Servizio Centrale Pianificazione e Controllo
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MGC

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 6 febbraio 1998)

OGGETTO: AZIENDA TORINESE MOBILITA' - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL CAPITALE DI DOTAZIONE E MODIFICA STATUTARIA.

    Proposta dell'Assessore Peveraro,
    di concerto con gli Assessori Alberione e Corsico.

1.    Il Consiglio Comunale in data 13 marzo 1997, ha approvato la proposta della Giunta Comunale del 25 febbraio 1997 (mecc. 9701208/64) avente per oggetto “Approvazione degli atti necessari alla trasformazione di ATM nella forma di azienda speciale ex legge 8 giugno 1990, n. 142". Tale delibera stabiliva di revocare l'assunzione diretta dei pubblici servizi affidati all'Azienda Tranvie Municipali (azienda municipalizzata) e di approvare la costituzione dell'Azienda Torinese Mobilità (azienda speciale), nonchè il suo statuto ed i contratti di servizio.
    Nella stessa delibera, al punto 3) del dispositivo, si stabiliva di dotare la nuova Azienda del patrimonio facente capo all'azienda municipalizzata, ad eccezione degli “Impianti fissi ferrofilotranviari”, e di rinviare la determinazione del valore del capitale di dotazione dell'Azienda Torinese Mobilità a seguito della puntuale valutazione del patrimonio alla data del conferimento.
    Nella narrativa veniva indicato che gli “Impianti fissi ferrofilotranviari”, in quanto beni demaniali, non sono conferibili e che comunque i predetti impianti venivano concessi a titolo gratuito ad ATM con oneri di manutenzione a carico dell'Azienda, secondo quanto sarebbe stato stabilito da specifico contratto da stipulare. In relazione al capitale di dotazione si rimandava la decisione di fissazione del preciso ammontare all'avvenuto aggiornamento, alla data del conferimento (1° aprile 1997), della Relazione di Stima del dott. Emilio Rossi, Perito già nominato dal Tribunale di Torino.

2.    Il dott. Rossi ha asseverato in data 20 dicembre 1997 presso la Pretura Circondariale di Torino il proprio “Aggiornamento di Relazione di perizia ai sensi dell'art. 2343 c.c. alla data di   effetto  della  trasformazione  nell'Azienda  Speciale  Azienda  Torinese  Mobilità”.  Tale



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    documento, che si allega in copia alla presente deliberazione, indica la consistenza del patrimonio netto rettificato al 1° aprile 1997 in L. 251.359.494.350, valore pari alla differenza fra attività stimate in L. 599.447.373.483 e passività stimate in Lire 348.087.879.133.
    Nella propria relazione, il dott. Rossi dà evidenza a due temi di particolare rilievo: gli impianti fissi ferrofilotranviari (stimati in perizia a L. 193.440.247.992 sebbene non compresi nel valore di patrimonio netto sopra indicato) e le perdite pregresse (il cui ammontare, pari a Lire 238.584.457.653, è già stato compensato nel valore di patrimonio netto sopra indicato).
    Sul primo tema il Perito indica che “La delibera di costituzione dell'Azienda ha espressamente escluso gli impianti fissi ferrofilotranviari dal conferimento. Si segnala tuttavia l'opportunità che nella costituenda Azienda Speciale venga comunque mantenuta l'evidenza contabile degli impianti in questione, ed eventualmente che i rapporti fra Comune ed Azienda siano su questo tema regolati con idonea convenzione, le cui disposizioni saranno determinanti al fine di stabilire, ad esempio, se l'ammortamento dei beni dovrà essere incluso o meno nei costi di esercizio, e per regolare i rapporti che deriveranno da interventi straordinari sulle linee, se sostenuti direttamente dall'Azienda”. Sul tema delle perdite portate a nuovo il Perito ricorda che “Nel bilancio al 30 giugno 1995, figuravano crediti per perdite precedenti che sarebbero state successivamente ripianate o comunque da ripianare da parte del Comune di Torino, utilizzando i fondi destinati allo scopo dalla Regione Piemonte. (....) L'ammontare delle perdite, per effetto dell'attuale diversa impostazione del bilancio, non è più esposto fra i crediti, ma in diminuzione del patrimonio netto, ancorchè ne sia comunque ancora previsto il ripianamento a carico della Regione. pur nell'incertezza dei tempi di erogazione e della possibilità che gli importi abbiano a subire variazioni, il versamento dovrà essere comunque destinato alla ricostituzione del Patrimonio, ovvero del fondo di dotazione della neo costituita azienda. Si pone quindi l'alternativa se tale destinazione debba essere fin d'ora considerata, includendo le perdite da ripianare nel Fondo di Dotazione, con la conseguente iscrizione del loro ammontare nell'attivo fra i crediti conferiti, o se l'aumento del Fondo debba essere formalizzato con apposita deliberazione al ricevimento delle somme da parte del Comune o direttamente in capo all'Azienda, dandone eventualmente evidenza nei conti d'ordine”.
    Entrambi i problemi richiedono ulteriori considerazioni e valutazioni al fine di meglio indirizzare i processi deliberativi.

