Città di Torino

Consiglio Comunale

Città di Torino > Consiglio Comunale > VERBALI > Torna indietro

Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 9 Ottobre 2017 ore 14,00
Paragrafo n. 14
INTERPELLANZA 2017-03580
"RESIDENZIALIT? PSICHIATRICA" PRESENTATA IN DATA 12 SETTEMBRE 2017 - PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
Interventi
SCHELLINO Sonia (Assessora)
Grazie, buongiorno a tutti. La Città ha contestato, attraverso ricorso al TAR Piemonte,
diversi aspetti delle (parola incomprensibile) regionali intervenute a riordino della
residenzialità psichiatrica. Le istanze cautelari di sospensione delle delibere, impugnate
con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, hanno trovato accoglimento, mentre
la sentenza, parliamo dell'udienza del 7 giungo 2017, ha respinto il ricorso, sia della
Città, sia degli altri ricorrenti, associazioni e gestori. La Città, infatti, si era unita a
questi altri attori nel presentare ricorso e i successivi motivi aggiunti. Cito, in sintesi
rilievi formulati nel ricorso promosso dalla Città, i punti sono i seguenti: "l'indicazione
che in tutte le SRP3, cioè la fascia 24 ore, 12 ore e fasce orarie, non si svolgano attività
strutturate in campo riabilitativo, ossia, di cura della malattia psichiatrica, ma
principalmente servizio a carattere assistenziale", questo ovviamente si contestava. "La
decisione di far conferire tutte le attuali strutture residenziali denominate comunità
alloggio e gruppi appartamento, nella nuova categoria definita, appunto "SRP3",
caratterizzata dall'attuazione di programmi a bassa intensità riabilitativa, con prevalenza
di attività di assistenza e risocializzazione; la previsione, per le strutture SRP3, oggi
interamente, sia sotto il profilo clinico e terapeutico, che per quello finanziario, a
titolarità sanitaria, si applichi la compartecipazione alla spesa prevista dal D.P.C.M. 29
novembre 2001, per la residenzialità psichiatrica a bassa intensità assistenziale, ovvero,
il 60% della retta diventa a carico del cittadino ricoverato o, in caso di indigenza,
dell'ente locale di riferimento; la mancanza di concertazione con la Città, relativamente
all'equiparazione dei nuovi modelli di residenzialità con le strutture esistenti, al
ribaltamento dei costi assistenziali delle strutture residenziali a bassa intensità
terapeutica in capo a utenti o a Comuni; la scelta degli strumenti di valutazione degli
utenti ricoverati presso le strutture residenziali psichiatriche; l'utilizzo di modalità di
valutazione o di rivalutazione dei pazienti che hanno portato ad individuare, per il 61%
dei pazienti in carico ai servizi sanitari, un bisogno di solo supporto assistenziale e non
più sanitario, con conseguente ribaltamento delle relative spese in capo alle famiglie, o,
in caso di indigenza, in capo al Comune; la previsione di una valutazione
multidimensionale del bisogno, fatta da un'équipe pluriprofessionale del Centro di
Salute Mentale, che predispone il piano di trattamento individuale, contenente anche la
sottoscrizione di un accordo impegno di cura tra CSM e utente, successivamente, nel
momento della definizione del piano di trattamento riabilitativo personalizzato viene,
invece, definita la durata e viene previsto il coinvolgimento della struttura ospitante e
infine, del Comune che viene chiamato a validare il piano di trattamento e la
conseguente spesa senza nessuna possibilità di programmazione. La sentenza del TAR
del Piemonte, ha accolto le posizioni della Regione Piemonte, partendo dal presupposto
della validità metodologica e scientifica del percorso individuato dalle deliberazioni, e
la Città sta valutando di ricorrere in appello, questo, naturalmente, lo faremo insieme
alle associazioni e alle famiglie, come tutti i passi precedenti che abbiamo fatto. Per
quanto riguarda i costi aggiuntivi e le previsioni di stanziamento, di cui si chiede
nell'interpellanza, in materia di criteri di accesso alle prestazioni, la D.G.R. regionale,
ha previsto che le direzioni regionali, sanità e coesione sociale, adottino, di concerto con
ANCI, uno strumento regionale, che tenendo conto della particolare fragilità dei nuclei
familiari dei pazienti in carico ai servizi di salute mentale, sia finalizzato all'analisi della
capacità contributiva, mediante l'applicazione omogenea dell'ISEE. In proposito,
l'allegato B sezione 1, punto 2, prevede che sarà compito del CSM valutare la capacità
contributiva del paziente, attraverso un'applicazione omogenea dell'ISEE, e ancora, che
per permettere ciò nell'arco di sei mesi dall'emanazione del presente provvedimento,
sarà emanato un apposito atto che andrà a definire tale ambito. Si prevede, inoltre, che,
superato il piano di rientro, sarà avviato un processo normativo regionale per la
creazione di regole e strumenti finanziari a sostegno dell'integrazione socio - sanitaria,
che consentano l'erogazione di servizi intergrati e di ridurre l'impatto economico sulle
famiglie degli assistiti. La delibera 29-3944 ha previsto la necessità di una messa a
regime della trattazione contabile degli oneri relativi all'assistenza non sanitaria, i quali
devono essere coperti e messi a carico, cioè fatturati, dagli enti non sanitari che sono
responsabili dell'erogazione di tali prestazioni. Ha disposto, altresì, che la messa a
regime di tale disposizione, avverrà al termine della fase transitoria, e che la direzione
sanità della Regione disciplinerà, nel frattempo, le modalità di fatturazione delle
prestazioni residenziali in questione. Premesso che, in linea generale, dal nuovo assetto
della residenzialità psichiatrica, deriveranno certamente oneri aggiuntivi su utenti,
famiglie ed enti locali, la loro concreta quantificazione, è in funzione dei previsti
percorsi di rivalutazione e ricollocazione dei pazienti, della definizione dei criteri di
accesso e di compartecipazione, della valutazione della capacità contributiva degli
utenti, nonché degli esiti dei percorsi di accreditamento di posti letto socio - sanitari, e
presumibile, comunque, un aumento di costi per tutti, famiglie e Comune".

Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)