Gruppo Consiliare LEGA NORD PIEMONT PADANIA

Servizio Centrale Consiglio Comunale

 

 

2004 07645/002

 

 

C I T T À D I T O R I N O

 

INTERPELLANZA: "PRECISAZIONI IN MERITO ALLE AGEVOLAZIONI SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE DEI RESIDENTI NELLA ZONA CIRCOSTANTE L'AREA DELLA DISCARICA "BASSE DI STURA"" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE AIROLA IN DATA 23 SETTEMBRE 2004 .

Il sottoscritto Consigliere Comunale

 

premesso

  1. che, con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 MARZO 2004, veniva approvata la proposta dalla G.C. 27 gennaio 2004, che proponeva modifiche al REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI;
  2. che, all’art. ARTICOLO 19 TER – PARTICOLARI AGEVOLAZIONI - lettera f) del predetto regolamento, così come sopra modificato, è concessa una percentuale di riduzione per i "residenti con abitazione principale e/o attività commerciali ed artigianali i cui locali si trovano nella zona circostante l’area della discarica delle Basse di Stura, fino alla sua definitiva chiusura";
  3. che, relativamente all’articolo di cui sopra, la proposta a suo tempo formulata dell’Assessore Bonino recita testualmente:
  4. (…) Il Consiglio Comunale - in data 21 luglio 2003 - approvò la "mozione collegata alla delibera mecc. 2003 05396/112 - Differimento chiusura discarica basse di Stura", nella quale impegna la Giunta a trovare soluzioni, possibilmente agevolative, nei confronti del pagamento della Tarsu, a favore della popolazione residente nelle zone confinanti con la discarica, portatrice di notevoli disagi, soprattutto in termini di esalazioni olfattive.
    In effetti, i tempi per risolvere il problema della collocazione e costruzione del nuovo inceneritore hanno determinato necessariamente la proroga della chiusura della discarica di Basse di Stura, con conseguente penalizzazione della popolazione residente con abitazione ed attività nell’area circostante.


    Non c’è dubbio che la discarica apporti ed abbia apportato in questi anni, molteplici disagi che l’hanno fatta diventare centro di studi ed analisi di impatto ambientale di particolare attenzione.
    Il "degrado/disagio ambientale" - motivo della agevolazione Tarsu - è comprovato da studi rilevanti anche a livello nazionale, quali ad esempio:
    - Agenda 21 di Torino "Documento di lavoro per il piano d’azione ambientale della Città di Torino" redatto a cura della Divisione Ambiente ed Ambiente Italia, in cui la zona di Basse di Stura compare tra i siti da bonificare;
    - relazione di sintesi dell’Amiat (nota del 2 dicembre 2003 prot. 10423 con allegati e documentazione tecnica) nella quale si asserisce circa la sensazione del disagio derivante dalla convivenza con uno dei più grandi impianti di interramento controllato d’Europa.
    Nella suddetta si evidenziano, quali impatti maggiormente percepiti dalla popolazione limitrofa: il traffico - il richiamo di animali ed insetti - l’impatto visivo - l’emissione diffusa di odori - l’estrazione e combustione del biogas, per affrontare i quali esistono processi gestionali e piani di miglioramento attuati dalla azienda ogni anno.

  5. che, pertanto, come si evince dallo spirito della norma, dai lavori preparatori e dalla discussione avvenuta in aula in sede di delibera, la predetta agevolazione deve riguardare tutti i residenti dell’area interessata, senza discriminazioni di sorta;

preso atto

  1. che nella zona interessata sono residenti anche cittadini che, anziché in locali ad uso abitazione (cat. 1 Tarsu), vivono in convivenze religiose (individuate nella cat. 5 Tarsu), e che presso tali convivenze essi hanno eletto la loro abitazione principale;
  2. che, in seguito all’interpretazione fornita dalla Divisione Servizi Tributari e Catasto – Settore "Tarsu" - è stato negato l’accesso all’agevolazione prevista dall’art. 19 TER, lettera f), del REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, ai cittadini che hanno eletto la propria residenza presso locali destinati ad uso "convivenza", in quanto tali locali non rientrano nella categoria 1 (locali ad uso abitazione);

 

 

 

considerato

  1. che, a nostro avviso, l’interpretazione data dalla Divisione Servizi Tributari e Catasto – Settore "Tarsu" – all’art. 19/TER del suddetto regolamento, stravolge il criterio emendato dal Consiglio Comunale in occasione della relativa delibera, che identificava i soggetti aventi diritto all’agevolazione in base al fatto di essere residenti nell’area circostante la discarica delle Basse di Stura e non in relazione alla categoria Tarsu si appartenenza;
  2. che, in base a tale interpretazione, si viene così a creare una discriminazione nei confronti dei residenti individuati alla cat. 5 della Tarsu, in quanto i disagi evidenziati dalla relazione dell’Assessore Bonino, che sono alla base delle motivazioni per la concessione dell’agevolazione in discorso, colpiscono tutti i residenti nelle zone interessate indipendentemente dalla categoria Tarsu di appartenenza dei locali da loro occupati;
  3. che tale discriminazione risulta inoltre essere doppiamente vessatoria, in quanto chi vive in comunità religiosa normalmente si trova ad avere il luogo di residenza e quello di lavoro nella stessa localizzazione – soprattutto se si tratta di soggetti che svolgono la loro opera nel sociale – e che quindi sono sottoposti ai suddetti disagi ventiquattrore su ventiquattro;

INTERPELLA

 

Il Sindaco e l’Assessore competente al fine di sapere:

 

 

 

 

 

Giovanni AIROLA