Gruppo Consiliare LEGA NORD PIEMONT PADANIA Servizio Centrale Consiglio Comunale |
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C I T T À D I T O R I N O
Il sottoscritto Consigliere Comunale
premesso
che la Giunta Comunale di Torino continua imperterrita ad affidare incarichi dirigenziali, senza tenere in debito conto le Leggi emanate dal Governo Centrale sulle disposizioni per il riordino della dirigenza degli Enti Locali, Statali, etc.;
preso atto
che la Legge 15 luglio 2002 n. 145 all’art. 28 - 2° comma detta : "Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
che il D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" – art. 28 "Accesso alla qualifica di dirigente" : comma 1° l’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione: 2° comma Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, etc; 3° comma Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli……………..rilasciato da istituti universitari…..";
che tale disciplina viene ribadita con Circolare 8 novembre 2005 numero 4/2005 a firma del Ministro Baccini;
che su detta materia le Leggi in vigore sono precise ed esaustive nonostante ciò sul Regolamento Comunale n. 222 art. 24 comma 3 ci si riferisce ai dipendenti comunali che se affidatari di incarico dirigenziale sono collocati in regime di aspettativa senza assegni ma non fa alcun riferimento al requisito più importante "la laurea";
che la laurea è uno di requisiti richiesti, per un incarico dirigenziale, sia per il personale interno ad una pubblica amministrazione sia per il personale esterno;
che nelle deliberazioni della G.C. si fa riferimento all’art. 110 del D.Lgs. 18.8.200 n. 267 dove al comma 1° detta : lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti…………..fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire", i requisiti si presume siano quelli posti dalla legge;
che, come se non bastasse, la Presidenza del Consiglio – Dipartimento Funzione Pubblica ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazione (l’Attribuzione di mansioni superiori ad un non dirigente) in data 5 agosto con risposta al quesito n. 412269 della ARAN concernente la richiesta di autorizzazioni ad assumere a tempo determinato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 16572001 così risponde : Non possono essere attribuite mansioni dirigenziali ad un dipendente non inquadrato nel ruolo dei dirigenti per due ragioni in quanto il dettato legislativo parla di qualifiche funzionali e non prevede il caso della osmosi tra ruolo non dirigenziale e dirigenziale , ed inoltre : "perché il conferimento degli incarichi può essere effettuato solo a seguito di concorso pubblico ovvero nei casi espressamente prevista dalla legge, cioè nella stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Diverso il caso della reggenza……….la reggenza è una misura organizzativa che prevede la "utilizzazione occasionale e temporalmente limitata di un funzionario ordinariamente adibito a funzioni diverse", etc.;
Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere :