Servizio Centrale Consiglio Comunale

 

 

 

2008 02410/002

 

 

 

C I T T À  D I  T O R I N O

 

 

INTERPELLANZA: "RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO?" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE CAROSSA IN DATA 29 APRILE 2008.

 

          Il sottoscritto Consigliere Comunale,

 

PRESO ATTO CHE

 

-        con deliberazione (mecc. 2008 02260/041) del 22 aprile 2008 avente ad oggetto: "Ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Sentenza Consiglio di Stato - Sez. I n. 6236 del 6 dicembre 2007. Violazione dell'art. 6 "Convenzione Europea dei diritti dell'uomo" del 4 novembre 1950";

-        con atto notificato in data 9 dicembre 2006 la signora B.A. ha proposto ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato per ottenere l'annullamento e/o la riforma previa sospensione della sentenza n. 2729/06 del 5 luglio 2006, favorevole alla Città, ricorso respinto alla signora medesima contro il provvedimento di diniego di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa;

-        il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con sentenza depositata in segreteria il 6 dicembre 2007 ha accolto l'appello e ha condannato il Comune di Torino a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi, comprensive anche della fase cautelare liquidandole in Euro cinquemila;

-        al punto 2) della sentenza si legge, fra l'altro, "… Ritenuto che l'eccepito diniego del sostegno economico da parte del Comune di Torino non può essere oggetto di valutazione nella presente causa non essendo stato impugnato il relativo provvedimento negativo";

-        il Regolamento Comunale all'articolo 9 prevede la disciplina degli "ulteriori requisiti richiesti nei casi emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per morosità; il comma 1 stabilisce la regola generale secondo cui "Gli sfratti per subentrata morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie non costituiscono casi di emergenza abitativa per i quali è prevista l'assegnazione di un alloggio popolare", ma che, nella restante parte dell'articolo, individua le deroghe eccezionali a tale "regola generale";

-        all'articolo 8 della sopra citata sentenza si legge : "... la C.E.A. può altresì esprimere parere favorevole all'assegnazione di un alloggio popolare qualora la morosità sia insorta a causa di: per riduzione del reddito familiare e quindi per cause indipendenti dalla volontà del nucleo stesso, per la perdita del posto di lavoro, per mobilità, per riduzione dell'orario di lavoro, per infortunio sul lavoro ecc., o dovuta a spese sanitarie fiscalmente deducibili causate da gravi motivi di salute riferiti ad un componente del nucleo familiare, quindi soggette alle deroghe eccezionali";

-        sulla sentenza al punto 11 si legge ancora: questa tesi interpretativa, infatti, non avrebbe alcuna giustificazione logica, considerando la diversa (in taluni casi forse maggiore) esigenza di protezione sociale per i soggetti che subiscono una drastica e brusca riduzione del reddito, per effetto di gravi fatti traumatici, in tal caso, infatti, si spiega la superfluità dell'accertamento del requisito della regolare corresponsione del canone per il periodo di dieci mesi antecedenti l'insorgenza della morosità. Assume rilevanza, invece, la circostanza che la morosità sia insorta dopo il verificarsi dell'evento considerato";

-        il punto 12, sempre della stessa sentenza, fa riferimento sul piano strettamente lessicale, al caso di cui all'articolo 9 numero 3 che è costruito come requisito del tutto distinto (autonomo e non aggiuntivo) rispetto a quelli richiesti dal comma 2. Basti notare che la disposizione contiene l'espressione "altresì" e prevede un nuovo riferimento ai poteri valutativi della commissione;

-        l'Amministrazione non ha effettuato i dovuti accertamenti imposti dall'ordinanza della Sezione n. 430/2007;      

 

INTERPELLA 

 

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1)             se è al corrente del ricorso presentato dal Comune di Torino alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro la sentenza del Consiglio di Stato;

2)      se è al corrente delle anomalie riscontrate dal Consiglio di Stato e puntualmente evidenziate nella sentenza n. 6236/07 in ordine al Regolamento Comunale sull'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

3)      pur prendendo atto della gratuità della procedura se è stato preventivato il costo effettivo di detto ricorso (avvocati, trasferte, traduzioni, ecc.).      

 

F.to:   Mario Carossa