Servizio Centrale Consiglio Comunale |
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C I T T À D I T O R I N O
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
che presso ad ogni ASL opera una Commissione medica per l’accertamento dell’handicap ai sensi della L. 104/92 e che in rapporto al riconoscimento sanitario della "connotazione di gravità" riconosciuto dalla Commissione Medica, l’interessato o un familiare può ottenere dei benefici e dei diritti (es. dei permessi di lavoro, da utilizzare per assistere la persona disabile);
CONSIDERATO
che la Commissione della ASL, una volta visitato il disabile, emette un verbale di visita con il quale il familiare o l’interessato esigono i diritti conseguenti agli accertamenti effettuati;
VISTO
che le ASL, mediamente, entro una settimana dalla visita medica, facevano pervenire all’interessato il verbale relativo all’accertamento della situazione dell’handicap;
PRESO ATTO
che con la Legge n. 269 del 30 settembre 2003, ed in particolare il comma 6 dell’art. 42, lo Stato ha imposto alle ASL di trasmettere copia del verbale della visita di cui trattasi alla Commissione Medica di Verifica del Ministero del Tesoro. Quest’ultima si riserva 60 gg. per vidimare e ritrasmettere i verbali alla ASL, che, a sua volta, li trasmetterà agli interessati;
CONSIDERATO
che con l’applicazione della norma citata molte persone, in particolare coloro che devono assistere parenti con patologia in fase terminale, entrano in possesso dei verbali di accertamento della condizione dell’handicap quando il soggetto da assistere è deceduto;
VISTO
che l’art. 130 del Decreto Legislativo 112/98 attribuisce alla Regione la facoltà di regolamentare le procedure inerenti gli accertamenti dell’handicap e della invalidità civile;
Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:
F.to: Domenico Gallo
Gianguido Passoni