Divisione Servizi Tributari
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 FEBBRAIO 1998


Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - TARIFFE ANNO 1998 - APPROVAZIONE.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini.

    L'art. 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 prevede la trasformazione della tassa in oggetto in tariffa, stabilendo che la stessa deve essere la risultante della somma di due quote la prima della quale attiene ai costi generali del servizio, la seconda invece è rapportata alla quantità, qualità e tipologia dei rifiuti conferiti.
    Siccome il previsto decreto interministeriale, avente lo scopo di elaborare un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, non è stato ancora pubblicato, per l'anno 1998 si deve provvedere in base alla precedente normativa alla determinazione delle tariffe atte a coprire almeno il 50% dei costi evidenziati dall'Amiat nel proprio bilancio di previsione 1998, imputabili al Comune di Torino.
    Con nota n. 708 del 3 febbraio 1998 l'Azienda Municipale Igiene Ambientale Torinese - AMIAT - ha comunicato che tale costo ammonta a L. 184.668.000 di cui L. 62.498.700 è il costo specifico dello spazzamento stradale (all. 1 - n. ).
    Inoltre poiché l'art. 49 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede “che per l'anno 1998 ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possano, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani”, questa Civica Amministrazione ritiene necessario determinare che il costo di riferimento da coprire almeno per il 50% è quello complessivo, dato dalla somma dei costi di ambedue i servizi resi.
    Tenuto conto delle esigenze del bilancio di previsione del Comune per il 1998 e della necessità di coprire con entrate le spese fisse o indifferibili ivi previste e la impossibilità di finanziare con i mezzi ordinari, l'aumento dei costi fissi dell'Amiat soprattutto quelli per il versamento dell'IVA al 10%, dovuta a seguito della trasformazione dell'AMIAT in Azienda Speciale, è necessario un aumento pressochè generalizzato del 10% delle tariffe applicate nel 1997.
    Considerato infatti che alcune tariffe appaiono eccessive perché applicate a superfici molto elevate utilizzate per attività con ridotta capacità di produrre rifiuti o perché sperequate rispetto ad analoghe tariffe aventi lo stesso presupposto, in attesa di provvedere entro il corrente anno al



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riordino delle tariffe che tengano conto della quantità e qualità dei rifiuti conferiti, si ritiene opportuno e necessario prevedere che alle seguenti categorie non venga applicato l'aumento del 10%.
    Esse sono categorie nn.: 3-4-5-7-8-9-10-16-17-19-23-24-32-39.
    Invece per le categorie 27 e 28 appare necessario provvedere ad adottare autonoma determinazione tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 328/97 convertito con modificazioni nella Legge 29 novembre 1997 n. 410.
    L'articolo di Legge precitato prevede infatti la non tassabilità delle aree adibite a verde e delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e l'imponibilità per il 1997 e 1998 delle superfici scoperte operative.
    Tenuto conto di tali disposizioni occorre determinare una tariffa per tali superfici provvedendo a sottoporle a tassazione con effetto 01.01.1998.
    Inoltre considerato che la parte dei costi su cui viene commisurato il tributo relativo allo spazzamento delle strade poiché è correlata ad un servizio che ha natura collettiva, tale parte deve gravare proquota su tutti i cittadini/contribuenti e perciò anche sui titolari delle attività produttive per i locali finora non tassati ove si producono di regola rifiuti speciali o quelli che sarebbero tassabili ma per i quali il servizio non viene di fatto effettuato per temporanee difficoltà che l'azienda municipale preposta incontra nell'organizzare un servizio agevole per l'utente.
    Per tali locali in cui la presenza umana giustifica la presunzione di produzione di rifiuti urbani oggetto di privativa comunale, dovendosi in ogni caso determinare le tariffe, appare opportuno anticipare in via sperimentale le norme previste dall'art. 49 del D.Lgs 05.02.1997 n. 22 in base alle quali l'applicazione della tariffa è estesa a chiunque conduca locali a qualsiasi uso adibiti.
    Nel determinare la tariffa tuttavia anzichè prevedere una riduzione forfettaria delle superfici imponibili (art. 62 comma 3 D.Lgs 507/93) appare opportuno adottare il criterio in cui all'art. 59 comma 4 del precitato Decreto Legislativo che prevede la fissazione di una tariffa non superiore al 40% di quella applicata per i locali similari.
    Tuttavia al fine di contenere l'aumento complessivo della tassa dovuta dalle attività economiche interessate, entro i limiti sopra previsti del 10%, è opportuno ridurre la tariffa 28 in modo da tener conto dell'ampliamento della base impositiva.
    E' pertanto necessario riformulare le categorie 27 e 28 e istituire la categoria 96 secondo le seguenti modalità:

CATEGORIA 27 -    locali e aree accessorie adibite a lavorazione ove si producono rifiuti speciali per le quali non viene effettuato il servizio di raccolta rifiuti -

TARIFFA L. 500 AL MQ.

