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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 2 Ottobre 2017 ore 14,00
Paragrafo n. 3
INTERPELLANZA 2017-03537
"PERCH? LA CITT? VUOLE SVENDERE IL CENTRO AGRO-ALIMENTARE?" PRESENTATA IN DATA 7 SETTEMBRE 2017 - PRIMO FIRMATARIO LAVOLTA.
Interventi
ROLANDO Sergio (Assessore)
Non la trovo più. C'è, c'è. Questa risposta all'interpellanza vale anche poi per
l'interpellanza successiva, lo dico prima perché tocca gli stessi argomenti, poi se volete
poi la rileggo. La Città di Torino con riferimento … oltre alle informazioni che ha già
fornito la Sindaca in Commissione e in Consiglio sul tema della dismissione CAAT che
non replico, la Città di Torino con riferimento alle Città partecipate deve dare attuazione
alle prescrizioni della Riforma Madia, D. Lgs. 175/2016, l'obbligo di procedere alla
dismissione delle partecipazioni non essenziali per il raggiungimento dei fini
istituzionali dell'ente è stato introdotto dal legislatore da diversi anni e per far fronte
all'inerzia degli enti locali il legislatore ha emanato il richiamato Decreto 175/2016, la
Corte dei Conti sezione regionale per il Piemonte del 2 febbraio 2017 ", che ricordo a
tutti, tanto per sfondare il campo, si riferiva al rendiconto 2014, poi richiamato anche
nel rendiconto 2015, " ha esaminato il piano di razionalizzazione delle società
partecipate approvato dal Comune di Torino nel 2016 con deliberazione del Consiglio
Comunale del 7 aprile 2016", si legge nella deliberazione della Corte dei Conti appena
richiamata: "in linea generale si riserva che la relazione allegata alla delibera del
Comune di Torino non offre adeguato sostegno argomentativo alla valutazione di
sussistenza del requisito di essenzialità del servizio, l'essenzialità del servizio al fine del
perseguimento delle attività istituzionali per numerose partecipazioni, difetta
un'articolata argomentazione...", no, scusi, "un'articolata argomentazione in merito,
analoghe valutazioni possono muoversi sulle motivazioni di indispensabilità dello
strumento societario, non si evincono in altri termini le motivazioni alla base delle quali
la scelta è ricaduta sull'esternalizzazione del servizio, sia pur essenziale, né della scelta
dello strumento societario per svolgere il servizio in luogo di altri strumenti. Occorre
verificare dunque non solo se il soggetto societario svolge un compito essenziale, oggi
compreso tra quelli individuati dal Decreto Madia 175/2016, ma anche se lo strumento
societario sia indispensabile sotto il profilo dell'economicità e efficienza della gestione
anche in relazione a modelli alternativi più economici. Va ancora ricordato sempre in
ordine alla scelta del mantenimento o meno di una certa partecipazione, che la scelta di
assumere o mantenere partecipazioni impone anche una valutazione di economicità,
detto in altri termini, l'esercizio di attività in costante perdita è incompatibile con lo
strumento societario, come tale è ispirato alla logica del profitto o quantomeno
dell'economicità di gestione intesa come integrale copertura dei costi con i ricavi,
l'esame dei dati finanziari reperiti su sistema informativo SIQuEL evidenzia il
perdurare di numerose criticità già rilevate nelle precedenti deliberazioni di questa
sezione con riferimento agli organismi partecipati e ai rapporti dell'ente con gli stessi. A
tal riguardo la Corte esamina alcune società partecipate in perdita e tra queste anche il
CAAT, lo società come è noto ha fatto registrare un risultato negativo per quattro dei
cinque esercizi nel periodo preso come riferimento dal Decreto 175/2016, ovvero
2011/2015 e quindi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera E del Testo Unico sulle
società partecipate deve essere oggetto di misure di razionalizzazione. Per poter ritenere
che il (parola incomprensibile) sia assoggettabile a tale disposizione bisognerebbe
sostenere e comprovare che il servizio di gestione della struttura non sarebbe svolto dal
mercato senza un intervento pubblico o che alle condizioni con cui oggi il servizio
erogato, nessun privato sarebbe disposto a gestire la struttura senza limitare il servizio
in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e
sicurezza", questa è la definizione dell'attività di interesse generale introdotta dalla
Riforma Madia. Inoltre a tale valutazione la normativa impone anche una seconda
verifica diretta da testare se l'attività svolta dalla società partecipata sia necessaria per lo
svolgimento di una funzione fondamentale dell'ente, infatti l'articolo 4 del decreto
Madia dispone che le Amministrazioni pubbliche non possono mantenere partecipazioni
in società aventi per oggetto, attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, a tal riguardo la Corte
dei Conti nella più volte richiamata pronuncia con riferimento al Decreto 78/2010
articolo 14, comma 27, ricordo a tutti, è il famoso Decreto Tremonti del primo grande
taglio, la fonte normativa utile per individuare le attività indispensabili per il
perseguimento delle finalità istituzionali in materia di servizi pubblici elenca; primo:
"l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi
compresi i servizi di trasporto pubblico, l'organizzazione e la gestione dei servizi di
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi
tributi", è finito l'articolo. Il piano di razionalizzazione per il 2017/2018 prevede una
dismissione di almeno il 5% rinviando ai prossimi piani di razionalizzazione ordinaria
l'adozione di altre eventuali misure, la misura adottata mira a ridurre la partecipazione
pubblica con l'auspicio che la presenza di una maggiore partecipazione di soggetti
privati nella compagine societaria possa dare un'impronta più manageriale alla gestione
della struttura e mette al regime le grandi potenzialità che la struttura stessa offre,
d'altra parte il legislatore ha da tempo introdotto la figura delle società con
partecipazione miste pubblico-privata, proprio per lo scopo anzi rappresentato, grazie.

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