Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

Settore Mercati  

         n. ord. 72

2011 00100/016

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 MARZO 2011

 

(proposta dalla G.C. 18 gennaio 2011)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

BOERO Valter

BONINO Gian Luigi

BRESCIA Mario

BRUNO Giuseppe Maurizio

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FIORINO Salvatore

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

SAVINI Manuela

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 43 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: ANGELERI Antonello - CERUTTI Monica - FREDA Paola - FURNARI Raffaella - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - SALINAS Francesco - SALTI Tiziana.

 

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI dr.ssa Carla.

 

SEDUTA PUBBLICA  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI AGRICOLI NEI MERCATI CITTADINI.

 

       Proposta dell'Assessore Altamura, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.  

 

       Il legislatore nazionale con il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ha inteso ricodificare lo statuto dell'imprenditore agricolo con norme finalizzate all'orientamento ed alla modernizzazione di tale settore produttivo. Nell'ambito del citato decreto, l'articolo 4 ha disciplinato la vendita diretta da parte dei produttori agricoli che si può esplicare in forma itinerante o con concessione di posteggio anche nei mercati rionali delle città. La vendita diretta da parte dei produttori agricoli sui mercati è stata anche oggetto di disciplina regionale con D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001.

       Il Regolamento comunale del commercio su area pubblica disciplina poi le aree riservate ai produttori agricoli all'articolo 19 con norme riferite ai titoli autorizzativi necessari per espletare l'attività di vendita sui mercati. A livello di normativa comunale va poi ricordato il Regolamento dell'area produttori del mercato di piazza della Repubblica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2001 (mecc. 2001 00696/16) esecutiva dal 10 aprile 2001.

       La tematica della vendita diretta da parte degli agricoltori sui mercati cittadini si è arricchita negli ultimi anni a causa della crescita di interesse in merito ai mercati a filiera corta ed ai mercati tematici specializzati nella vendita diretta di prodotti tipici delle produzioni agricole regionali, tanto che i mercati a filiera corta sono stati destinatari di recente di interventi normativi nazionali e regionali a sostegno della loro attivazione e del loro sviluppo. La vendita diretta di prodotti coltivati nei fondi agricoli o derivati dagli allevamenti nei fondi stessi evoca infatti nel consumatore l'idea di un consumo consapevole di prodotti ritenuti genuini e quindi sani.

       Pertanto, oltre alla presenza sul territorio di mercati a filiera corta o di mercati tematici, la presenza stessa sui mercati rionali di più di 1990 posteggi dedicati alla vendita diretta ripartiti nei 6 giorni lavorativi della settimana costituisce un elemento di valorizzazione della peculiarità dell'offerta del mercato stesso; è però importante che i produttori agricoli si differenzino dai commercianti su area pubblica in modo da non ingenerare elementi di confusione nel consumatore. Questo soprattutto in considerazione del fatto che il già menzionato Decreto Legislativo n. 228/2001 consente che, seppur in modo non prevalente, il produttore agricolo possa anche vendere prodotti non derivanti dal proprio fondo.

       Visto quanto sopra si è ritenuto di ampliare il Regolamento già esistente sull'area dei produttori agricoli del mercato di piazza della Repubblica estendendolo nei contenuti e nell'applicazione a tutti i posteggi destinati ai produttori agricoli presenti sui mercati rionali della Città. Tale Regolamento verrebbe pertanto abrogato e sostituito con il "Regolamento delle aree destinate ai produttori agricoli nei mercati cittadini" (allegato 1) il cui testo è stato presentato in bozza alle associazioni dei produttori agricoli accogliendo le loro proposte di modifica ed integrazione.

       Gli obiettivi che si prefigge il nuovo testo sono individuati sinteticamente nel tutelare i consumatori con particolare riferimento alla garanzia della provenienza dei prodotti, dell'igiene  e della qualità degli stessi; garantire ai produttori agricoli la certezza di poter operare in un contesto razionale, igienicamente idoneo ed esteticamente soddisfacente, con regole comportamentali certe ed univoche finalizzate alla leale concorrenza; favorire la consapevolezza del consumatore sulla provenienza dei prodotti agricoli in vendita diretta con particolare riferimento ai prodotti provenienti dall'azienda presente sul posteggio rispetto a quelli  commercializzati nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, comma 8, del D.Lgs. 228/2001 ed, infine, realizzare una gestione dei rifiuti che ne massimizzi il recupero, riciclo e riutilizzo.

