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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 2 Ottobre 2017 ore 14,00
Paragrafo n. 29
DELIBERAZIONE (Giunta: proposta e urgenza) 2017-03504
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 24, DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.
Interventi
MORANO Alberto
Qui si chiede all'Amministrazione di avere valutato e di dirci che l'esiguità delle
partecipazioni oggetto di vendita non pregiudica o limita la possibilità di trovare
acquirenti e il costo degli Advisor sarà inferiore al presumibile valore di realizzo delle
partecipazioni. la risposta dell'Amministrazione è come sempre fuori tema perché si
dice che l'alienazione verrà eseguita nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del
TUSP, bellissimo, è corretto, ci manca ancora che la eseguiate in contrasto con le norme
di legge, però le norme di legge non ci chiedono di sprecare i soldi della Città, nel caso
di specie soldi che sono pochi. Allora, far partire un processo di vendita dell'1% quando
sappiamo tutti che trovare acquirenti del 1% non sono dietro l'angolo, non è che
possiamo metterci davanti alla chiesa con la mano per chiedere l'elemosina e dire ti
offriamo la partecipazione all'1% ci dai un centesimo, un euro, 2 euro, non funziona
così, allora queste vendite di partecipazioni di stretta minoranza sono estremamente
complessi, quale sarà il risultato in concreto? Che esperita la procedura di vendita, fatta
la valutazione si dovrà procedere al recesso e allora la domanda è ma se il valore è più
basso della valutazione fatta dall'Advisor perché l'advisor ha fatta una valutazione
teorica, perché il mandato che è stato dato l'advisor non precisa in un mercato dove ci
sia un potenziale venditore, un potenziale acquirente? Perché dell'1% trovare il
potenziale acquirente è un esercizio molto complesso. Allora, questo di nuovo il parere
tecnico contrario mascherato dietro il presunto significato della nuova legge Madia
denota che la Città non sa da voi oggi quale analisi avete fatto, se avete verificato
quanto sono vendibili queste partecipazioni, quanto può costare un advisor, quanto si
può realizzare, se avete verificato che l'entità minima della partecipazione è
effettivamente un possibile oggetto di vendita. Io francamente credo che queste
verifiche non siano state fatte, vi siete mascherati dietro, ce lo chiede la legge Madia, a
volte fate dire la legge Madia ha qualcosa in più di quello che questa legge in realtà
dice, perché sperate che avendo applicato pedissequamente magari in contrasto con
l'interesse della Città quanto apparentemente imposto dalla legge Madia la Corte dei
Conti vi dica bravi, ma guardate che la Corte dei Conti se non fate gli interessi della
Città non vi dirà bravi.

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