Divisione Servizi Civici
Settore Polizia Amministrativa e Sanità

97 08944/17

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 DICEMBRE 1997
(proposta dalla G.C. 2 dicembre 1997)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO:  VIOLAZIONE DI NORME DI REGOLAMENTI COMUNALI - ADEGUAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini,
    di concerto con l'Assessore Alfieri.

    La determinazione della misura delle sanzioni amministrative per la violazione delle ordinanze del Sindaco e delle norme dei Regolamenti Comunali risale al 1992 - deliberazione della Giunta Comunale del 5 agosto 1992 (mecc. 9209095/17).

    Stante il tempo trascorso è necessario un aggiornamento che non solo conservi la capacità dissuasiva ma incida efficacemente su comportamenti che le esigenze della qualità della vita urbana e dell'ordinato svolgimento delle attività rendono sempre meno tollerabili.

    Per tali motivi, sentiti i Settori interessati, si è proceduto agli aggiornamenti riportati nell'allegato prevedendo, in diversi casi di violazione di norme sul corretto uso del suolo pubblico, anche la sanzione accessoria della rimozione a carico del trasgressore in vista dell'interesse pubblico alla cessazione immediata della situazione antigiuridica.

    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di revocare la deliberazione (mecc. 9209095/17) adottata dalla Giunta Comunale in data 5 agosto 1992;

2)    di approvare la rideterminazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative da comminarsi per la violazione di norme contenute in regolamenti comunali e per l'inosservanza delle ordinanze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione come risulta dall'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n.     );

3)    di modificare le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale 29 maggio 1996 (mecc. 9603522/17) e 10 giugno 1996 (mecc. 9603896/17), relative al Titolo III e all'art. 15 comma 1 lett. C, come al punto 15 del citato allegato 1;

4)    di rinviare l'applicabilità delle sanzioni, quali indicate nell'allegato 1 citato, relative al regolamento delle aree di sosta attrezzate per nomadi (art. 7), sino alla data di antrata in vigore della relativa modifica regolamentare;

5)    di dare atto che la procedura di applicazione delle sanzioni è disciplinata dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 26 marzo 1985 (mecc. 8503932/17) e che alle somme dovute sono aggiunte le spese di procedura (Giunta Comunale - mecc. 9507000/48) e di notificazione.
Il presente provvedimento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.


ALLEGATO 1

Importi minimi e massimi, espressi in lire, delle sanzioni riguardanti la violazione di norme contenute in ordinanze del Sindaco e in Regolamenti Comunali:

 PUNTO 1 - ORDINANZE DEL SINDACO
 Ordinanze del Sindaco, salvo sia diversamente ed espressamente disposto

 200.000

1.000.000

 PUNTO 2 - REGOLAMENTI COMUNALI, SALVO SIA DIVERSAMENTE E SPECIFICAMENTE DISPOSTO
 Regolamenti comunali, salvo sia diversamente e specificamente disposto.
 E' ammessa la conciliazione immediata nelle mani dell'agente accertatore, nelle forme e con le
 modalità di cui all'art. 10 del regolamento delle procedure.

 50.000

300.000

  PUNTO 3 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE O MESTIERI AFFINI
 Art. 1

 200.000

1.000.000

 Art. 7

100.000 

600.000

 Art. 8 lett. a), b), d), e), f)

100.000 

1.000.000

            lett. c) prima parte

25.000 

300.000

            lett. c) seconda parte

50.000 

300.000

 Art. 11  1° e 2° comma

100.000 

600.000

 Nota: per le attività di estetica si applica l'art. 12 Legge 1/1990
 PUNTO 4 - REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI
 Art. 10  2° comma

 100.000

900.000

            3° comma

 250.000

1.000.000

 Art. 15  1° comma, 8° comma p. d)

 250.000

1.000.000

            3° comma

 25.000

150.000

            8° comma p. a)

 25.000

150.000

            9° comma, 11° comma

 100.000

900.000

 Art. 17  1° comma p. a)

 250.000

1.000.000

            1° comma p. b)

 100.000

900.000

            2° comma

 25.000

150.000

 Art. 22  1° comma

 250.000

1.000.000

            3° comma, quarto comma, settimo comma

 100.000

900.000

            9° comma

 25.000

150.000

 Art. 24  1° comma

 250.000

1.000.000

            2° comma, 5° comma

 100.000

900.000

 Art. 25  1° comma

 250.000

1.000.000

            3° comma, 4° comma

 100.000

900.000

            5° comma

 250.000

1.000.000

 Art. 29  1° comma

 250.000

1.000.000

 Art. 30  2° comma

 250.000

1.000.000

 Art. 31  4° comma

 25.000

150.000

            9° comma

 25.000

150.000

 Art. 32  4° comma

 100.000

900.000

 Art. 33

 250.000

1.000.000

 Art. 36  2° comma, 3° comma

 100.000

900.000

           4° comma

 250.000

1.000.000

 Art. 37  2° comma

 250.000

1.000.000

 Art. 38  3° comma

 250.000

1.000.000

 Art. 39

 100.000

900.000

            5° comma limitatamente alle seguenti fattispecie:
                                 "accendere i fuochi" - "detenere presso i posteggi"

 250.000

1.000.000

 Art. 40  4° comma

 100.000

900.000

 Per tutte le violazioni non ricomprese nel presente elenco

 50.000

450.000

 PUNTO 5 - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI MERCATI RIONALI
 Sanzione generale