       Il nuovo testo, infatti, dedica particolare rilevanza ai temi della trasparenza dell'offerta di prodotti al consumatore. Se il produttore agricolo può vendere prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola o da altre aziende agricole, è però importante che il consumatore sia consapevole del prodotto che sta acquistando e della sua provenienza. E' stata così prevista l'apposizione di cartelli che indichino gli estremi dell'azienda agricola e i prodotti non provenienti dal fondo, intervenendo anche sulle conseguenze sanzionatorie del mancato rispetto di tali norme ed arrivando in caso di recidiva anche a prevedere la sospensione dell'attività.

       Così come è di particolare importanza sottolineare come nel vendere prodotti che non provengono dal proprio fondo agricolo o non relativi al proprio allevamento, la vendita debba rispettare gli stessi comparti produttivi di prodotti della propria azienda nonché avvenire nel rispetto degli adempimenti fiscali conseguenti.

       Assolutamente innovativa rispetto al previgente Regolamento del 2001 sull'area destinata  ai produttori agricoli del mercato di piazza della Repubblica, è la norma che prevede la costituzione di una Commissione Tecnica di Verifica sull'attività di vendita diretta da parte dei produttori agricoli, con poteri di coordinamento sulle tematiche disciplinate dal Regolamento, di proposta e di ispezione anche sui fondi agricoli al fine soprattutto di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal produttore al Comune sui comparti produttivi del proprio fondo.

       Più specificamente, la Commissione, che ha una composizione mista tra membri appartenenti agli uffici comunali competenti, rappresentanti delle associazioni di categoria e dei consumatori, verifica, con cadenza almeno semestrale, lo stato dell'attività di vendita da parte dei produttori agricoli nei mercati torinesi, formula proposte all'Amministrazione per il miglioramento della stessa e per il raggiungimento degli obiettivi previsti ed, infine, attua una verifica dell'adempimento delle norme di cui al Regolamento oggetto di proposta.

       E' stato, quindi, predisposto il nuovo "Regolamento delle aree destinate ai produttori agricoli nei mercati cittadini", composto da n. 10 articoli, per il quale verrà chiesta ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.

       Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa in data 19 gennaio 2011 alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza, con il seguente esito.

       Le Circoscrizioni 5 e 6 non hanno espresso parere nei termini;

       Le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 hanno espresso parere favorevole, che si allega (all. 2-9 - nn.            ).    

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       favorevole sulla regolarità contabile;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il nuovo "Regolamento delle aree destinate ai produttori agricoli nei mercati cittadini" (all. 1 - n.                 ), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)     di abrogare il vigente "Regolamento dell'area mercatale dei produttori agricoli di piazza della Repubblica" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2001 (mecc. 2001 00696/16) esecutiva dal 10 aprile 2001;

3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 

 

L'ASSESSORE COMMERCIO, TURISMO,

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E MARKETING URBANO

F.to Altamura

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE SETTORE MERCATI

F.to Gandiglio

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni  

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Boero Valter, Cantore Daniele, Fiorino Salvatore, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

Non partecipano alla votazione:

Brescia Mario, Savini Manuela

 

PRESENTI 32

VOTANTI 30

 

ASTENUTI 2:

Galasso Ennio Lucio, Zanolini Carlo

 

FAVOREVOLI 30:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassano Luca, Cassiani Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Boero Valter, Cantore Daniele, Fiorino Salvatore, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Savini Manuela, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando, Zanolini Carlo

 

Non partecipano alla votazione:

Brescia Mario

 

PRESENTI 29

VOTANTI 28

 

ASTENUTI 1:

Galasso Ennio Lucio

 

FAVOREVOLI 28:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassano Luca, Cassiani Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Rattazzi Giulio Cesare, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

      Piccolini

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

 

Allegato 1 - Regolamento

REGOLAMENTO DELLE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI AGRICOLI NEI MERCATI CITTADINI

 

Articolo 1 - Definizioni

1.     Per "Regolamento" si intende il presente Regolamento.

2.     Per "Area" si intende ogni area presente sui mercati cittadini e riservata ai produttori agricoli ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica della Città.

