Servizio Centrale Consiglio Comunale

 

 

2005 07460/002

 

 

C I T T À D I T O R I N O

 

INTERPELLANZA: "QUANDO UN MALORE PUÒ ESSERE GRAVE" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE CASTRONOVO IN DATA 22 SETTEMBRE 2005 .

Il sottoscritto Consigliere Comunale

CONSIDERATO CHE:

  1. Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 Numero 626 dispone quanto segue:

  1. all'art. 4 Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto, comma 6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
  2. art. 15 Pronto soccorso, comma 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il
    medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati;

  1. il palazzo civico è frequentato quotidianamente da un gran numero di persone, sia dipendenti che visitatori più o meno occasionali;
  2. non esiste all'interno del palazzo una sala medica di primo soccorso ed intervento medico di emergenza;
  3. nel passato sono dovuti intervenire, di fronte a casi di malore avvenuti all'interno del palazzo, consiglieri comunali medici di professione.

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente

PER SAPERE:

  1. se il documento di cui al comma 2 dell'art. 4, che dispone che "il datore di lavoro elabora un documento contenente:

  1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  2. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a)"

preveda la realizzazione di una sala di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza;

  1. se non ritengano necessario intervenire, qualora tale documento di valutazione dei rischi non prevedesse tale realizzazione, per trovare una soluzione, che permetta, in ogni caso, l'assistenza pronta di persone, interne o esterne all'amministrazione, che si trovino in situazione di grave malessere personale.

 

Torino, 22 settembre 2005

Beppe Castronovo