 100.000

600.000

 Art. 22  2° comma
 La violazione comporta la sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico dei trasgressori ove questi non provvedano
 personalmente ed immediatamente.
 PUNTO 6 - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI MERCATI RIONALI
 Sanzione generale

 100.000

600.000

 PUNTO 7 - REGOLAMENTO SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA CON AUTOVETTURA (TAXI)
 Sanzione generale

 100.000

600.000

 PUNTO 8 - REGOLAMENTO SERVIZIO PUBBLICO NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
 Sanzione generale

 100.000

600.000

 PUNTO 9 - REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
 Art. 17  primo comma

 250.000

1.000.000

                quarto comma, quinto comma, undicesimo comma

 25.000

150.000

                sesto comma, decimo comma, diciassettesimo comma

 250.000

1.000.000

            settimo comma, quattordicesimo comma (ipotesi di mancata comunicazione)

 25.000

150.000

            tredicesimo comma, quattordicesimo comma 1^ parte

 100.000

900.000

 Art. 21  primo comma, secondo comma

 100.000

900.000

            terzo comma

 25.000

150.000

 Art. 26  terzo comma, quarto comma, settimo comma

 100.000

900.000

            ottavo comma, ultimo capoverso

 25.000

150.000

 Art. 27  primo comma

 100.000

900.000

 Art. 28  terzo comma

 100.000

900.000

 Art. 29  primo comma, quinto comma

 250.000

1.000.000

               terzo comma, quarto comma

 100.000

900.000

 Art. 33  primo comma

 100.000

900.000

 Art. 34  sesto comma

 250.000

1.000.000

 Art. 35  sedicesimo comma

 25.000

150.000

 Art. 38  secondo comma, terzo comma

 100.000

900.000

           quarto comma

 250.000

1.000.000

 Art. 40  secondo comma 1^ parte

 250.000

1.000.000

 Art. 41  terzo comma

 250.000

1.000.000

 Art. 42  5° comma p.to 8 ("ingombrare ..."), p.to 10 ("gettare ...")

 100.000

900.000

            5° comma p.to 11 ("accendere fuochi")

 250.000

1.000.000

 Art. 43  4° comma

 100.000

900.000

 Altre violazioni non ricomprese nell'elenco

 50.000

450.000

 PUNTO 10 - REGOLAMENTO COMUNALE PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI
 Per tutte le violazioni non ricomprese nel seguente elenco

 50.000

450.000

 Art. 10  1° comma

 250.000

1.000.000

                4° comma

 100.000

900.000

 Art. 11  1° comma

 100.000

900.000

                2° comma

 25.000

150.000

 Art. 12  2° comma

 250.000

1.000.000

 Art. 14  1° comma

 250.000

1.000.000

 Art. 16  1° comma

 100.000

900.000

 Art. 29  1° comma

 100.000

900.000

 Art. 30  1° comma

 100.000

900.000

 Art. 31  3° comma

 100.000

900.000

 Art. 39  3° comma

 250.000

1.000.000

 Art. 40  1° comma, ottavo comma

 250.000

1.000.000

            3° comma

 25.000

150.000

               10° comma

 100.000

900.000

 Art. 46  1° comma, 2° comma

 250.000

1.000.000

 Art. 47  1° comma

 250.000

1.000.000

 Art. 48

 100.000

900.000

 Art. 49  3° comma

 250.000

1.000.000

 Art. 52  1° comma

 250.000

1.000.000

 Art. 55  3° comma, p. a), b), d), g)

 100.000

900.000

                                  p. h)

 25.000

150.000

                                  p. i)

 250.000

1.000.000

                5° comma

 250.000

1.000.000

                7° comma, 10° comma

 100.000

900.000

                8° comma

 25.000

150.000

 PUNTO 11 -
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FIERA CITTADINA "GRAN BALON - C'ERA UNA VOLTA

 100.000

600.000

 PUNTO 12 - REGOLAMENTO EDILIZIO
 Sanzioni richiamate dall'Art. 150, per infrazioni non previste da disposizioni di legge

 200.000

1.000.000

 PUNTO 13 - REGOLAMENTO DI IGIENE
 Sanzione Generale

 100.000

600.000

 PUNTO 14 - REGOLAMENTO DELLE AREE DI SOSTA ATTREZZATE PER NOMADI
 Sanzione ex art. 7

 50.000

300.000

 Art. 6 l. a) comma 3, l. c) comma 1, l. i)

 200.000

1.000.000

 Le eventuali ulteriori infrazioni se gravi o equiparabili alla fattispecie del turbamento della vita dell'area di sosta di cui all'art. 5,
 possono comportare la revoca dell'autorizzazione alla sosta.
 In ogni caso la presenza non autorizzata di veicoli o rimorchi comporterà la rimozione d'ufficio dei mezzi a carico dei trasgressori,
 ove questi non provvedano personalmente ed immediatamente.
 PUNTO 15 - REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
 Titolo III
 La violazione delle norme del Titolo III è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del
 trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente
 Art. 15 comma 1, lettera c) con veicoli non a motore

 25.000

210.000

                                    con veicoli a motore a due ruote

 50.000

300.000

                                    con veicoli a motore a quattro ruote o con rimorchio

 100.000

600.000

 in ogni caso è prevista la sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore, ove questi non provveda
 personalmente ed immediatamente.