Servizio Centrale Consiglio Comunale

 

 

 

2008 01512/002

 

 

 

C I T T À  D I  T O R I N O

 

 

INTERPELLANZA: "POLITICHE OCCUPAZIONALI DI SAGAT" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI CERUTTI E CASSANO IN DATA 14 MARZO 2008.

 

          I sottoscritti Consiglieri Comunali,  

 

PREMESSO

 

che la società Sagat è partecipata dal Comune di Torino per il 38% ed è a maggioranza pubblica;

 

SOTTOLINEATO CHE

 

-        al punto 43 della Legge 247 del 2007 sul protocollo Welfare si parla di contratti a tempo determinato:

a)       i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo;

b)      il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data.

-        nel decreto legislativo n.368 del 2001, l'articolo 2 parla specificamente di trasporto aereo, stabilendo le percentuali massime di utilizzo dei contratti stagionali: "E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati";

-        il protocollo sul welfare è andato ad integrare alcuni punti del decreto 368:

-        nell'articolo 1.1 la prima frase ha un'importanza rilevante anche dal punto di vista legale, infatti sancisce che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di norma a tempo indeterminato;

-        nell'articolo 5.4bis si parla del limite massimo dei 36 mesi complessivi che saranno conteggiati dal 1°aprile 2009 a partire dalla prima stagione fatta dal lavoratore all'interno della stessa azienda, al raggiungimento di questo limite l'azienda avrà la possibilità di assumere il lavoratore a termine per un solo altro contratto a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente e con l'assistenza di un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto;

-        nell'articolo 5.4 quater si dice che i lavoratori più anziani hanno diritto di precedenza per eventuali assunzioni di indeterminati;

-        nell'articolo 5.4 quinquies è specificato che il diritto di precedenza dei lavoratori più anziani si riferisce anche ad eventuali richiamate per contratti a termine;

-        l'articolo 5.4 sexies dice: il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

 

RILEVATO

 

che i contratti a termine che Sagat solitamente stipula con i lavoratori rispettano l'articolo 1 del decreto 368 che non si riferisce a lavoro stagionale. Se l'articolo preso a riferimento fosse il n. 2, il lavoratore dovrebbe essere assunto solo per un periodo max di 6 mesi compresi tra aprile ed ottobre, e 4 mesi a discrezione dell'azienda e quindi rientrerebbe a pieno titolo all'interno delle attività stagionali, che sono escluse dal conteggio dei 36 mesi (articolo 5.4 ter del D.Lgs. 368).

 

APPRESO

 

che questa settimana, ai lavoratori con contratto a termine che hanno superato i 36 mesi in Sagat è stato comunicato che non verranno richiamati per le successive stagioni, per l'impossibilità di assunzione a tempo indeterminato, senza attenersi a ciò che è previsto nel protocollo del welfare.

 

INTERPELLANO

 

Il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere se intendano verificare ciò che è accaduto e come intendano contribuire positivamente alle politiche occupazionali dell'azienda.

 

F.to:  Monica Cerutti

Luca Cassano