Interventi |
FOGLIETTA Chiara Sì, visto che il Vice Presidente Lavolta ha già espresso ampiamente quanto scritto nell'emendamento 8 ter vado a leggerlo, a pag. 4 in alto dopo "come sarà richiamato" sopprimere tutto il paragrafo da si evince fino all'art 4 e sostituirlo con "l'art. 24 primo comma del decreto legislativo 175 del 2016 stabilisce che, punto primo le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente - lo abbiamo già detto mille volte - dalle Amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibile ad alcune delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate solo oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1 e comma 2. L'art. 5 commi 1 e 2 del medesimo testo di legge stabilisce che ad eccezione dei casi in cui la costituzione della società o l'acquisto di una partecipazione anche attraverso aumento di capitale avvenga in conformità ed espresse revisioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione della società partecipazione pubblica anche nei casi di cui all'art. 17 o di acquisto di partecipazioni anche indirette da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il proseguimento della finalità istituzionale di cui all'art. 4, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di..." |