Servizio Centrale Consiglio Comunale

 

 

2007 01054/002

 

 

C I T T À D I T O R I N O

 

INTERPELLANZA: "INQUINAMENTO ATMOSFERICO, CHE FARE CON LE MICROPOLVERI?" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE ZANOLINI IN DATA 21 FEBBRAIO 2007.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA

la Direttiva Europea 96/62/CE, art. 1

"Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a: 1 - definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso; 2 - valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri in base a metodi e criteri comuni; 3 - disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, tra l'altro mediante soglie d'allarme; 4 - mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi;

VISTO

il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351

Art. 7. Piani d'azione

Art. 11. Informazione al pubblico

VISTA

la Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 43 - Art. 4

Nell'ambito delle proprie competenze i Comuni: a) attuano gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui all'articolo 3; b) provvedono al controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione; c) esercitano le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999 n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), sulla base della valutazione regionale dello stato della qualità dell'aria di cui all'articolo 7, comma 2, e secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 6; d) garantiscono alla popolazione la messa a disposizione delle informazioni sulla qualità dell'aria; e) formulano proposte alla Giunta provinciale per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria;

VISTO

il Decreto 2 aprile 2002, n. 60

Capo IV art. 17 allegato III (Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002) ALLEGATO III VALORI LIMITE PER LE PARTICELLE (PM10)

 

Periodo medio

Valore limite

Margine di tolleranza

Data alla quale il valore limite deve essere rispettato

FASE 1

1. Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana

24 ore

50 mcg/m3 PM10 da non superare più di 35 volte l'anno

  decaduto

1° gennaio 2005

2. Valore limite annuale per la protezione della salute umana

anno civile

40 mcg/m3 PM10

decaduto

1° gennaio 2005

FASE 2 (1)

1. Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana

24 ore

50 mcg/m3 PM10 da non superare più di 7 volte l'anno

in base ai dati; deve essere equivalente al valore limite della fase 1

1° gennaio 2010

2.Valore limite annuale per la protezione della salute umana

anno civile

20 mcg/m3 PM10

50 % al 1° gennaio 2005 con riduzione ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale

1° gennaio 2010

  1. Valori limite indicativi che vanno riveduti alla luce delle ulteriori informazioni relative agli effetti sulla salute e sull'ambiente, alla fattibilità tecnica e all'esperienza acquisita nell'applicazione dei valori limite della fase 1 negli Stati membri;

CONSTATATO CHE

negli anni 2005 e 2006 il PM10, nelle singole centraline, ha superato in modo abnorme i limiti di legge, sia come numero degli sforamenti sia come media annuale;

[dati dal sito http://www.comune.torino.it/ambiente/inquinamento/php/pm10anno.php]

Stazione

Sforamenti 2006

Num.dati validi

Media 2006

Mcg/m3

Sforamenti 2007*

*8 febbraio

Num.dati validi

Media 2007*

Mcg/m3

*8 febbraio

Consolata

185

350/365

67,0

32

36/37

96,3

Grassi

194

328/365

71,2

26

29/29

104,1

Rivoli

185

344/365

71,2

25

30/31

94,6

Gaidano

183

343/365

66,3

21

27/30

91,9

Lingotto

173

336/365

74,5

30

34/39

96,7

e che alla data del 12 febbraio 2007 dai rilevamenti effettuati col metodo TEOM risultano superati i 35 giorni consentiti di possibile superamento del limite di 50 mcg/m3 nella centralina della Consolata e non solo;

CONSIDERATO CHE

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. quali siano le valutazioni e le spiegazioni su questa eccezionale e grave situazione;
  2. se concordino sulla necessità di incrementare le misure antismog attualmente in vigore e di come farlo;
  3. se, e in quanto tempo, ritengano possibile riportare la qualità dell’aria secondo quanto indicato dal Decreto 2 aprile 2002, n. 60;
  4. se non ritengano opportuno incrementare l’informazione ai cittadini e discutere in pubbliche udienze le ragioni del primato negativo dello smog nella città di Torino e le sue conseguenze sulla salute;
  5. se siano al corrente delle conseguenze legali che potrebbero derivare al Sindaco, (quale primo responsabile della salute dei cittadini), come recente giurisprudenza ha sancito, qualora, su querela di parte, si rilevassero danni alla salute correlati all’inquinamento, essendo ben documentata da studi scientifici la possibilità di centinaia di morti in una Città come Torino, causate da eccesso di micropolveri.

F.to: Carlo Zanolini