3.    In merito agli impianti ferrofilotranviari, ferma restando la condivisione del giudizio sulla natura demaniale del bene, che pertanto non risulta conferibile, e sulla conseguente necessità di regolamentare i rapporti in idoneo contratto, si ritiene di rivedere la presunzione di gratuità  che  la accompagna nel testo della delibera sopra richiamata. Infatti, se negli attuali



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    concetti di apertura delle “reti” tecniche a tutti gli esercenti, si può prevedere che la rete ferrofilotranviaria sia aperta a più competitori, tale obiettivo è perseguibile imponendo al concessionario un obbligo, al limite verso un corrispettivo, a rendere possibile l'accesso a terzi: ciò comporta comunque che il costo della rete venga addossato all'ATM e non anche alla Città. Tale logica giuridica, in quanto permette di traslare le responsabilità, conduce a superare il tema specifico della gratuità, che era stato originariamente pensato a rimedio.
    Per contro non è inopportuno ricordare che la mancata iscrizione dei costi nei futuri conti economici dell'ATM potrebbe renderli ininfluenti, in sede istruttoria, da parte dell'Autorità Regionale chiamata a determinare il Contributo Regionale in conto esercizio, con ciò determinando, per l'ATM, una riduzione dei ricavi e dei corrispondenti introiti finanziari. Al fine quindi di non assumere decisioni poco prudenti sotto il profilo sostanziale, si ritiene di modificare la previsione di gratuità, secondo quanto riscontrabile nell'allegato schema di convenzione circa l'uso di tali impianti (all. 1 - n. ).
    In particolare tale documento prevede che gli impianti fissi ferrofilotranviari siano assegnati all'ATM verso il pagamento di un corrispettivo variabile, corrispondente ai valori indicati nella tabella allegata al testo della concessione stessa. Per la determinazione di tali valori si è tenuto conto della vita utile residua dei beni, ripartita, in coerenza ai propri criteri di ammortamento aziendale, in diciannove periodi contabili: con ciò si ipotizza che, al termine dell'ultimo periodo, la rete sia integralmente rinnovata, per effetto degli interventi integrativi, sostitutivi e manutentivi effettuati dall'ATM. Pertanto l'Azienda avrà fra i propri costi sia il corrispettivo sia gli ammortamenti conseguenti ai nuovi investimenti, a loro volta iscritti secondo competenza economica.
    La convenzione, allo scopo di allineare la durata del periodo di ammortamento rispetto a quella del Contratto di Servizio (che è di più breve durata), prevede inoltre un'idonea clausola di salvaguardia dei valori patrimoniali, laddove il Contratto cessi prima del completo ammortamento dei costi affrontati per gli impianti fissi ferrofilotranviari.

4.    Sul tema delle perdite a nuovo, la considerazione del perito consegue alla necessità di dare opportuna regolazione, anche in sede di bilancio, ad un'anomalia sostanziale derivante dai tempi con cui si sta completando il percorso legislativo ed istruttorio per il riconoscimento e l'erogazione del contributo in conto perdite 1987-1993. Questo, previsto dalla legge 204/95, verrà presumibilmente erogato a partire dal 1998, e quindi con svariati anni di ritardo rispetto al manifestarsi dell'evento. Sarà inoltre ripartito in dieci rate, pur con il riconoscimento di un'erogazione, superiore al valore nominale, a risarcimento degli oneri determinati dal ritardo.
    Normalmente i contributi statali (che peraltro non generano interessi) sono contabilizzati secondo il criterio contabile di cassa anche dalle società costituite ai sensi del codice civile.



