Servizio Centrale Affari Istituzionali
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 MAGGIO 1998

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. INNOVAZIONE NORMATIVA INTRODOTTA DALL'ART. 1, COMMA 173, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662, COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1997 N. 30 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 669. MODIFICAZIONE CONSEGUENTE DELL'ART. 47, 1° COMMA, DELLO STATUTO DELLA CITTA.'

    Proposta di deliberazione dei Consiglieri Tranfaglia, Rosolen e Porcellana.

    La legge 28 febbraio 1997 n. 30, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 1° marzo 1997, n. 50, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997”.
    L'art. 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 669/96, come modificato dalla legge di conversione n. 30/97, ha modificato a sua volta il comma 173 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, il cui testo vigente attualmente è il seguente:
“Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di unità, in modo da raggiungere il numero pari ....(omissis)”.
    Visto che il numero di consiglieri comunali assegnati alla Città di Torino è di 51, la nuova disciplina consente di elevare a 14 il numero degli assessori componenti la giunta comunale della Città.
    Si ritiene opportuno recepire nella disciplina statutaria la possibilità accordata dalla nuova normativa, raccordandola alle esigenze che nascono da una efficace azione amministrativa.
    La legge n. 142 del 1990, all'art. 33, così come sostituito dall'art. 23 della legge n. 81 del 1993, dispone che lo Statuto stabilisce il numero degli assessori competenti la giunta, che

attualmente è fissato in 12 dall'articolo 47, comma 1°, dello Statuto della Città.


    Nel rispetto della disciplina impartita dall'art. 81 dello Statuto della Città (“Revisione e pubblicità dello Statuto”), si propone pertanto la seguente modificazione all'art. 47, 1° comma, dello Statuto stesso, nel testo modificato dal Consiglio Comunale 2 maggio 1995 ed in vigore dal 23 giugno 1995:
“La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero pari di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari, fra i quali un Vicesindaco, da lui nominati. Gli Assessori, oltre che possedere i requisiti previsti per la carica di Consigliere Comunale, devono essere immuni dalle cause di incompatibilità previste dalla legge.”
    Ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto della Città, su tale proposta di deliberazione verrà richiesto il parere delle Circoscrizioni.
    In data 2 febbraio 1998, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, con nota prot. n. 211 sono stati richiesti i pareri di competenza ai Consigli Circoscrizionali.
    Sono pervenuti i seguenti pareri:
- Consiglio Circoscrizionale n. 1: parere negativo (all. 1 - n. );
- Consiglio Circoscrizionale n. 2: parere negativo (all. 2 - n. );
- Consiglio Circoscrizionale n. 3: parere negativo (all. 3 - n. );
- Consiglio Circoscrizionale n. 4: parere negativo (all. 4 - n. );
- Consiglio Circoscrizionale n. 5: parere favorevole (all. 5 - n. );
- Consiglio Circoscrizionale n. 6: parere negativo (all. 6 - n. );
- Consiglio Circoscrizionale n. 7: parere favorevole condizionato (all. 7 - n. );
- Consiglio Circoscrizionale n. 8: parere negativo (all. 8 - n. );
    Non sono pervenuti pareri da parte dei Consigli Circoscrizionali n. 9 e n. 10.

OSSERVAZIONI

I pareri negativi sono dovuti al fatto che i Consigli Circoscrizionali ritengono più utile aumentare le competenze circoscrizionali sia per alleggerire la macchina burocratica centrale sia per garantire un migliore servizio ai cittadini;
chiedono inoltre un sostegno politico forte sulla riforma delle autonomie Locali (D.D.L. Napolitano 2) che ridefinisca lo Status degli Amministratori delle Circoscrizioni.

Nel parere condizionato della Circoscrizione 7 si chiede inoltre l'aumento del numero dei Coordinatori, la rivalutazione del “gettone” e la sua estensione ad altre commissioni.
Tutto questo, anche se condivisibile, non è oggetto della proposta di deliberazione che chiede solo di adeguarsi alla possibilità che la Legge dà ai Comuni.

L'altra osservazione, più attinente alla deliberazione, riguarda la convinzione delle Circoscrizioni che l'aumento del numero degli Assessori “nulla garantisce in termini di immediatezza e di efficienza dell'apparato amministrativo comunale”.


Si osserva al riguardo che la macchina comunale è molto articolata ed essa sarà messa in condizioni di funzionare meglio distribuendo in modo più razionale le già numerose competenze tra un numero maggiore di Assessori.

Bisogna anche sottolineare il fatto che la complessità delle Leggi, il cambiamento della Società,
il ruolo sempre più di controllo che ha il Consiglio Comunale non disgiunto dall'impegno nelle Commissioni fanno si che la figura dell'Assessore “fiduciario/tecnico” del Sindaco è sempre più pregnante e svolge ormai il suo ruolo a tempo pieno.

    Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

    Visto l'articolo 4 della legge n. 142 del 1990;
    Visto l'art. 81 dello Statuto della Città;
    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese.

D E L I B E R A

di approvare il nuovo testo del 1° comma dell'articolo 47 dello Statuto della Città di Torino come di seguito riportato:
“La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero pari di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari, fra i quali un Vicesindaco, da lui nominati. Gli Assessori, oltre che possedere i requisiti previsti per la carica di Consigliere Comunale, devono essere immuni dalle cause di incompatibilità previste dalla legge.”