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Gabinetto
del Sindaco 94 093115/01
CITTA' DI
TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 29 Novembre 1994)
OGGETTO:
COSTITUZIONE UFFICIO PACE, SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Proposta dell'Assessore Baffert.
La città
di Torino si è resa promotrice, fin dal 1982, di una serie di iniziative
che ne testimoniano la sensibilità verso i grandi problemi della
Pace, del disarmo, della conoscenza tra i popoli e della cooperazione
con i Paesi in via di Sviluppo.
Nel 1985 veniva istituita l'apposita "Commissione Comunale
per le iniziative di Pace, Solidarietà e Cooperazione Internazionale",
con il compito di promuovere sia in forma diretta che in collaborazione
con associazioni, enti, organismi non governativi e volontariato, momenti
di documentazione, sensibilizzazione ed interventi sulle questioni della
Pace e della cooperazione allo sviluppo.
Attualmente sul territorio cittadino c'è una presenza cospicua
di Associazioni, gruppi di Volontariato, ONG, che realizzano progetti
nel Sud del mondo. L'evolversi del processo migratorio ha peraltro spinto
molti gruppi di volontariato ad attivare progetti di accoglienza e solidarietà
per dare una risposta ai bisogni di questi nuovi cittadini. La guerra
che ha coinvolto le popolazioni della ex-Jugoslavia ha reso visibile il
vasto movimento di Associazioni pacifiste e gruppi spontanei di volontari
che sono impegnati nell'azione umanitaria sia direttamente nelle zone
di guerra che nella realizzazione di progetti di accoglienza nella nostra
Città. D'altra parte lo Statuto prevede all'art. 2 , comma m
di "contribuire alla cooperazione pacifica fra i popoli e le
nazioni e concorrere al processo di integrazione ed unificazione europea,
ed alla valorizzazione del ruolo di Torino in questo contesto".
Torino rivolge la sua attenzione all'articolo 11 della Costituzione
che recita: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie Internazionali; consente in condizione di parità con
gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove
e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".
Inoltre la legge regionale 17 aprile 1990. N. 31 "Interventi
regionali per la cooperazione, la pace e lo sviluppo" prevede l'attività
di archivio di documentazione sulla cooperazione ed educazione allo sviluppo,
censimento dei soggetti (Associazioni, Organizzazioni non Governative,
Aziende e Imprese Pubbliche e Private, Istituti, ecc.) operanti sul territorio
regionale e delle attività indirizzate alla cooperazione e allo
sviluppo; programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo: Torino
seguirà le linee operative indicate dalla Regione.
In particolare il Comune potrà attivarsi direttamente in quanto
l'art. 19 della legge n. 68 del 19 marzo 1993 stabilisce che: "I
comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80%
della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci
di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed
interventi di solidarietà internazionale". Peraltro l'art,.
38 comma 3 dello Statuto della Città prevede che "La Conferenza
dei Capigruppo esercita anche le funzioni di Commissione permanente per
i problemi istituzionali e dell'informazione e di Commissione permanente
per le relazioni internazionali del Comune.
Alla luce della suddetta normativa, l'Amministrazione Comunale, che rappresenta
in via prioritaria l'insieme degli interessi della comunità che
vive su un territorio e nell'ambito di una presa di coscienza generale
dei problemi riguardanti la Pace, la solidarietà e i problemi del
Sud del Mondo, ritiene opportuno proporre la costituzione dell'Ufficio
Pace della Città di Torino. Detto ufficio farà parte del
Settore Gabinetto del Sindaco, e dipenderà funzionalmente dall'Assessorato
alla Qualità della Vita.
Il personale di tale Ufficio verrà reperito tra personale comunale
motivato, a cui si affiancheranno obiettori di coscienza in servizio presso
il Comune.
I compiti principali dell'ufficio, saranno quelli di raccolta dati e coordinamento
tra le varie organizzazioni, associazioni e uffici comunali che si occupano
di pace, solidarietà e cooperazione internazionale, in particolare
in collaborazione con chi già da tempo opera nel settore come l'ufficio
obiettori, informagiovani, informacittà, ufficio gemellaggi, ufficio
mondialità, segreteria interassessorile minori stranieri, ufficio
stranieri e nomadi, ecc.
Si fornirà il necessario supporto alle organizzazioni che svolgono
interventi umanitari, si diffonderà la conoscenza dell'obiezione
di coscienza, dell'anno di volontariato sociale, si promuoverà
una cultura di pace basata sulla valorizzazione delle differenze culturali,
di riconversione dell'industria bellica, si sosterranno le attività
e iniziative di solidarietà e promozione umana in Città
e nel mondo.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA
COMUNALE
Vista la
Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con
la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.
142 sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
favorevole conclusivo sotto il profilo della legittimità dell'atto;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
1.
Di approvare, per le motivazioni descritte in narrativa, l'stituzione
dell'"Ufficio Pace", il quale farà parte del Settore
Gabinetto del Sindaco e dipenderà funzionalmente dall'Assessorato
alla Qualità della Vita;
2. Di reperire tra il personale dipendente quello più idoneo
e motivato ad affrontare il nuovo compito;
3. Con successivi provvedimenti si provvederà a rendere
possibile l'attuazione operativa del progetto mediante l'ampliamento dell'organico
ed eventuali impegni di spesa che si rendessero necessari per lo svolgimento
dei vari compiti. Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
4. Di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 47, comma 3°, della Legge 8 giugno 1990 n. 142
onde permettere l''immediato avvio del funzionamento dell'ufficio.
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