Servizio Centrale Risorse Finanziarie
98 00673/24

AA

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 MARZO 1998

(proposta dalla G.C. 6 febbraio 1998)

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 1998. APPROVAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO.

    Proposta dell'Assessore Alberione.

    Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1998 deliberato in data odierna con atto (mecc. 98 00644/24).
    Visto che l'art. 5 del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni e/o integrazioni, stabilisce che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione da parte dell'Organo Regionale di Controllo, l'Organo Consiliare delibera l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore ai due mesi, sulla base dell'ultimo Bilancio definitivamente approvato.
    Ritenuta la necessità di provvedere all'approvazione dell'esercizio provvisorio per il periodo 1° marzo - 30 aprile 1998, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1998 da parte dell'Organo Regionale di Controllo.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Visto lo Statuto Comunale;
    Visto il Regolamento di Contabilità;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;




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PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, in applicazione del citato art. 5, del D.Lgs. n. 77/95, l'esercizio provvisorio per il periodo di due mesi dal 1° marzo al 30 aprile 1998, sulla base del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1998 deliberato in data odierna con atto (mecc. 9800644/24);
2)    di dare atto che, per il periodo considerato, è consentita, per ciascun intervento, l'effettuazione di spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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