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    In questo caso, la doppia anomalia (durata temporale del rimborso e riconoscimento di importi risarcitori), nonchè il rilevantissimo ammontare del contributo (circa complessive Lire 350 miliardi, di cui 60 direttamente a carico della Regione Piemonte), impongono di valutare specificamente, in sede di conferimento, l'opportunità di considerare un credito, non ancora evidenziato nella contabilità dell'Azienda Municipalizzata ed il cui importo è addirittura superiore al patrimonio netto indicato dal Perito in Lire 251 miliardi.
    Poiché le perdite 1987-1993 da coprire sono comunque iscritte a valore nominale, si rileva che,  comunque,   il  ricevimento  del  contributo  comporterà,  nei  conti  dell'Azienda, una sopravvenienza per circa Lire 187 miliardi, le cui componenti sono imputabili ai ritardi maturati nel periodo precedente al conferimento (stimabile in circa Lire 89 miliardi) ed in quello successivo (stimabile in circa Lire 98 miliardi).
    Considerato che i mezzi finanziari a supporto dell'attività aziendale nel primo periodo sono provenuti non da nuovo indebitamento dell'ATM ma da risorse finanziarie messe a disposizione dell'Azienda negli anni, si ritiene che la Città dovrà essere opportunamente risarcita, naturalmente nel momento in cui l'Azienda disporrà dei necessari equilibri patrimoniali e finanziari.
    Essendosi proceduto, da parte dei competenti uffici comunali, alla definizione di tale onere in Lire 81.015.832.009, cifra comunque inferiore al conteggio sopra indicato di Lire 89 miliardi, si ritiene di stabilire proprio in Lire 81 miliardi l'onere che deve essere rimborsato alla Città.
    Oltre alle perdite da coprire relative agli anni dal 1987 al 1993, l'Azienda Municipalizzata esponeva, nella propria situazione patrimoniale, ulteriori perdite da coprire per complessive Lire 93 miliardi, maturate nel 1994 (Lire 46 miliardi) e nel 1995 (Lire 47 miliardi). Non escludendosi che,. in futuro, anche tali perdite possano ricevere coperture finanziarie analoghe a quelle già sopra richiamate, si ritiene che queste partite debbano avere opportuna evidenza contabile.
    Acquisite queste fondamentali premesse, risulta necessario definire i modi in cui tale posta viene considerata in sede di conferimento.
    In merito si ritiene che il capitale di dotazione debba essere indicato al lordo delle perdite rinviate a futuri esercizi, che debbono comunque essere iscritte, in negativo, fra le poste di patrimonio netto. La situazione di conferimento iniziale deve inoltre comprendere il valore attuale del credito (dato dal valore di libro delle perdite oltre alla quota parte di interessi maturati), che, in considerazione della mancanza di emissione della norma attuativa regionale, viene prudenzialmente compensato mediante iscrizione di un apposito fondo, nonchè, fra gli impegni, un onere verso la Città di Torino pari a Lire 81 miliardi, che sarà configurabile come debito esigibile nel momento in cui si avrà la certezza giuridica di disporre delle risorse finanziarie revenienti dal contributo regionale.



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    Pertanto la situazione di conferimento è, sinteticamente, così riepilogabile:
Attività (stima del Perito)   599.447.373.483  
Credito verso Regione Piemonte   350.000.000.000  
Fondo svalutazione   (350.000.000.000)  
ATTIVITA' NETTE CONFERITE   599.447.373.483  
Passività (stima del Perito)   348.087.879.133  
Capitale di dotazione conferito   489.943.952.003  
Perdite iscritte a nuovo (riportate dal Perito)   (238.584.457.653)  
Patrimonio netto conferito (stima del Perito)   251.359.494.350  
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO CONFERITI   599.447.373.483  

    La parte del fondo svalutativo, che verrà invece liberata al momento dell'approvazione della Legge Regionale, confluirà nel patrimonio aziendale a copertura delle perdite pregresse.
5.    E' stato rilevato, da parte dell'Azienda, che l'enunciato dell'art. 3 dello Statuto non indica chiaramente ed espressamente, nell'ambito dell'oggetto delle attività aziendali, le funzioni inerenti la costruzione dei parcheggi. Queste, invece, nella fase di stesura dello Statuto stesso, si intendevano ricomprese nell'attribuzione delle funzioni gestionali dei parcheggi pubblici.
    Pare quindi opportuno riformulare più propriamente il predetto art. 3, primo comma, sostituendo l'attuale dizione “- la gestione di parcheggi pubblici sia in proprio, sia della Città di Torino dalla stessa affidatagli;” con dizione “- la gestione, comprendente anche l'eventuale progettazione, costruzione e realizzazione, di parcheggi pubblici sia in proprio, sia della Città di Torino dalla stessa affidatagli;”
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;



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PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, l'allegata convenzione relativa alla concessione di impianti ferrofilotranviari all'Azienda Torinese Mobilità, stabilendone in particolare il carattere oneroso per un periodo di diciannove anni, a decorrere, pro-quota, dal  1997,  secondo  ammontari decrescenti, indicati nella medesima convenzione (all. 1 - n. );
2)    di determinare il capitale di dotazione al 1° aprile 1997 in Lire 489.943.952.003 miliardi, tenendo conto della situazione di conferimento come indicata riportata dal Perito in allegato (all. 2 - n. ) e quanto specificato, anche per le motivazioni, in narrativa;
3)    di modificare, per le motivazioni indicate in narrativa, il comma primo dell'art. 3 dello Statuto dell'Azienda Torinese Mobilità, sostituendo all'attuale testo “- la gestione di parcheggi pubblici sia in proprio, sia della Città di Torino dalla stessa affidatagli;” la dizione “-  la  gestione,  comprendente  anche l'eventuale progettazione, costruzione e realizzazione, di parcheggi pubblici sia in proprio, sia della Città di Torino dalla stessa affidatagli;”;
4)     di dare mandato, ove necessario, alla Giunta Comunale di provvedere, direttamente o dando opportuno incarico, a tutti gli atti formali conseguenti, dando atto che in sede attuativa potranno essere apportate necessarie e marginali modifiche tecniche;
5)    di rinviare a successivo provvedimento l'accertamento delle entrate conseguenti;
6)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
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