DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 FEBBRAIO 1998
(proposta dalla G.C. 22 gennaio 1998)
OGGETTO: SOC. AGIP PETROLI S.P.A. - POTENZIAMENTO CON INSTALLAZIONE DI
DISPOSITIVO SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO E MODIFICHE AD IMPIANTO AD USO
PUBBLICO IN TORINO - L.GO DORA SAVONA ANG. VIA PRIOCCA - VIA RIVAROLO -
APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
La Società Agip Petroli S.p.A., cod. fisc. 02929200588 con istanza in data 9 novembre
1984 e successive integrazioni in data 10 gennaio 1997 e 22 aprile 1997 prot. ed. n. 84/10/1738
ha chiesto l'autorizzazione al potenziamento dell'impianto in sua concessione in Torino - Lungo
Dora Savona ang. Via Priocca, Via Rivarolo (codice reg. n. 12720388), autorizzato con D.P.G.R.
n. 850 del 4 marzo 1996, insistente su suolo privato con destinazione di P.R.G. di "zona urbana
storico ambientale n. 7 Residenza R3 ed area per la viabilità VI", mediante utilizzazione della
concessione all'esercizio di altro impianto di proprietà della stessa Società Agip S.p.A., sito in
Torino - P.zza Don Albera - (cod. reg. n. 12720488), rimosso coattivamente con ordinanza del
22 ottobre 1992 per consentire la realizzazione di un parcheggio interrato, il cui decreto, in un
primo momento fu utilizzato per l'apertura di nuovo impianto in Torino Corso Rosselli n. 182-184
banchina centrale - pratica prot. 86/10/48 - ma che non fu possibile realizzare per la presenza di
utenze del sottosuolo (SNAM).
Inoltre si precisa che la Regione Piemonte con D.P.G.R. n. 3295 del 5 aprile 1989, ai sensi
della Legge Regionale n. 48, ha autorizzato la sospensione all'efficacia della Concessione relativa
all'impianto utilizzato di P.zza Don Albera.
L'impianto attuale oggetto del potenziamento risulta così composto ed autorizzato:
- n. 2 colonnine a semplice erogatore per super senza piombo;
- n. 3 colonnine a semplice erogatore per super;
- n. 1 colonnina a semplice erogatore per gasolio;
- n. 1 colonnina a singolo erogatore alternato per miscela e super senza piombo;
- n. 1 serbatoio per super senza piombo da mc. 7.00;
- n. 1 serbatoio per super senza piombo da mc. 10,00;
- n. 1 serbatoio per super da mc. 7,00;
- n. 1 serbatoio per super da mc. 10,00;
- n. 1 serbatoio per gasolio da mc. 10,00;
- n. 1 serbatoio per olio miscela da mc. 0,300;
- n. 1 serbatoio per gasolio da riscaldamento da mc. 3,00;
olii lubrificanti in confezioni sigillate per mc. 2.
Le modifiche richieste riguardano: potenziamento con installazione di dispositivo self-
service pre-pagamento, sostituzione di n. 1 colonnina a semplice erogatore per super con altra a
doppia erogazione di super/super; eliminazione di n. 1 colonnina a semplice erogazione di super,
rimozione di tutti i serbatoi esistenti ed interramento di n. 1 serbatoio da mc. 5,00 per super, n.
1 serbatoio da mc. 7,00 per super, n. 1 serbatoio da mc. 10,00 per super, n. 1 serbatoio da mc.
7,00 per super senza piombo, n. 1 serbatoio da mc. 10,00 per super senza piombo, n. 1 serbatoio
da mc. 10,00 per gasolio e di n. 1 serbatoio da mc. 0,300 per olio miscela, costruire il carico
concentrato ed installare il sistema elettronico di erogazione mediante controllo e comando a
distanza tipo self-service post-payment ed il sistema di recupero vapori.
Dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali tecnici ed amministrativi le
modifiche richieste consistono precisamente nelle opere sopraindicate e comportano una diversa
utilizzazione della stessa porzione di suolo.
Sentiti i competenti Settori del Civico Ufficio Tecnico che hanno espresso parere
favorevole sotto l'aspetto della viabilità e delle disposizioni edilizie urbanistiche vigenti, ai sensi
dell'art. 8 del D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269.
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Igienico Edilizia nella seduta del 16
luglio 1997.
Visti i pareri favorevoli espressi per quanto di competenza dal Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Torino, con nota n. 5694 del 26 agosto 1997 e dall'Ufficio Tecnico delle
Imposte di Fabbricazione, con nota n. 972761 del 22 gennaio 1997.
Visto il D.L. 26 ottobre 1970 n. 745.
Vista la Legge 18 dicembre 1970 n. 1034.
Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269.
Visto il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
Visto il D.P.C.M. 11 settembre 1989.
