinanza italiana;
2)    godimento dei diritti civili e politici;
3)    diploma di laurea;
4)    non aver riportato condanne penali che possano comportare decadenza dall'impiego pubblico ovvero sospensione dal medesimo;

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5)    non aver risolto rapporti di servizio, pubblici o privati, per motivi disciplinari o per decadenza dall'impiego comunque determinata;
6)    esperienza di lavoro nell'attività di direzione, documentata dal possesso di posizione dirigenziale in strutture pubbliche o private;
7)    non ricoprire cariche pubbliche o elettive di governo, ovvero cariche in partiti politici o sindacati.
Il Sindaco, dopo attenta verifica, individua la persona idonea rispondente ai criteri di cui al primo comma e ne comunica il nominativo alla Giunta comunale che, con propria deliberazione, si esprime in merito, approvando, fra l'altro, l'ammontare della retribuzione.
A seguito di tale deliberazione il Sindaco adotta il provvedimento di nomina che deve contenere le motivazioni della scelta con riferimento ai criteri di cui al primo comma.
Contestuamente al provvedimento di nomina il Sindaco disciplina i rapporti tra Segretario e Direttore Generale, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari che definiscono l'ordinamento del Comune di Torino.
Il provvedimento di nomina del Direttore generale viene pubblicato, unitamente al curriculum del soggetto prescelto, all'Albo pretorio del Comune e diviene efficace dopo tale pubblicazione.
Il Sindaco stipula con la persona nominata il contratto di lavoro a tempo determinato.
Del provvedimento è data notizia:
- al Presidente del Consiglio comunale che ne dà comunicazione all'assemblea;
- al Difensore civico;
- al Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
- al Segretario generale e ai dirigenti che provvedono ad informare tutti i servizi e gli uffici.
d) L'art. 16 "Vice-Segretari" è sostituito dal seguente:
Art. 16 "Segretario generale"
Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
Inoltre:
a)    partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)    può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Può rogare altresì i contratti delle Aziende speciali, come previsto dalla legge, secondo modalità e compensi concordati con apposita convenzione tra il Segretario generale e le Aziende medesime;
c)    esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente o conferitagli dal Sindaco.
Qualora il Sindaco non abbia provveduto alla nomina del Direttore generale, l'attività di direzione generale dell'Ente spetta al Segretario Generale.


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e) Dopo l'art. 16 è inserito il seguente:
Art. 16 bis "Vice-Segretario"

Il Vice-segretario generale svolge funzioni ausiliarie del Segretario generale coadiuvando il medesimo nelle attività indicate nell'articolo 16.
f)
La prima parte del comma 1 dell'art. 19 è sostituita dal seguente:
"Il Direttore Generale cui spetta la presidenza, i Direttori Centrali e di Divisione costituiscono il Comitato di Coordinamento previsto dall'art. 67 n. 5 dello Statuto."
g) La prima parte del comma 2 dell'art. 19 è sostituita dal seguente:
"Il Direttore Generale cui spetta la presidenza, i Direttori Centrali delle "Risorse Finanziarie", "Risorse Umane", "Coordinamento Servizi Tecnici" e "Pianificazione e Controllo" costituiscono il Comitato di Coordinamento Operativo”.
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