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CATEGORIA 28 -    locali serviti di opifici industriali o equiparati ove si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani compresi i magazzini -

TARIFFA L. 5.800 AL MQ.

CATEGORIA 96 -    aree operative esterne e tettoie sia pavimentate che con fondo naturale in cui si svolgano attività economiche produttive e commerciali comprese quelle adibite a magazzino o a stoccaggio prodotto finito o semilavorato nonchè parcheggi a pagamento -
TARIFFA L. 250 AL MQ.

    Per una corretta applicazione delle tariffe è necessario stabilire:
1)    che le tariffe previste per i locali relativi a compendi produttivi, commerciali o di servizi sono uniche per tutte le superfici disponibili per cui non ha rilevanza lo specifico utilizzo cui sono di fatto destinati;
2)    che per il 1998 sono considerate intassabili a' sensi dell'art. 62 comma 2, le aree che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate, non possono produrre rifiuti, ossia:
    *    locali ed aree tecniche non presidiate (centrali termiche, telefoniche ed elettriche, locali ascensori ecc.);
    *    aree verdi ornamentali;
    *    aree di manovra, strade interne e parcheggi gratuiti per dipendenti e utenti ed aree di risulta;
    *    depositi di rifiuti pericolosi, tossico/nocivi o rifiuti speciali;
    *    immobili totalmente inutilizzati nel corso dell'anno;
3)    che gli utenti delle tariffe 27 - 28 - 96 tenuto conto che tali tariffe saranno approvate dopo il 20 gennaio 1998 (termine ultimo previsto dall'art. 70 1° comma del D. Lgv. 507/93 per presentare le dichiarazioni a valere per il 1998) potranno presentare e saranno considerate tempestive a tutti gli effetti le denunce redatte sui modelli predisposti dal Comune di occupazione di locali ed aree entro il 30 Apile 1998;
4)    la tariffa n. 44 “Posteggi di mercati attrezzati alimentari” è abrogata con effetto dal 01.01.1998 e le relative utenze sono tassate con la tariffa n. 14 con l'attribuzione pro-quota ai singoli titolari dei box della superfice relativa alle parti comuni.
    Per effetto dei provvedimenti sopra indicati le tariffe delle categorie da applicare per la determinazione della tassa raccolta e smaltimento rifiuti urbani dovuta per il 1998 risultano definite come dalla tabella allegata che fa parte integrante del presente atto deliberativo (all. 2 - n. ).
    Tutto ciò premesso,

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LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 son indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa:
1)    di approvare l'aumento del 10% delle tariffe relative alla tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ad eccezione delle tariffe relative alle categorie nn. 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 32 - 39 quali risultano riportate singolarmente nella tabella allegata che fa parte integrante del presente atto deliberativo;
2)    di approvare la determinazione delle tariffe relative alle categorie n. 27 in L. 500 e n. 28 in L. 5.800 al mq.;
3)    di approvare l'istituzione della categoria 96 (aree operative esterne) determinando la relativa tariffa in L. 250 al mq.;
4)    di approvare le norme operative relative ai compendi produttivi e stabilire l'intassabilità delle aree nei termini e limiti specificati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati;
5)    di approvare che i detentori dei locali ed aree rientranti nelle previsioni delle categorie 27 - 28 - 96 possano legittimamente presentare la denuncia per il 1998 entro il 30 Aprile 1998;
6)    di approvare la soppressione della tariffa 44 e la tassazione dei relativi utenti alla tariffa 14;
7)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.



EMENDAMENTO ALL'ALLEGATO N. 2

-    Correggere le intestazioni delle colonne: “ TARIFFE 1998 - L./mq. + 15%” con: “ TARIFFE 1998 - L./mq. + 10%.
-    
Alla categoria 17, dopo dehor aggiungere: “e circoli privati con ristorazione”;
-    Alla categoria 18, dopo osterie aggiungere: “e circoli privati con somministrazione”;
-    Alla categoria 19, eliminare: “e circoli privati” e sostituire alla colonna: “ TARIFFE 1998” “£. 9.898” con “£. 8.998”;
-    Alla categoria 24, sostituire alla colonna: “ TARIFFE 1998” “£. 1.983” con “£. 1.803”;
-    Alla categoria 48, sostituire alla colonna: “ TARIFFE 1998” “£. 728” con “£. 801”.