Divisione Economia e Sviluppo

n. ord. 24
2000 12702/02

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 FEBBRAIO 2001

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO DELLA CITTA' DI TORINO.

    Proposta del Sindaco Castellani.

    Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ha abrogato il Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383 .
    L'art. 106 del R.D. n. 383/34, disponeva che le violazioni alle Ordinanze del Sindaco erano punite con una sanzione pecuniaria fino ad un milione di lire, ed il conseguente procedimento sanzionatorio era disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifica del sistema penale".
    La potestà sanzionatoria di natura pecuniaria, in riferimento alle violazioni di provvedimenti comunali, trova fondamento costituzionale nel riconoscimento delle autonomie locali affermato negli artt. 5 e 128 della Costituzione.
    Gli artt. 106 e 107 dell'abrogato R.D. 383/34 erano dunque espressione del suddetto principio ed invero la Corte di Cassazione nelle sentenze del 13 dicembre 1995 n. 12779 e del 18 febbraio 2000 n. 265 ha affermato: "il principio di legalità dell'illecito amministrativo contenuto nell'art. 1 della Legge n. 689 del 1981 non ha ragione di operare nel caso di violazione di regolamenti comunali e provinciali, i quali del resto trovano il loro fondamento costituzionale nel riconoscimento delle autonomie locali, affermato negli art. 5 e 128 della Costituzione, con cui deve coordinarsi il principio della riserva di legge, di carattere relativo, previsto dall'art. 23 della Costituzione".
    L'autonomia riconosciuta ai comuni dalle suddette norme costituzionali è senz'altro lesa in assenza di una disposizione che, in attuazione dei principi contenuti negli artt. 5 e 128 della Costituzione, attribuisca agli enti locali uno strumento coercitivo con cui ammonire i destinatari dei provvedimenti regolamentari ed ordinatori. Tanto risulta necessario in quanto non tutte le violazioni ai provvedimenti amministrartivi risultano assoggettabili all'art. 650 c.p., bensì solo quelli emessi per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, d'ordine pubblico o d'igiene.
    La funzione monitoria delle previsioni sanzionatorie è indiscutibilmente funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico locale la cui tutela e sviluppo sono attribuiti al comune ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
    Risulta pertanto necessario modificare lo Statuto della Città di Torino prevedendo delle disposizioni che attribuiscano al Comune la potestà di determinare l'importo delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

    E' intervenuto il Consigliere Fucini, il cui intervento non viene riportato nel presente provvedimento, non essendone stata formulata esplicita richiesta, ferma restando comunque l'inserzione dello stesso nel processo verbale della seduta del Consiglio Comunale.

Presidente - pongo in votazione l'emendamento 1 al provvedimento presentato dal Sindaco Castellani:

Al termine della narrativa inserire il seguente testo:
    Ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 44 del Regolamento Comunale sul Decentramento la presente proposta deliberativa con allegato il nuovo articolo è stata anche inviata, per l'acquisizione dei pareri, alle Circoscrizioni 1-10.
    Le Circoscrizioni I - IV - VII hanno espresso parere favorevole (all. 1-3 - nn. ).
    Non hanno espresso parere le Circoscrizioni II - III - V - VI - VIII - IX - X.
”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevato che in ordine a tale emendamento è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Avanzi, Battuello, Borghezio, Bressan, Cavallo, Cifarelli, Contu, Ghiglia, Lospinuso, Molino, Porcellana e Ventriglia.

Il Presidente dichiara approvato l'emendamento con il seguente risultato:

                    PRESENTI                             37
Si astiene il Consigliere Guazzotti.
                    ASTENUTI                               1
                    VOTANTI                              36
                    VOTI FAVOREVOLI            36
                    VOTI CONTRARI                   /

Presidente - pongo in votazione l'emendamento 2 al provvedimento presentato dal Sindaco Castellani:

Sopprimere il punto 3) del dispositivo precedentemente previsto:
3)    di dichiarare, in conformità del distinto voto palese ed unanime, attesa l'urgenza di reintegrare la potestà sanzionatoria del comune in riferimento alle violazioni dei Regolamenti e dei provvedimenti ordinatori comunali, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevato che in ordine a tale emendamento è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Alfonzi, Avanzi, Battuello, Borghezio, Bressan, Cavallo, Chiavarino, Cifarelli, Contu, Ghiglia, Lospinuso, Molino e Ventriglia.

Il Presidente dichiara approvato l'emendamento con il seguente risultato:

                    PRESENTI                             36
Si astiene il Consigliere Guazzotti.
                    ASTENUTI                               1
                    VOTANTI                              35
                    VOTI FAVOREVOLI            35
                    VOTI CONTRARI                   /

    Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Avanzi, Battuello, Borghezio, Cavallo, Cifarelli, Contu, Ghiglia, Lospinuso, Molino e Ventriglia.

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

                    PRESENTI                             36
Si astiene il Consigliere Guazzotti.
                    ASTENUTI                              1
                    VOTANTI                              35
                    VOTI FAVOREVOLI            35
                    VOTI CONTRARI                   /

Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1)    di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica dell'art. 3 dello Statuto della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 20 giugno 1994 (mecc. 9404898/49) e n. 237 del 25 luglio 1994 (mecc. 9406152/49), esecutive dal 1° agosto 1994; modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 128 del 2 maggio 1995 (mecc. 9501064/49) esecutiva dal 18 maggio 1995, n. 22 del 30 gennaio 1997 (mecc. 9700387/49) esecutiva dal 17 febbraio 1997, n. 143 del 18 maggio 1998 (mecc. 9800485/02) esecutiva dal 22 giugno 1998, n. 302 del 5 ottobre 1998 (mecc. 9803207/02) esecutiva dal 9 novembre 1998 e n. 68 del 8 aprile 1999 (mecc. 9901016/49) esecutiva dal 14 maggio 1999, consistente nell'introduzione del seguente comma 3:
    "3)    Il Comune adotta ed applica le sanzioni principali ed accessorie per le violazioni dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali, fatte salve le diverse prescrizioni di legge.";
    e la modifica dell'art. 30, consistente nell'introduzione al comma 1, della seguente lettera d):
    "d)    Determina le sanzioni per le violazioni dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali";
2)    di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.