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C I T T À D I T O R I N O
INTERPELLANZA: "INQUINAMENTO ATMOSFERICO, CHE FARE CON LE MICROPOLVERI?" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE ZANOLINI IN DATA 21 FEBBRAIO 2007.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
la Direttiva Europea 96/62/CE, art. 1
"Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a: 1 - definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso; 2 - valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri in base a metodi e criteri comuni; 3 - disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, tra l'altro mediante soglie d'allarme; 4 - mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi;
VISTO
il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351
Art. 7. Piani d'azione
Art. 11. Informazione al pubblico
VISTA
la Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 43 - Art. 4
Nell'ambito delle proprie competenze i Comuni: a) attuano gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui all'articolo 3; b) provvedono al controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione; c) esercitano le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999 n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), sulla base della valutazione regionale dello stato della qualità dell'aria di cui all'articolo 7, comma 2, e secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 6; d) garantiscono alla popolazione la messa a disposizione delle informazioni sulla qualità dell'aria; e) formulano proposte alla Giunta provinciale per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria;
VISTO
il Decreto 2 aprile 2002, n. 60
Capo IV art. 17 allegato III (Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002) ALLEGATO III VALORI LIMITE PER LE PARTICELLE (PM10)
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Periodo medio |
Valore limite |
Margine di tolleranza |
Data alla quale il valore limite deve essere rispettato |
FASE 1
1. Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana |
24 ore |
50 mcg/m3 PM10 da non superare più di 35 volte l'anno |
decaduto |
1° gennaio 2005 |
2. Valore limite annuale per la protezione della salute umana |
anno civile |
40 mcg/m3 PM10 |
decaduto |
1° gennaio 2005 |
FASE 2 (1)
1. Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana |
24 ore |
50 mcg/m3 PM10 da non superare più di 7 volte l'anno |
in base ai dati; deve essere equivalente al valore limite della fase 1 |
1° gennaio 2010 |
2.Valore limite annuale per la protezione della salute umana |
anno civile |
20 mcg/m3 PM10 |
50 % al 1° gennaio 2005 con riduzione ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale |
1° gennaio 2010 |
CONSTATATO CHE
negli anni 2005 e 2006 il PM10, nelle singole centraline, ha superato in modo abnorme i limiti di legge, sia come numero degli sforamenti sia come media annuale;
[dati dal sito http://www.comune.torino.it/ambiente/inquinamento/php/pm10anno.php]
Stazione |
Sforamenti 2006 |
Num.dati validi |
Media 2006 Mcg/m3 |
Sforamenti 2007* *8 febbraio |
Num.dati validi |
Media 2007* Mcg/m3 *8 febbraio |
Consolata |
185 |
350/365 |
67,0 |
32 |
36/37 |
96,3 |
Grassi |
194 |
328/365 |
71,2 |
26 |
29/29 |
104,1 |
Rivoli |
185 |
344/365 |
71,2 |
25 |
30/31 |
94,6 |
Gaidano |
183 |
343/365 |
66,3 |
21 |
27/30 |
91,9 |
Lingotto |
173 |
336/365 |
74,5 |
30 |
34/39 |
96,7 |
e che alla data del 12 febbraio 2007 dai rilevamenti effettuati col metodo TEOM risultano superati i 35 giorni consentiti di possibile superamento del limite di 50 mcg/m3 nella centralina della Consolata e non solo;
CONSIDERATO CHE
F.to: Carlo Zanolini