OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 1998 E DELLA DETRAZIONE PER GLI IMMOBILI
ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE.
Proposta del Vicesindaco Carpanini.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli
Immobili all'art. 6 nel testo modificato dall'art. 3 comma 53 della Legge 23 dicembre 1996 n.
662, dispone che il Comune stabilisca, con delibera da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno
con effetto per l'anno successivo, l'aliquota da applicare per l'Imposta Comunale sugli Immobili.
Precisa inoltre il 1° comma di detto articolo che qualora la deliberazione non venga assunta
nei termini previsti, l'imposta in oggetto per l'anno successivo dovrà essere applicata in base
all'aliquota minima del 4. .
Il successivo art. 8 - 3° punto nel testo modificato dall'art. 3 comma 55 della precitata
Legge n. 662/96 ed ulteriormente modificato dall'art. 58 del Decreto Legislativo 15 dicembre
1997 n. 446, prevede che il Comune determini la misura della detrazione da applicare agli
immobili adibiti ad abitazione principale nella misura variabile tra un minimo di L. 200.000 ed
un massimo di L. 500.000, ovvero in misura anche superiore e fino alla concorrenza dell'imposta
dovuta purchè non venga stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari
a disposizione del contribuente.
Infine l'art. 49 comma 2 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 stabilisce che la delibera di
cui sopra deve essere adottata per il 1998 entro il 28 febbraio 1998 e deve essere pubblicata per
estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Innanzi tutto occorre prendere atto e recepire la norma dell'art. 58 del precitato D.Lgv. n.
446/97 che al comma primo stabilisce che sono considerati soggetti passivi dell'imposta in
oggetto tra gli altri i titolari del diritto reale di superficie nonchè i locatari degli immobili concessi
in locazione finanziaria, e che agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del precitato D.Lgv. n.
504/92 sono considerati coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale soltanto le
persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali.
Considerato che per l'anno 1998 i trasferimenti erariali diminuiranno e che le spese ordinarie
di esercizio sono aumentate; tenuto conto della necessità di garantire il finanziamento delle opere
pubbliche già programmate e indilazionabili, pur tenendo conto del previsto ricupero di gettito
conseguente all'articolato programma di lotta all'evasione contributiva totale o parziale
soprattutto dei tributi comunali ICI-TARSU e ICIAP, è necessario e indispensabile confermare
l'aliquota base del 6. e la detrazione per il possesso dell'abitazione principale di L. 230.000
annue.
Si ritiene inoltre opportuno confermare anche per il 1998 l'aliquota del 5,75. per le persone
fisiche residenti, soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa nonchè per
gli equiparabili alloggi regolarmente assegnati a residenti in Torino dall'Agenzia Territoriale per
la Casa.
Anche per tale provvedimento, per abitazione principale (art. 6, 2° comma, ultimo capoverso
dell'art. 8 del D.L.vo n. 504/92 nel testo modificato dall'art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96)
si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Altro intervento previsto è la conferma dell'estensione della detrazione per abitazione
principale:
1.
agli alloggi non locati di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
2.
agli alloggi regolarmente assegnati a residenti in Torino dall'Agenzia Territoriale per la
Casa;
3.
ai proprietari di alloggi che pur avendo intimato lo sfratto per necessità propria o di un
familiare, sono inibiti dall'entrare in possesso della propria unica unità immobiliare in
proprietà avendo la competente Commissione Prefettizia concesso oltre a n. 3 accessi per
motivi di ordine pubblico.
Occorre tuttavia precisare che alle categorie di contribuenti precitate di cui ai punti 1 e 3 non può
essere estesa l'aliquota ridotta del 5,75. non sussistendo le condizioni previste per tale
agevolazione.
Gli ulteriori interventi da riconfermare sono quelli che riguardano l'attività edilizia per
incentivare la quale la Civica Amministrazione ritiene opportuno avvalersi della facoltà dell'ultimo
paragrafo dell'art. 8 punto 1 nel testo modificato dall'art. 55 della L. 662/96 adottando anche per
il 1998 l'aliquota del 4 . per i fabbricati realizzati entro il 31.12.1997 per la vendita e non venduti
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e
l'alienazione degli immobili.
Si precisa che ai sensi della L. 662/96 precitata, la agevolazione prevista dal 1997 non può
essere concessa per un periodo superiore a 3 anni.
E inoltre in attuazione di quanto previsto dal punto 2 dell'art. 6 D.Lgs 30.12.1992 n. 504
nel testo modificato dall'art. 3 comma 53 della L. 662/96, al fine di assecondare l'azione del
Comune volta ad incentivare i privati ad affittare le case vuote, l'aliquota relativa alle unità
immobiliari che alla data del 31 dicembre 1997 risultavano non locate ossia vuote e non utilizzate
è confermata al 7 ..
A tal fine si stabilisce che oggetto dell'aumento dell'aliquota sono da considerare gli alloggi
vuoti e non utilizzati che erano tali alla data del 31.12.1997.
Si precisa infine che in tutti i casi in cui è prevista una aliquota differenziata, le variazioni
della stessa sono applicabili al periodo dell'anno 1998 durante il quale le condizioni oggettive o
soggettive si sono protratte.
Si allega alla presente un prospetto riepilogativo delle aliquote e detrazioni (all. 1 - n. ).
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
A) di approvare per i motivi indicati in premessa:
1) la conferma per l'anno 1998 dell'aliquota ordinaria del
6.
;
2) la determinazione per l'anno 1998 delle seguenti aliquote differenziate:
* aliquota del
5,75.
in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per l'unità
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per gli alloggi
regolarmente assegnati a residenti in Torino dall'Agenzia Territoriale per la
Casa;
* aliquota
4.
per i fabbricati realizzati entro il 31/12/1997 per la vendita e non
venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività
la costruzione e l'alienazione degli immobili - 2° anno di applicazione;
* aliquota del
7.
a carico dei proprietari delle unità immobiliari che alla data del
31 dicembre 1997 risultavano non locate ossia vuote e non utilizzate.
Le variazioni di aliquota previste in questo punto 2) sono applicabili al periodo
dell'anno 1998 durante il quale le condizioni oggettive o soggettive si sono protratte;
3) la conferma a favore degli aventi diritto della detrazione per abitazione principale di
Lire 230.000 annue, nonchè l'estensione di tale agevolazione;
* agli alloggi non locati di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
* agli alloggi regolarmente assegnati a residenti in Torino dall'Agenzia
Territoriale per la Casa;
* ai proprietari di alloggi che pur avendo intimato lo sfratto per necessità propria
o di un familiare, sono inibiti dall'entrate in possesso della propria unità
immobiliare, avendo la competente Commissione Prefettizia concesso oltre 3
accessi per motivi di ordine pubblico.
Occorre tuttavia precisare che, a differenza di quanto previsto per gli alloggi concessi
a residenti dall'Agenzia Territoriale per la Casa alle altre due categorie di contribuente
precitate, non può essere estesa l'aliquota ridotta del
5,75.
non sussistendo le
condizioni previste per tale agevolazione;
B)
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990, n. 142.
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