Interventi |
SINDACA Grazie, Presidente. Rispondo ai punti citati nell’interpellanza. Per quanto riguarda il primo punto sì, si tratta di padre e figlia, circostanza che peraltro non era nota e non nota agli Ufficio, la Seymandi citata in un caso, vorrei solo specificare per quanto riguarda gli abbonamenti musei.it, svolge vario incarico a titolo gratuito, per quanto riguarda invece la nomina del dottor Roberto Seymandi si tratta, ci tengo a ribadire, di persona che ha maturato esperienze ed è conosciuta peraltro per le sue competenze in ambito ovviamente del mondo che riguarda l’essere commercialista. Per quanto riguarda il riferimento alla mozione 55/2014, la mozione citata, riguarda il conferimento di incarichi a soggetti già collocati in quiescenza se non a titolo gratuito per un anno. La norma citata, la riprendo, stabilisce che è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art.1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2011, nonché alle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuato dall’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell’art.1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 nonché ad autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione Nazionale per la società e la borsa Consob di attribuire incarichi in studi di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alla suddetta Amministrazione è altresì fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o carichi in Organi di Governo delle Amministrazioni. Perché faccio riferimento agli Organi di Governo? Perché la norma è una norma che si applica ai componenti appunto degli Organi di Governo e quindi ci si riferisce ai componenti dei Consigli di Amministrazione e non ai Revisori o ai Sindaci. La circolare Madia 6/2014 chiarisce, peraltro in proposito, la cito testualmente: “essendo specificatamente vietato ai soggetti in quiescenza le cariche di Governo in Enti Locali, sono invece consentiti nei suddetti Enti come nelle altre Amministrazioni gli incarichi in organi di controllo quali Collegi Sindacali, Comitati dei Revisori purché non abbiano in base a disposizioni organizzative dell’Amministrazione stessa natura dirigenziale”. L’attività svolta dal Collegio Sindacale è attività di vigilanza sul rispetto della Legge dello Statuto e dei principi di corretta Amministrazione, non di Governo, quindi di natura professionale che come tale va remunerata. Il dottor Seymandi, come dicevo all’inizio, da civile risulta essere, ovviamente, un dottore commercialista iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti e svolge attività da libero professionista. Per quanto riguarda il Collegio Sindacale va rispettato il disposto dell’art. 2399 del Codice Civile in ordine alle cause di ineleggibilità e di decadenza, essa prevede tra le altre un’incompatibilità soggettiva; punto b): i coniugi, i parenti, gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società, gli Amministratori coniugi, parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società da questi controllata, delle Società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; punto c): coloro che sono legati alla Società o le Società da questa controllata o la Società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo e di consulenza e di prestazione d’opera retribuita, ovvero, da altri rapporti di natura patrimoniale che ne comprometta l’indipendenza, circostanze che non si applicano in caso di specie visto che la dottoressa Seymandi è stata designata nel CA della situazione abbonamenti musei, mentre il dottor Seymandi viene nominato nel Collegio Sindacale di SORIS. Peraltro ribadisco che la prima carica non è neppure remunerata, grazie. |