Servizio Centrale Consiglio Comunale

 

 

 

2008 00328/002

 

 

 

C I T T À  D I  T O R I N O

 

 

INTERPELLANZA: "MULTE ARRETRATE. LEGGE FINANZIARIA 2008: IL COMUNE PRETENDE SOLDI CHE NON HA PIU' TITOLO DI INCASSARE? SUBITO UN PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE COPPOLA IN DATA 21 GENNAIO 2008.

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale,  

 

PREMESSO CHE

 

-        la Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) all'articolo 153 cita testualmente:

"All'articolo 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente:

"35-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo".";

 

RILEVATO CHE

 

 

-        ad oggi il Comune di Torino affida a 2 diverse Società il compito di recuperare i crediti delle somme relative alle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada;

-        nei primi giorni dell'anno 2008, sono iniziate diverse azioni di recupero di crediti relativi a sanzioni risalenti all'anno 2005 e precedenti;

-        in via potenziale ci troviamo di fronte ad un differente trattamento riservato al medesimo cittadino che, in seguito ad una violazione del Codice della Strada ed alla successiva contestazione del verbale, si vede obbligato a sottostare a due diversi esiti: quasi in violazione dell'articolo 97 comma 1 della nostra Costituzione, sull'imparzialità dell'Amministrazione Pubblica;

-        infatti risulta diverso l'obbligo di pagamento di quella vecchia sanzione a seconda che l'Amministrazione abbia scelto arbitrariamente la modalità con emissione di cartella esattoriale (ruolo) o dell'ingiunzione di pagamento;

-        non è del tutto risolta in relazione agli anni passati, la questione legata ad una non corretta modalità di riscossione con mezzi diversi dalla cartella di pagamento, nonostante la Legge Finanziaria 2006 (Legge 266/2005): a tutti gli effetti la Legge 689/81 prevede come mezzi tipici solo il ruolo e la cartella di pagamento;

 

RIBADITO

 

che la consegna del ruolo dall'Amministrazione Comunale al Concessionario non ha una data certa, e il cittadino è privato dunque della possibilità di vedere tutelato un suo diritto in relazione alla ipotetica scadenza dei due anni prima della notifica della cartella di pagamento come previsto dalla Legge Finanziaria 2008;      

 

INTERPELLA 

 

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1)      quale sia la corretta interpretazione della norma;

2)      quale sia il parere scritto, nel merito, del Segretario Generale;

3)      quale sarebbe il puntuale ammontare delle sanzioni non più "recuperabili" dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 ed in generale l'ammontare delle sanzioni pendenti;

4)      quanti sono i verbali non pagati ed erogati nel 2003-2004-2005 e 2006 che sono "diventati" cartelle esattoriali e quanti sono "diventati" prima lettere bonarie e/o successivamente ingiunzioni fiscali;

5)      perché diversi verbali non pagati negli anni 2003-2004-2005 e 2006 non sono diventati cartelle esattoriali, nel rispetto della normativa vigente fino alla Legge Finanziaria 2006.    

 

F.to:   Michele Coppola