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Ciascun utente può avere contemporaneamente in prestito:
La durata del prestito per i libri è di 30 giorni. È possibile ottenere una proroga per altri 30 giorni, prima della scadenza del prestito, se nessun altro utente ha nel frattempo prenotato lo stesso libro.
Il materiale audiovisivo può essere preso in prestito per 7 giorni. Tale periodo non è prorogabile.
La durata del prestito per i libri è di 30 giorni. È possibile ottenere una proroga per altri 30 giorni.
Il materiale audiovisivo e i numeri arretrati dei periodici possono essere presi in prestito per 7 giorni. Tale periodo non è prorogabile.
Nella Biblioteca civica centrale sono esclusi dal prestito: i manoscritti, gli incunaboli, le cinquecentine, i libri e gli opuscoli di particolare valore per pregio tipografico, bibliografico, storico, artistico o per importanza scientifica; gli atlanti, le carte geografiche, i disegni, le incisioni, le fotografie sia sciolte che in album; i periodici e le collezioni legali; le opere non ancora inventariate; le opere delle sezioni o fondi speciali che siano stati esclusi dal prestito con provvedimento motivato della Direzione e quelle acquisite con clausola di esclusione dal prestito; il materiale audiovisivo e informatico che la normativa vigente esclude dal prestito (devono essere trascorsi più di 18 mesi dalla pubblicazione del documento perché questo sia prestabile).
In periodi di particolare richiesta di determinate opere, qualora non sia possibile mettere a disposizione del pubblico un numero sufficiente di copie, la Direzione può ridurre temporaneamente la durata del prestito di tali opere, oppure (per esempio nel caso di testi base utilizzati nelle ricerche scolastiche, concorsi ecc.) escludere dal prestito l'unica o alcune delle copie possedute. Sono altresì escluse dal prestito le pubblicazioni il cui stato di conservazione possa essere compromesso dalla loro messa a disposizione per il prestito e inoltre le pubblicazioni stampate da più di cinquant'anni. Il bibliotecario potrà autorizzare il prestito, dopo aver visionato il documento, motivando eventuali dinieghi.
Sono inoltre esclusi dal prestito i repertori delle Sale di consultazione e lettura, i documenti della sezione di Storia e cultura locali (Sezione Piemonte) e della sezione Arte, qualora non sia presente una doppia copia del documento. In tal caso, la seconda copia è prestabile.
Nelle biblioteche civiche di zona tutto il materiale librario e documentario può essere ottenuto in prestito, ad esclusione:
Sì, l'opera verrà recapitata presso la biblioteca da cui si è effettuata la richiesta al massimo in dieci giorni.
Sì, mediante il servizio di prestito interbibliotecario, così come previsto al capo 17 delle Procedure per il prestito del materiale librario e documentario delle Biblioteche Civiche Torinesi. Per informazioni, si prega contattare l'Ufficio informazioni bibliografiche, presso la Biblioteca civica centrale, telelefonando allo +390114429812 o inviando una e-mail a biblioteche.ill@comune.torino.it.
Entro e non oltre lo scadere del termine dei 30 giorni stabiliti è consentito un unico rinnovo immediato per altri 30 giorni, sempreché quello stesso documento non sia stato prenotato. Il rinnovo è effettuabile anche telefonicamente, telefonando nei cinque giorni precedenti la scadenza.
Il prestito del materiale audiovisivo e dei numeri arretrati dei periodici non è rinnovabile.
Sì, è possibile, telefonando nei cinque giorni precedenti la scadenza e solo in assenza di prenotazioni per quello stesso documento.
No, al momento non è possibile.
No. Se il libro è stato prenotato da un altro utente il rinnovo non è consentito e il volume deve essere restituito.
Un'opera (il cui periodo di prestito sia già stato rinnovato o non sia rinnovabile) non può essere presa in prestito dallo stesso lettore lo stesso giorno in cui l'ha restituita.
Sì, la prenotazione dei libri in prestito è possibile in tutte la Biblioteche civiche torinesi.
Vengono inviati due solleciti scritti. Successivamente a questi e qualora il lettore non abbia provveduto alla restituzione, si procederà alla sospensione dal prestito, comunicata per iscritto, presso tutte le Biblioteche civiche torinesi.
L'utente che restituisca, sostituisca o risarcisca in ritardo una pubblicazione sarà sospeso dal servizio di prestito per un periodo pari al ritardo accumulato e per un anno al massimo.
All'atto del prestito l'utente è tenuto a controllare le condizioni materiali delle opere, segnalando al personale l'eventuale presenza di sottolineature, scarabocchi, lacerazioni di pagine o altre irregolarità. Il personale, riscontratane l'esistenza, è tenuto ad annotare tali irregolarità al momento del prestito.
Alla restituzione delle opere avute in prestito, l'utente sarà considerato responsabile degli eventuali danneggiamenti o alterazioni delle loro condizioni materiali non fatti riscontrare al personale al momento del prestito.
Quando risulti opportuno, all'utente potrà essere richiesto di risarcire il danno mediante la consegna di una copia nuova in sostituzione di quella che risulti danneggiata. Qualora l'utente sia impossibilitato a reperire il nuovo esemplare, si applicheranno le possibilità alternative previste in caso di smarrimento. L'utente che non ottemperi a tale invito entro 30 giorni, potrà essere escluso dal servizio di prestito in tutte Biblioteche civiche torinesi.
In caso di smarrimento il responsabile è tenuto ad acquistare una copia identica della pubblicazione, anche ricorrendo al mercato dell'usato. Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume, l'utente può essere autorizzato ad acquistare un'altra edizione della stessa opera, oppure a risarcire il danno, nella misura che sarà stabilita dalla Direzione in base al prezzo desumibile, secondo i casi, dalle quotazioni di mercato o dall'applicazione degli indici di rivalutazione dell'Istat.
Nel caso di opere non più disponibili in commercio, se opportuno, potrà essere chiesto come risarcimento l'ammontare della spesa per acquisire una copia (fotocopia, microfilm, ecc.) di esemplari posseduti da altre biblioteche o da privati. Per lo smarrimento di opere in prestito a minori, la responsabilità e il dovere del risarcimento ricadono sul genitore o su chi ne fa le veci.
L'utente che in seguito a due successivi richiami non provveda a restituire, sostituire o risarcire le opere avute in prestito sarà escluso dal servizio di prestito in tutte le sedi del Sistema bibliotecario urbano. Tale sospensione gli verrà comunicata per iscritto.
Per lo smarrimento di opere in prestito a minori, la responsabilità e il dovere del risarcimento ricadono sul genitore o su chi ne fa le veci.
Eccezion fatta per la Biblioteca civica centrale, Torino Centro e la Biblioteca musicale Andrea Della Corte, presso tutte le sedi è possibile prendere in prestito i fascicoli precedenti l'ultimo ricevuto. Sono esclusi dal prestito i quotidiani e le Gazzette ufficiali.
Nelle biblioteche civiche di zona vengono conservati esclusivamente i fascicoli dell'anno in corso. La conservazione delle annate precedenti è affidata alla Biblioteca civica centrale, che provvede alla loro rilegatura in volumi.
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segreteria: tel. 0114429800; fax 0114429830 | inf. bibliografiche: tel. 0114429812; e-mail biblioteche.civiche@comune.torino.it |
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