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ROLANDO Sergio (Assessore) Non la trovo più. C'è, c'è. Questa risposta all'interpellanza vale anche poi per l'interpellanza successiva, lo dico prima perché tocca gli stessi argomenti, poi se volete poi la rileggo. La Città di Torino con riferimento … oltre alle informazioni che ha già fornito la Sindaca in Commissione e in Consiglio sul tema della dismissione CAAT che non replico, la Città di Torino con riferimento alle Città partecipate deve dare attuazione alle prescrizioni della Riforma Madia, D. Lgs. 175/2016, l'obbligo di procedere alla dismissione delle partecipazioni non essenziali per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente è stato introdotto dal legislatore da diversi anni e per far fronte all'inerzia degli enti locali il legislatore ha emanato il richiamato Decreto 175/2016, la Corte dei Conti sezione regionale per il Piemonte del 2 febbraio 2017 ", che ricordo a tutti, tanto per sfondare il campo, si riferiva al rendiconto 2014, poi richiamato anche nel rendiconto 2015, " ha esaminato il piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato dal Comune di Torino nel 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 aprile 2016", si legge nella deliberazione della Corte dei Conti appena richiamata: "in linea generale si riserva che la relazione allegata alla delibera del Comune di Torino non offre adeguato sostegno argomentativo alla valutazione di sussistenza del requisito di essenzialità del servizio, l'essenzialità del servizio al fine del perseguimento delle attività istituzionali per numerose partecipazioni, difetta un'articolata argomentazione...", no, scusi, "un'articolata argomentazione in merito, analoghe valutazioni possono muoversi sulle motivazioni di indispensabilità dello strumento societario, non si evincono in altri termini le motivazioni alla base delle quali la scelta è ricaduta sull'esternalizzazione del servizio, sia pur essenziale, né della scelta dello strumento societario per svolgere il servizio in luogo di altri strumenti. Occorre verificare dunque non solo se il soggetto societario svolge un compito essenziale, oggi compreso tra quelli individuati dal Decreto Madia 175/2016, ma anche se lo strumento societario sia indispensabile sotto il profilo dell'economicità e efficienza della gestione anche in relazione a modelli alternativi più economici. Va ancora ricordato sempre in ordine alla scelta del mantenimento o meno di una certa partecipazione, che la scelta di assumere o mantenere partecipazioni impone anche una valutazione di economicità, detto in altri termini, l'esercizio di attività in costante perdita è incompatibile con lo strumento societario, come tale è ispirato alla logica del profitto o quantomeno dell'economicità di gestione intesa come integrale copertura dei costi con i ricavi, l'esame dei dati finanziari reperiti su sistema informativo SIQuEL evidenzia il perdurare di numerose criticità già rilevate nelle precedenti deliberazioni di questa sezione con riferimento agli organismi partecipati e ai rapporti dell'ente con gli stessi. A tal riguardo la Corte esamina alcune società partecipate in perdita e tra queste anche il CAAT, lo società come è noto ha fatto registrare un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi nel periodo preso come riferimento dal Decreto 175/2016, ovvero 2011/2015 e quindi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera E del Testo Unico sulle società partecipate deve essere oggetto di misure di razionalizzazione. Per poter ritenere che il (parola incomprensibile) sia assoggettabile a tale disposizione bisognerebbe sostenere e comprovare che il servizio di gestione della struttura non sarebbe svolto dal mercato senza un intervento pubblico o che alle condizioni con cui oggi il servizio erogato, nessun privato sarebbe disposto a gestire la struttura senza limitare il servizio in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza", questa è la definizione dell'attività di interesse generale introdotta dalla Riforma Madia. Inoltre a tale valutazione la normativa impone anche una seconda verifica diretta da testare se l'attività svolta dalla società partecipata sia necessaria per lo svolgimento di una funzione fondamentale dell'ente, infatti l'articolo 4 del decreto Madia dispone che le Amministrazioni pubbliche non possono mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto, attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, a tal riguardo la Corte dei Conti nella più volte richiamata pronuncia con riferimento al Decreto 78/2010 articolo 14, comma 27, ricordo a tutti, è il famoso Decreto Tremonti del primo grande taglio, la fonte normativa utile per individuare le attività indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali in materia di servizi pubblici elenca; primo: "l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi", è finito l'articolo. Il piano di razionalizzazione per il 2017/2018 prevede una dismissione di almeno il 5% rinviando ai prossimi piani di razionalizzazione ordinaria l'adozione di altre eventuali misure, la misura adottata mira a ridurre la partecipazione pubblica con l'auspicio che la presenza di una maggiore partecipazione di soggetti privati nella compagine societaria possa dare un'impronta più manageriale alla gestione della struttura e mette al regime le grandi potenzialità che la struttura stessa offre, d'altra parte il legislatore ha da tempo introdotto la figura delle società con partecipazione miste pubblico-privata, proprio per lo scopo anzi rappresentato, grazie. |