Servizio Centrale Consiglio Comunale |
|
|
C
I T T À D I T O R I N O
I
sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
- la
Finanziaria 2005, e precisamente l'articolo 1 del comma 336 della Legge 30
dicembre 2004 n. 311, prevedeva delle agevolazioni fiscali inerenti l'I.C.I.;
- potevano
usufruire di tali agevolazioni solo coloro che avevano una discordanza tra i
dati presenti negli archivi delle pratiche edilizie e quanto dichiarato al
catasto;
- tale
discordanza doveva risultare dalle pratiche edilizie con data precedente
all'anno 2000 o comunque entro il 2005 (data di entrata in vigore della legge);
- la
suddetta agevolazione consisteva nel pagamento della sola differenza di rendita
senza sanzioni e senza interessi dal
2000 al 2004, per tutti i lavori terminati entro il 31 dicembre 1999;
- nella
pratica, chi intendeva mettersi in regola utilizzando i suddetti benefici fiscali,
si rivolgeva al tecnico di fiducia che presentava la denuncia di variazione
catastale all'Agenzia del Territorio depositando, in conseguenza dei lavori,
l'aggiornata rendita catastale;
- l'Agenzia
del Territorio, organo preposto alla ricezione e validazione delle denunce di
variazione presentate, non ha effettuato nessun tipo di controllo sulla
documentazione acquisita, regolarizzando così situazioni che non avevano i
requisiti necessari al fine di aderire al "comma 336" e molti casi
con data di fine lavori 2005 (data improbabile e comunque successiva
all'entrata in vigore della legge);
- il
catasto, non effettuando controlli, ha validato variazioni catastali
inerenti anche ad abusi edilizi poi
verificati tali dagli uffici I.C.I.;
- a
seguito di ciò la Divisione tributaria, e nello specifico il settore I.C.I., si
è trovato a lavorare, per ovvi motivi, in una condizione di disagio trovandosi
di fronte a pratiche che non avevano i requisiti per essere recepite come
"comma 336" ma che erano state così validate dal catasto aventi per
di più date di fine lavori successive all'entrata in vigore della legge;
- per
tale ragione gli uffici preposti all'accertamento hanno cominciato un lavoro
atto a verificare le dichiarazioni di fine lavori anche qui con una serie di
disagi in quanto non sempre ci sono pratiche edilizie a cui far capo
trattandosi a volte di lavori fatti dai proprietari in assoluta autonomia;
- il
Comune ha inviato delle lettere ai possessori di immobili censiti in categoria A/4 e categoria A/5 invitando coloro che avessero apportato
a tali immobili migliorie strutturali ed impiantistiche ad adeguare il
classamento catastale in atti;
- alcuni contribuenti hanno effettuato il suddetto adeguamento del classamento in atti utilizzando come causale di variazione "comma 336" indicando fine lavori 2005 creando così delle disparità di trattamento fiscale con chi ha effettuato il medesimo adeguamento presentando una variazione di tipo ordinario, come previsto dalla normativa vigente, e con chi (abitando nello stesso condominio) non ha effettuato nessun tipo di variazione e paga ancora l'ICI con una rendita inferiore al dovuto;
- gli uffici preposti all'accertamento dell'I.C.I. stanno inviando accertamenti dal 2000 (come previsto dall'articolo 4 TER del Regolamento comunale) al 2004;
- l'UPPI, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, ha presentato ricorso al TAR contro la richiesta degli arretrati fino al 2002;
- il "comma 336" prevedeva una prima fase in cui si sarebbero acquisite tutte le pratiche provenienti dalle auto-denunce dei cittadini e da una seconda fase di accertamento atto a scovare tutti coloro che non essendosi auto-denunciati pagano l'I.C.I. in misura inferiore al dovuto avendo delle rendite catastali non veritiere;
CONSIDERATO
che
va garantito il diritto all'uguaglianza di trattamento fiscale;
Il Sindaco e l'Assessore
competente al fine di sapere se:
1) siano al corrente di quanto citato in
premessa;
2) non
intendano avviare un procedimento atto a capire per quale motivo l'Agenzia del
Territorio ha recepito come "comma 336" pratiche che non avevano i
requisiti richiesti e non ha effettuato nessun controllo sulle medesime;
3) non
intendano prendere provvedimenti contro i responsabili di tale situazione che
ha portato disagio non solo alla Divisione tributaria ma anche ai contribuenti;
4) non
intendano sollecitare l'Agenzia del Territorio a riclassare le unità
immobiliari di quei condomini che hanno al loro interno immobili censiti in
categorie catastali diverse;
5) non
intendano intervenire per agevolare lo scambio d'informazioni tra i vari
Settori del Comune, nello specifico tra l'edilizia, la Divisione tributaria e
l'Agenzia del Territorio, trattandosi di uno scambio di notizie vitale per il
regolare e corretto svolgimento del lavoro tributario;
6) non
intendano prendere provvedimenti contro chi ha inviato le lettere di invito
all'auto-denuncia ai contribuenti senza prima organizzare il lavoro che ne
sarebbe scaturito;
7) non
intendano adottare misure atte a garantire il corretto svolgimento del lavoro
che deriverà dalla fase di accertamento in cui si andranno a cercare tutti
coloro che, pur avendo discordanze tra quando risultante dalle pratiche
edilizie e il catasto, non si sono auto-denunciati perdendo così la possibilità
di aderire alle agevolazioni fiscali di cui sopra.
Agostino
Ghiglia
Ennio
Galasso