torna all'indice
 
DELIBERA ISTITUTIVA DELL'UFFICIO PACE  

Gabinetto del Sindaco 94 093115/01

CITTA' DI TORINO


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 29 Novembre 1994)

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PACE, SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


Proposta dell'Assessore Baffert.

La città di Torino si è resa promotrice, fin dal 1982, di una serie di iniziative che ne testimoniano la sensibilità verso i grandi problemi della Pace, del disarmo, della conoscenza tra i popoli e della cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo.
Nel 1985 veniva istituita l'apposita "Commissione Comunale per le iniziative di Pace, Solidarietà e Cooperazione Internazionale", con il compito di promuovere sia in forma diretta che in collaborazione con associazioni, enti, organismi non governativi e volontariato, momenti di documentazione, sensibilizzazione ed interventi sulle questioni della Pace e della cooperazione allo sviluppo.
Attualmente sul territorio cittadino c'è una presenza cospicua di Associazioni, gruppi di Volontariato, ONG, che realizzano progetti nel Sud del mondo. L'evolversi del processo migratorio ha peraltro spinto molti gruppi di volontariato ad attivare progetti di accoglienza e solidarietà per dare una risposta ai bisogni di questi nuovi cittadini. La guerra che ha coinvolto le popolazioni della ex-Jugoslavia ha reso visibile il vasto movimento di Associazioni pacifiste e gruppi spontanei di volontari che sono impegnati nell'azione umanitaria sia direttamente nelle zone di guerra che nella realizzazione di progetti di accoglienza nella nostra Città. D'altra parte lo Statuto prevede all'art. 2 , comma m di "contribuire alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni e concorrere al processo di integrazione ed unificazione europea, ed alla valorizzazione del ruolo di Torino in questo contesto".
Torino rivolge la sua attenzione all'articolo 11 della Costituzione che recita: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie Internazionali; consente in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".
Inoltre la legge regionale 17 aprile 1990. N. 31 "Interventi regionali per la cooperazione, la pace e lo sviluppo" prevede l'attività di archivio di documentazione sulla cooperazione ed educazione allo sviluppo, censimento dei soggetti (Associazioni, Organizzazioni non Governative, Aziende e Imprese Pubbliche e Private, Istituti, ecc.) operanti sul territorio regionale e delle attività indirizzate alla cooperazione e allo sviluppo; programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo: Torino seguirà le linee operative indicate dalla Regione.
In particolare il Comune potrà attivarsi direttamente in quanto l'art. 19 della legge n. 68 del 19 marzo 1993 stabilisce che: "I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale". Peraltro l'art,. 38 comma 3 dello Statuto della Città prevede che "La Conferenza dei Capigruppo esercita anche le funzioni di Commissione permanente per i problemi istituzionali e dell'informazione e di Commissione permanente per le relazioni internazionali del Comune.
Alla luce della suddetta normativa, l'Amministrazione Comunale, che rappresenta in via prioritaria l'insieme degli interessi della comunità che vive su un territorio e nell'ambito di una presa di coscienza generale dei problemi riguardanti la Pace, la solidarietà e i problemi del Sud del Mondo, ritiene opportuno proporre la costituzione dell'Ufficio Pace della Città di Torino. Detto ufficio farà parte del Settore Gabinetto del Sindaco, e dipenderà funzionalmente dall'Assessorato alla Qualità della Vita.
Il personale di tale Ufficio verrà reperito tra personale comunale motivato, a cui si affiancheranno obiettori di coscienza in servizio presso il Comune.
I compiti principali dell'ufficio, saranno quelli di raccolta dati e coordinamento tra le varie organizzazioni, associazioni e uffici comunali che si occupano di pace, solidarietà e cooperazione internazionale, in particolare in collaborazione con chi già da tempo opera nel settore come l'ufficio obiettori, informagiovani, informacittà, ufficio gemellaggi, ufficio mondialità, segreteria interassessorile minori stranieri, ufficio stranieri e nomadi, ecc.
Si fornirà il necessario supporto alle organizzazioni che svolgono interventi umanitari, si diffonderà la conoscenza dell'obiezione di coscienza, dell'anno di volontariato sociale, si promuoverà una cultura di pace basata sulla valorizzazione delle differenze culturali, di riconversione dell'industria bellica, si sosterranno le attività e iniziative di solidarietà e promozione umana in Città e nel mondo.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
favorevole conclusivo sotto il profilo della legittimità dell'atto;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare, per le motivazioni descritte in narrativa, l'stituzione dell'"Ufficio Pace", il quale farà parte del Settore Gabinetto del Sindaco e dipenderà funzionalmente dall'Assessorato alla Qualità della Vita;
2. Di reperire tra il personale dipendente quello più idoneo e motivato ad affrontare il nuovo compito;
3. Con successivi provvedimenti si provvederà a rendere possibile l'attuazione operativa del progetto mediante l'ampliamento dell'organico ed eventuali impegni di spesa che si rendessero necessari per lo svolgimento dei vari compiti. Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
4. Di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, comma 3°, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 onde permettere l''immediato avvio del funzionamento dell'ufficio.

Home page | Bandi progetti di cooperazione | Documentazione | Gemellaggi di solidarietà |Progetti della Città | |  Link