Interventi |
SCHELLINO Sonia (Assessora) Grazie, buongiorno a tutti. La Città ha contestato, attraverso ricorso al TAR Piemonte, diversi aspetti delle (parola incomprensibile) regionali intervenute a riordino della residenzialità psichiatrica. Le istanze cautelari di sospensione delle delibere, impugnate con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, hanno trovato accoglimento, mentre la sentenza, parliamo dell'udienza del 7 giungo 2017, ha respinto il ricorso, sia della Città, sia degli altri ricorrenti, associazioni e gestori. La Città, infatti, si era unita a questi altri attori nel presentare ricorso e i successivi motivi aggiunti. Cito, in sintesi rilievi formulati nel ricorso promosso dalla Città, i punti sono i seguenti: "l'indicazione che in tutte le SRP3, cioè la fascia 24 ore, 12 ore e fasce orarie, non si svolgano attività strutturate in campo riabilitativo, ossia, di cura della malattia psichiatrica, ma principalmente servizio a carattere assistenziale", questo ovviamente si contestava. "La decisione di far conferire tutte le attuali strutture residenziali denominate comunità alloggio e gruppi appartamento, nella nuova categoria definita, appunto "SRP3", caratterizzata dall'attuazione di programmi a bassa intensità riabilitativa, con prevalenza di attività di assistenza e risocializzazione; la previsione, per le strutture SRP3, oggi interamente, sia sotto il profilo clinico e terapeutico, che per quello finanziario, a titolarità sanitaria, si applichi la compartecipazione alla spesa prevista dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, per la residenzialità psichiatrica a bassa intensità assistenziale, ovvero, il 60% della retta diventa a carico del cittadino ricoverato o, in caso di indigenza, dell'ente locale di riferimento; la mancanza di concertazione con la Città, relativamente all'equiparazione dei nuovi modelli di residenzialità con le strutture esistenti, al ribaltamento dei costi assistenziali delle strutture residenziali a bassa intensità terapeutica in capo a utenti o a Comuni; la scelta degli strumenti di valutazione degli utenti ricoverati presso le strutture residenziali psichiatriche; l'utilizzo di modalità di valutazione o di rivalutazione dei pazienti che hanno portato ad individuare, per il 61% dei pazienti in carico ai servizi sanitari, un bisogno di solo supporto assistenziale e non più sanitario, con conseguente ribaltamento delle relative spese in capo alle famiglie, o, in caso di indigenza, in capo al Comune; la previsione di una valutazione multidimensionale del bisogno, fatta da un'équipe pluriprofessionale del Centro di Salute Mentale, che predispone il piano di trattamento individuale, contenente anche la sottoscrizione di un accordo impegno di cura tra CSM e utente, successivamente, nel momento della definizione del piano di trattamento riabilitativo personalizzato viene, invece, definita la durata e viene previsto il coinvolgimento della struttura ospitante e infine, del Comune che viene chiamato a validare il piano di trattamento e la conseguente spesa senza nessuna possibilità di programmazione. La sentenza del TAR del Piemonte, ha accolto le posizioni della Regione Piemonte, partendo dal presupposto della validità metodologica e scientifica del percorso individuato dalle deliberazioni, e la Città sta valutando di ricorrere in appello, questo, naturalmente, lo faremo insieme alle associazioni e alle famiglie, come tutti i passi precedenti che abbiamo fatto. Per quanto riguarda i costi aggiuntivi e le previsioni di stanziamento, di cui si chiede nell'interpellanza, in materia di criteri di accesso alle prestazioni, la D.G.R. regionale, ha previsto che le direzioni regionali, sanità e coesione sociale, adottino, di concerto con ANCI, uno strumento regionale, che tenendo conto della particolare fragilità dei nuclei familiari dei pazienti in carico ai servizi di salute mentale, sia finalizzato all'analisi della capacità contributiva, mediante l'applicazione omogenea dell'ISEE. In proposito, l'allegato B sezione 1, punto 2, prevede che sarà compito del CSM valutare la capacità contributiva del paziente, attraverso un'applicazione omogenea dell'ISEE, e ancora, che per permettere ciò nell'arco di sei mesi dall'emanazione del presente provvedimento, sarà emanato un apposito atto che andrà a definire tale ambito. Si prevede, inoltre, che, superato il piano di rientro, sarà avviato un processo normativo regionale per la creazione di regole e strumenti finanziari a sostegno dell'integrazione socio - sanitaria, che consentano l'erogazione di servizi intergrati e di ridurre l'impatto economico sulle famiglie degli assistiti. La delibera 29-3944 ha previsto la necessità di una messa a regime della trattazione contabile degli oneri relativi all'assistenza non sanitaria, i quali devono essere coperti e messi a carico, cioè fatturati, dagli enti non sanitari che sono responsabili dell'erogazione di tali prestazioni. Ha disposto, altresì, che la messa a regime di tale disposizione, avverrà al termine della fase transitoria, e che la direzione sanità della Regione disciplinerà, nel frattempo, le modalità di fatturazione delle prestazioni residenziali in questione. Premesso che, in linea generale, dal nuovo assetto della residenzialità psichiatrica, deriveranno certamente oneri aggiuntivi su utenti, famiglie ed enti locali, la loro concreta quantificazione, è in funzione dei previsti percorsi di rivalutazione e ricollocazione dei pazienti, della definizione dei criteri di accesso e di compartecipazione, della valutazione della capacità contributiva degli utenti, nonché degli esiti dei percorsi di accreditamento di posti letto socio - sanitari, e presumibile, comunque, un aumento di costi per tutti, famiglie e Comune". |