INTERPELLANZA N. 4025

Oggetto: Stadio delle Alpi – servizio di custodia, pulizia e sorveglianza

 

Premesso che

La società A.E.M. ha partecipato, risultando aggiudicataria, della gara d’appalto n. 12/2002 indetta dalla Città di Torino per il servizio di custodia, pulizia e sorveglianza dello Stadio delle Alpi

Rilevato che

Preso atto che

l’art. 134 del T.U.P.S. recita testualmente: " Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari o di eseguire investigazioni o ricerche e di raccogliere informazioni per conto di privati …"

Rilevato infine che

non risulta essere oggetto sociale della A.E.M. S.p.A. l’attività di servizio di sorveglianza non avendone i requisiti e nello specifico l’autorizzazione prefettizia e che espletare tale servizio senza l’autorizzazione di cui sopra configurerebbe l’ipotesi di abuso del titolo di polizia

Il sottoscritto Consigliere comunale

INTERPELLA

Il Sindaco e gli Assessori competenti

al fine di sapere perché:

  1. la commissione incaricata dei controlli formali e sostanziali in sede di aggiudicazione dell’appalto non abbia tenuto conto del disposto dell’art. 134 del T.U.P.S. riconoscendo di fatto, con l’aggiudicazione a favore dell’A.E.M., tale soggetto come abilitato al servizio di vigilanza e custodia di beni immobili e quindi in possesso dell’autorizzazione di legge;
  2. non sia stato richiesto ed allegato agli atti un parere formale della Polizia amministrativa e della Prefettura di Torino al fine di salvaguardare l’Ente da possibili ricorsi e contestazioni.

Torino,lì 24 maggio 2002 Luigi TEALDI