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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 2 Ottobre 2017 ore 14,00
Paragrafo n. 32
DELIBERAZIONE (Giunta: proposta e urgenza) 2017-03504
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 24, DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.
Interventi
MORANO Alberto
Di una specificazione, e la inserisco nel contesto della delibera. Sempre a seguito della
delibera motivata dell'organo competente che dà analiticamente atto della convenienza
economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di
vendita, si chiedeva di precisare, stabilito tenendo conto della entità della partecipazione
oggetto di vendita del presumibile valore di realizzo, ove…

MORANO Alberto
Posso procedere?

MORANO Alberto
Ai sensi del comma 2 del citato articolo, solo in casi eccezionali a seguito di delibera
motivata dell'organo competente che darà analiticamente atto della convenienza
economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di
vendita, qui si chiede di precisare, stabilito, tenendo conto della entità della
partecipazione oggetto di vendita del presumibile valore di realizzo, ove venisse seguita
una diversa procedura. Il commento del tecnico è "i criteri della gara saranno definiti
con successivo provvedimento in seguito alla opportuna attività istruttoria in base alle
valutazioni delle Zeiss (fonetico) e di nuovo, che ci azzecca questo commento tecnico?
Qui stiamo dell'ipotesi in cui non siamo in una gara, siamo in una trattativa diretta,
quindi l'Amministrazione per casi eccezionali ha deciso di non procedere con la gara, e
mi si dice come motivazione che i criteri saranno definiti di concerto con le advisor. Ma
se stiamo parlando di qualche cosa di diverso, stiamo parlando di una vendita a
trattativa diretta, e l'obiezione era, al di là dell'esigua (inc.) oggetto di vendita, io mi
auguro, e questo è il senso dell'emendamento, che il prezzo di vendita della trattativa
diretta non sia inferiore a quello che potrebbe essere ottenuto dando corso al recesso,
perché quando si parla di procedure alternative, esclusa la gara, resta una trattativa
diretta al recesso, perché questo dice la Madia e allora, quello che vuole dire questo
emendamento è che se si da corsa la trattativa diretta, il prezzo offerto dal compratore o
al quale si dà corso alla vendita, non può essere inferiore al valore di recesso. Il valore
di recesso è determinato in base in base a criteri molto specifici che sono richiamati
dalla legge Madia, facendo riferimento agli articoli 2437 e seguenti, dettati in tema di
recesso, e non c'è una grandissima discrezionalità, si può discutere sulla valorizzazione
dell'avviamento, su partecipazioni che sono pulviscolo, tendenzialmente è difficile
immaginare questo. Allora, quello che si voleva evitare con questo emendamento era
che l'Amministrazione proceda a una vendita diretta e incassi meno di quello che
farebbe con il recesso.

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