Vista la circolare ministeriale n. 213 F del 20 marzo 1990.
Vista la circolare P.G.R. n. 18/CAP del 24 luglio 1990.
Vista la legge regionale 23 ottobre 1991, n. 52.
Vista la deliberazione C.R. 26 maggio 1992 n. 369-6942.
Vista la documentazione allegata alla domanda ed esaminati gli atti istruttori dai quali
risulta:
- che l'impianto oggetto del potenziamento, è esistente, in continuo e regolare esercizio;
- che all'atto di presentazione dell'istanza, l'impianto di Torino - P.zza Don Albera utilizzato
al fine del potenziamento, risultava smantellato a seguito di ordinanza comunale del 22
ottobre 1992 per la realizzazione di un parcheggio interrato che esiste D.P.G.R. di
salvaguardia n. 3295 del 5 aprile 1989;
- che sussistono gli altri presupposti e le condizioni prescritte dalla normativa di attuazione
del Piano regionale e dal D.P.C.M. 11 settembre 1989 sopra richiamati, per autorizzare
l'intervento richiesto.
Visto l'art. 16 comma 1° del Decreto Legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in Legge 18
dicembre 1970 n. 1034, il quale statuisce che l'attività inerente all'installazione ed all'esercizio
degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione ad uso pubblico
costituisce pubblico servizio.
Vista l'accettazione della precarietà dell'opera da parte del richiedente del 19 settembre 1997
con la quale sono state accettate le correlative condizioni e l'attuale canone, le cui tariffe sono
state fissate da deliberazione del Commissario Prefettizio 7 gennaio 1993 (mecc. 9300185/20).
Tenuto conto che ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 1978 punto 12, la concentrazione di due
o più impianti in un unico devono essere incoraggiate e prese in esame in via prioritaria.
Considerato che il potenziamento tende a realizzare con la riduzione dei punti vendita le
finalità espresse dalle direttive del Governo Centrale, il miglioramento delle qualità del servizio
erogato ed una maggiore redditività dell'impianto medesimo.
Vista la sentenza del Consiglio di Stato quinta sezione n. 213 dell'8 febbraio 1995 che
attribuisce al Consiglio Comunale le competenze relative ai potenziamenti degli impianti di
distribuzione carburanti.
Si ritiene che nulla osti all'accoglimento in linea precaria della suddetta istanza.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 son indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare il potenziamento e le modifiche edilizie, come indicato nella premessa che
interamente si richiama, dell'impianto di distribuzione automatica di carburanti per
autotrazione ad uso pubblico in Torino, Lungo Dora Savona angolo Via Priocca - Via
Rivarolo (cod. reg. 12720388), in capo alla Soc. Agip Petroli S.p.A., codice fiscale
02929200588, con sede legale in Roma - Via Laurentina 449 e recapito in Torino Via
Leonardo da Vinci 7 su suolo privato con destinazione di P.R.G. - "zona urbana storico
ambientale n. 7 - Residenza R3 ed area per la viabilità VI" mediante utilizzazione della
concessione di proprietà della stessa Società, afferente l'impianto ubicato in Torino - P.zza
Don Albera (cod. reg. N. 12720488), già smantellato in seguito ad ordinanza del 22 ottobre
1992 in modo da consentire la realizzazione di un parcheggio interrato;
2) di rilasciare successivamente la concessione edilizia per il potenziamento, le modifiche
edilizie suddette ed in linea precaria di cui all'art. 7 del Regolamento Edilizio, alle seguenti
condizioni:
a) che sia corrisposto alla Città il canone annuo di L. 525.000 a riconoscimento della
precarietà della concessione;
b) che siano corrisposti alla Città quegli altri maggiori o minori importi nel caso di
modifiche alle vigenti tariffe.
A potenziamento avvenuto, detto impianto risulterà così costituito:
- n. 2 colonnine a semplice erogatore per super senza piombo;
- n. 1 colonnina a semplice erogatore alternato per super e miscela;
- n. 1 colonnina a semplice erogatore per super;
- n. 1 colonnina a doppio erogatore per super/super;
- n. 1 colonnina a semplice erogatore per gasolio;
- dispositivo self-service pre-pagamento;
- n. 1 serbatoio da mc. 7.00 per super senza piombo;
- n. 1 serbatoio da mc. 10,00 per super senza piombo;
- n. 1 serbatoio da mc. 5,00 per super;
- n. 1 serbatoio da mc. 7,00 per super;
- n. 1 serbatoio da mc. 10,00 per gasolio;
- n. 1 serbatoio da mc. 10,00 per super;
- n. 1 serbatoio da mc. 0,300 per olio miscela;
- n. 1 serbatoio da mc. 3,00 per gasolio ad uso riscaldamento;
olii lubrificanti in confezioni sigillate mc. 2.
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