Servizio Centrale Consiglio Comunale

 

 

2004 05419/002

 

 

C I T T À D I T O R I N O

 

INTERPELLANZA: "CONTRIBUTI DAI PARENTI DI ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI" PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA COMUNALE PROVERA IN DATA 29 GIUGNO 2004 .

La sottoscritta Consigliera Comunale,

VISTO

il recente utilizzo da parte degli uffici comunali della sentenza della Corte di Cassazione n. 3629/2004 e della Legge 1580/1931, volto ad ottenere contributi economici dai parenti di anziani malati cronici non autosufficienti;

PRESO ATTO

di quanto risulta dal documento dell’ottobre 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministro per la Solidarietà Sociale "nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spese sostenute per la "cura" di un componente affetto da una malattia cronica";

APPRESO

che anche la recente ricerca della Caritas ha individuato nelle spese a carico dei congiunti delle persone colpite da malattie invalidanti e da non autosufficienza una causa importante della povertà dei relativi nuclei familiari;

EVIDENZIATO

la mozione approvata dal Consiglio Comunale di Torino il 10 gennaio 2000 e che lo stesso Consiglio Comunale accoglieva in data 4 dicembre 2000, e la seguente proposta della Giunta Comunale: "Nel caso di persone anziane non autosufficienti così valutate dalla competente Unità di valutazione geriatrica, di escludere i loro parenti tenuti agli alimenti ex articolo 433 del Codice Civile della contribuzione al costo dei servizi socio-assistenziali, prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale 14 settembre 1979 (mecc. 790838/19) e dalla deliberazione del 19 marzo 1990 (mecc. 9003026/19) con medesimo oggetto";

TENUTO CONTO

che con la sopra menzionata decisione, il Consiglio Comunale aveva di fatto stabilito di porre definitivamente termine alla questione delle contribuzioni economiche a carico dei congiunti degli anziani cronici non autosufficienti, questione che per molti anni aveva creato notevoli tensioni fra l’amministrazione comunale, le persone coinvolte e le organizzazioni di volontariato e che era anche stata oggetto di pronunciamenti da parte dell’autorità giudiziaria;

RICORDATO

che giustamente il Comune di Torino, ancor prima della citata deliberazione del 4 dicembre 2000, non aveva preso in considerazione il riferimento alla legge di cui sopra per estendere la richiesta di contribuzioni economiche agli altri numerosi congiunti ai cui parenti cronici non autosufficienti, seppure in presenza di una causa promossa dal Comune di Torino, la Corte di Cassazione aveva pronunciato la sentenza n. 481 del 20 gennaio 1998 in cui veniva richiamata favorevolmente la sopra menzionata Legge 1580/1931. Il Comune di Torino aveva invece continuato a provvedere all’integrazione della retta di ricovero presso RSA/RAF;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

- ritengano possibile che, avendo di fatto il Consiglio Comunale abrogato le norme in base alle quali erano previste le contribuzioni economiche a carico dei congiunti degli anziani malati cronici, gli uffici comunali non possano, allo stato attuale, pretendere contributi economici dai parenti anche nei casi in cui il periodo di riferimento sia antecedente alla citata delibera del Consiglio Comunale del 4 dicembre 2000;

 

- intendano verificare se sono state richieste dagli uffici del Comune contribuzioni economiche ai parenti di anziani cronici non autosufficienti per periodi di assistenza per i quali ogni onere economico a carico di terzi è prescritto dalla vigente normativa.

 

F.to: Marilde Provera