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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 23 Ottobre 2017 ore 14,00
Paragrafo n. 24
DELIBERAZIONE (Giunta: proposta e urgenza) 2017-03804
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE). APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE.
Interventi
PISANO Paola (Assessora)
Grazie Presidente. Per adeguarsi all'articolo 192 del Decreto Legislativo 50 del 2016,
l'Assemblea del CSI nella seduta del 10 maggio 2017 ha promosso un processo di
revisione dell'adeguamento dell'attuale testo statutario del consorzio, con l'obiettivo di
meglio definire le modalità di esercizio del controllo analogo da parte degli enti
consorziati sul CSI, in quanto soggetto pluripartecipato a cui aderiscono oggi circa 120
enti. Cosa è stato modificato all'interno dello statuto? Vi è innovato l'articolo 2, nel
quale viene inserita la possibilità di adesione al consorzio da parte di enti strumentali e a
società a controllo pubblico. Articolo numero 4, introduce tra le varie finalità del
consorzio, quella di realizzare e gestire reti ed impianti funzionali all'erogazione di
servizi, anche di interesse generale, che gli enti consorziati mettono a disposizione di
cittadini e imprese. L'articolo 7 rapporto tra CSI Piemonte ed enti consorziati, è stato
attualizzato con l'obiettivo di delineare meglio i rapporti tra il CSI e gli enti consorziati,
in particolare quello che è stato fatto in questo articolo riguarda, partendo dalla
definizione del catalogo a listino dei servizi CSI, sono stati identificati i servizi e le
forniture che i consorziati possono richiedere, ed è stato previsto che gli enti affidatari
debbano definire un programma di attività entro il mese di ottobre di ogni anno,
corredato dalla stima delle risorse economiche e questo programma di attività verrà
inviato al CSI, il CSI Piemonte, pervenuti tutti i programmi di attività, concorrerà alla
definizione di un piano annuale complessivo dell'attività del consorzio. Per quanto
riguarda, invece, l'articolo 8, che è uno degli articoli più importanti dello statuto,
"modalità di esercizio del controllo analogo", partendo dalle indicazioni contenute dalla
linea guida Anac, sono state previste le principali disposizioni tese a consentire agli enti
una maggiore incisività nella definizione delle strategie dell'intervento sui fondamentali
atti di gestione del consorzio. In particolare, è questa la parte importante, viene
specificato che il controllo analogo può essere esercitato anche mediante la costituzione
di un tavolo di coordinamento congiunto dei consorziati, si prevede che il controllo
analogo sia esercitato dagli enti in ogni fase della gestione consortile, ex ante
contestuale ed ex post, attraverso la trasmissione di una serie di atti gestionali di
importanza fondamentale per il funzionamento del consorzio. A fronte del ricevimento
dei documenti sopra menzionati, si prevede che ciascun ente consorziato possa far
pervenire ai competenti organi consortili eventuali rilievi o indicazioni. Sono state,
inoltre, previste clausole che attribuiscono agli enti il diritto di chiedere ulteriori
documenti informativi, in linea con le disposizioni in materia di trasparenza e accesso
agli atti. Articolo 9, è stata integrata la modalità di gestione del consorzio, attraverso la
possibilità di costituire, di partecipare ad associazioni ad altre forme associative, anche
estere, fermo restando, tuttavia, il divieto, per i soggetti in house di costituire società o
acquisire nuove partecipazioni in esse. Articoli 12, 13 e 14, riguardanti le competenze e
il funzionamento dell'assemblea del consorzio e del Consiglio di amministrazione, sono
integrati allo scopo di rafforzarne le rispettive competenze in materia nuovamente di
controllo analogo, e in ossequi alle disposizioni normative sull'equilibrio in generale. Si
segnala, inoltre, l'articolo 19, dedicato all'istituzione, alle competenze del comitato
tecnico - scientifico, che si arricchisce di un nuovo comma 5, che specifica come
l'incarico di membro del comitato sia a titolo onorifico. Ultima modifica, l'articolo 23,
è stato eliminato e su istanza del Collegio sindacale, è stato inserito un nuovo articolo,
che prevede che spetti all'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale,
deliberare di attribuire la revisione legale dei Conti, ad un revisore legale, o ad una
società di revisione legale scritta nell'apposito registro. Queste sono tutte le modifiche
che sono state fatte all'interno dello statuto. Se avete bisogno di maggiori dettagli
abbiamo tutte le modifiche da condividere, grazie.

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