Servizio Centrale Consiglio Comunale

 

 

2005 11021/002

 

 

C I T T À D I T O R I N O

 

INTERPELLANZA: "UNA TASSA DEL 10% (LEGGE DEL 24 DICEMBRE 1993 N. 560 ART. 1 C. 25) SU CHI VENDE UN ALLOGGIO ATC DOPO 10 ANNI" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI GHIGLIA, VENTRIGLIA E ALTEA IN DATA 5 DICEMBRE 2005.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO

che è un dovere delle Istituzioni locali (Regione - Provincia - Comune) predisporre politiche per la casa che tutelino le famiglie che intendono acquistare alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

CONSIDERATO

che la Legge n. 513 dell’8 agosto 1977 art. 28 ha consentito agli assegnatari di case popolari l’acquisto dei rispettivi alloggi per goderne la proprietà con i soli vincoli del divieto di vendita nei dieci anni successivi alla data della stipula del contratto, e della prelazione da parte dell’Istituto;

PRESO ATTO

che queste condizioni sono state modificate dalla Legge n. 560 del 24 dicembre 1993 (art. 1 comma 25) emanata dal Governo Amato che, annullando il comma nono dell’art. 28 della Legge 8 agosto 1977, stabilì il versamento del 10%, calcolato sulla base degli estimi catastali, all’ATC qualora l’inquilino decideva di vendere l’immobile allo scadere dei dieci anni previsti per legge;

CONSTATATO

che la Legge del 24 dicembre 1993 n. 560, varata nel contesto della Legge Finanziaria del 1993, con lo scopo di fare cassa per risanare le casse dello IACP (ora ATC) dissanguate da anni di cattiva gestione, sta causando numerosissimi disagi oltre che ad un danno economico rilevante ai cittadini i quali da legittimi proprietari della casa da loro acquistata devono versare una cifra enorme all’Istituto per poter rivendere l’immobile da loro comprato dieci anni prima;

INTERPELLANO

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. se il Comune di Torino intende contrastare questa norma legislativa tramite ricorso legale, così come hanno fatto altre città (es. Milano, Bologna, Roma) al fine di impedire il versamento del 10% da parte del proprietario dell’immobile (ex ATC) in quanto la Legge del 24 dicembre 1993 n. 560 art. 1 comma 25 è chiaramente discriminatoria anche in termini giuridici poiché tale norma non è stata applicata a tutti coloro che hanno acquistato (in Italia) immobili costruiti totalmente o parzialmente dallo Stato ma solo a coloro che hanno comprato sulla base della Legge 513 dell’8 agosto 1977;
  2. se il Comune di Torino non ritenga opportuno impartire precise disposizioni all’ATC in quanto non è giuridicamente lecito applicare retroattivamente norme su strumenti di compravendita ormai perfetti in tutte le loro clausole visto che l’inquilino è legalmente proprietario da dieci anni;
  3. se è possibile convocare una Commissione Comunale alla presenza di responsabili dell’ATC e della Regione Piemonte per cercare soluzioni condivise e giuste sia dal punto di vista economico-normativo ma soprattutto dal punto di vista sociale.

F.to: Agostino Ghiglia

Ferdinando Ventriglia

Walter Altea