Servizio Centrale Consiglio Comunale

 

 

2003 05247/002

 

 

C I T T À D I T O R I N O

 

INTERPELLANZA: "RACCOLTA DIFFERENZIATA: AZIONI E PENALITÀ" PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA COMUNALE PROVERA IN DATA 2 LUGLIO 2003 .

La sottoscritta Consigliera Comunale

PRESO ATTO

delle dichiarazioni di AMIAT e Assessorato comunale preposto sullo stato delle quantità di raccolta differenziata dei rifiuti che è ancora notevolmente distante dagli obiettivi fissati per il 2003

a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto(2003)";

CONSIDERATO

che ampie zone della Città di Torino non sono ancora neppure dotate dei contenitori per la raccolta differenziata, non solo del vetro e lattine come evidenziato nella campagna informativa promossa con merito da "La Repubblica", ma anche dell'umido, che si sa essere la frazione dei rifiuti che se raccolta, eleva in maniera sensibile la % totale di R.D.

APPRESO

che AMIAT avrebbe risposto più volte alle Circoscrizioni (tutte ad esclusione della Circ. 2^in cui si sta sperimentando la raccolta secondo quanto previsto dal progetto "Urban 2" con finanziamento europeo) che non sono sufficienti i fondi a loro disposizione per provvedere al completamento del posizionamento di contenitori adatti e che quindi dietro il problema del loro problematico e/o osteggiato posizionamento nei cortili si cela un problema economico.

VISTA

la Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti"(B.U. 31 ottobre 2002, n. 44) Capo VI. Sistema sanzionatorio - Art. 17. (Sistema sanzionatorio):

"

2. Nel caso in cui non vengono raggiunti, a livello di comune, gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 24 del d.lgs. 22/1997 e calcolati con il metodo normalizzato di calcolo di cui al precedente articolo 13, comma 3, punto c), si applica ai comuni la sanzione amministrativa, calcolata sulla base degli abitanti residente, di o,50 euro per abitante per il primo anno, mentre per gli anni successivi la sanzione verrà calcolata nella misura di o,30 euro per abitante per ogni punto percentuale inferiore agli obiettivi minimi previsti dall'articolo 24 del d.lgs. 22/1997 e successive modifiche. Detti valori possono essere adeguati annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria.

3. L'irrogazione delle sanzioni è di competenza delle province secondo le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, del d.lgs. 22/1997, per le quali è competente il comune.

5. Le province destinano le somme introitate ai sensi del comma 1 al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani. Le province destinano le somme introitate ai sensi del comma 2 secondo le seguenti priorità:

a) a favore dei comuni per le agevolazioni previste all'articolo 13;

b) per il completamento del sistema integrato.".

INTERPELLA

l'Assessore competente

PER CONOSCERE:

Torino, 1 luglio 2003

Marilde Provera