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C I T T À D I T O R I N O
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO
che è un dovere delle Istituzioni locali (Regione - Provincia - Comune) predisporre politiche per la casa che tutelino le famiglie che intendono acquistare alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
CONSIDERATO
che la Legge n. 513 dell’8 agosto 1977 art. 28 ha consentito agli assegnatari di case popolari l’acquisto dei rispettivi alloggi per goderne la proprietà con i soli vincoli del divieto di vendita nei dieci anni successivi alla data della stipula del contratto, e della prelazione da parte dell’Istituto;
PRESO ATTO
che queste condizioni sono state modificate dalla Legge n. 560 del 24 dicembre 1993 (art. 1 comma 25) emanata dal Governo Amato che, annullando il comma nono dell’art. 28 della Legge 8 agosto 1977, stabilì il versamento del 10%, calcolato sulla base degli estimi catastali, all’ATC qualora l’inquilino decideva di vendere l’immobile allo scadere dei dieci anni previsti per legge;
CONSTATATO
che la Legge del 24 dicembre 1993 n. 560, varata nel contesto della Legge Finanziaria del 1993, con lo scopo di fare cassa per risanare le casse dello IACP (ora ATC) dissanguate da anni di cattiva gestione, sta causando numerosissimi disagi oltre che ad un danno economico rilevante ai cittadini i quali da legittimi proprietari della casa da loro acquistata devono versare una cifra enorme all’Istituto per poter rivendere l’immobile da loro comprato dieci anni prima;
Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:
Ferdinando Ventriglia
Walter Altea