3.     Per "Posteggio" si intende la singola area di vendita assegnata ad un produttore agricolo.

4.     Per "Produttori agricoli" si intendono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 Codice Civile, così come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 228/2001, regolarmente iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

 

Articolo 2 - Obiettivi

1.     La finalità del Regolamento è di disciplinare la vendita diretta dei produttori agricoli presso le aree mercatali della Città, in particolare il Regolamento è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:

a)     valorizzare la peculiarità dell'offerta di prodotti provenienti direttamente dalle aziende agricole;

b)     tutelare i consumatori con particolare riferimento alla garanzia della provenienza dei prodotti, dell'igiene e della qualità degli stessi, anche attraverso la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia;

c)     garantire ai produttori agricoli la certezza di poter operare in un contesto razionale, igienicamente idoneo ed esteticamente soddisfacente, con regole comportamentali certe ed univoche finalizzate alla leale concorrenza;

d)     favorire la consapevolezza del consumatore sulla provenienza dei prodotti agricoli in vendita diretta con particolare riferimento ai prodotti provenienti dall'azienda presente sul posteggio rispetto a quelli commercializzati nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, comma 8, del D.Lgs. 228/2001;

e)     realizzare una gestione dei rifiuti che ne massimizzi il recupero, riciclo e riutilizzo, limitando gli impatti ambientali negativi e favorendo lo sviluppo di quelli positivi.

 

Articolo 3 - Prodotti ammessi alla vendita

1.     Ciascun produttore agricolo, singolo od associato, può vendere esclusivamente i prodotti, provenienti dalle rispettive aziende, dei seguenti comparti produttivi, compresi i loro derivati e/o trasformati:

a)     APISTICO;

b)     ALLEVAMENTO AVICUNICOLO;

c)     ALLEVAMENTO BOVINO;

d)     ALLEVAMENTO ITTICO;

e)     ALLEVAMENTO SUINO;

f)     CEREALICOLO (comprese farine e prodotti da forno);

g)     ERBORISTICO OFFICINALE per prodotti destinati ad un impiego diverso da quello terapeutico;

h)     FLOROVIVAISTICO comprese le piantine da orto per utilizzo personale;

i)     FRUTTICOLO;

l)     LATTIERO CASEARIO;

m)    LEGUMINOSE DA GRANELLA;

n)     OLIVICOLO;

o)     ORTICOLO;

p)     RISICOLO;

q)     VITIVINICOLO.

2.     Ciascun produttore agricolo, singolo od associato, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001 può altresì vendere, in misura non prevalente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e degli adempimenti fiscali, prodotti non ottenuti dalla coltivazione dei propri fondi o non relativi al proprio allevamento, a condizione che questi siano:

a)     degli stessi comparti produttivi dei prodotti della propria azienda;

b)     adeguatamente evidenziati e distinti con cartellonistica ai sensi della normativa in materia di commercio.

3.     L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente non deve essere superiore ad Euro 41.316,55 per gli imprenditori individuali e ad Euro 1.032.913,80 per le società. La documentazione fiscale relativa all'acquisto dei prodotti da altre aziende agricole di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo deve essere tenuta a disposizione, anche in copia, degli organi di vigilanza.

 

Articolo 4 - Attrezzature per la vendita

1.     Il banco vendita, da utilizzare nel posteggio assegnato, deve rispondere ai seguenti requisiti, in conformità con l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000:

a)     materiali di facile pulitura e lunga resistenza all'usura;

b)     elementi leggeri, facilmente asportabili ed accatastabili;

c)     rapido smontaggio e montaggio;

d)     cartello identificativo dell'azienda agricola recante ragione sociale della stessa e luogo di ubicazione dell'attività produttiva;

e)     il banco dovrà avere forma e dimensioni che consentano uno svolgimento ottimale delle operazioni di vendita e la migliore esposizione del prodotto;

f)     il banco dovrà essere munito di contenitori per la raccolta dei rifiuti tali da garantire il rispetto di quanto previsto all'articolo 7 punto g) che potranno anche essere gestiti collegialmente tra i diversi operatori della medesima area;

g)     uniformarsi al progetto approvato dalla Città per il disegno dei banchi e delle eventuali coperture.

2.     Ciascun operatore dovrà dotarsi di abbigliamento idoneo a soddisfare requisiti igienici previsti dalla legislazione vigente.

 

Articolo 5 - Indicazione della provenienza dei prodotti

1.     Al fine di tutelare la consapevolezza del consumatore nella scelta del prodotto e nel rispetto delle norme di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti, sul banco di vendita dovranno essere chiaramente indicati gli estremi dell'azienda agricola come previsto all'articolo 4, comma 1 lettera d).

2.     I prodotti che non provengono dal fondo e/o dall'allevamento della propria azienda devono essere evidenziati come previsto all'articolo 3, comma 2 lettera b).

 

 

Articolo 6 - Utilizzo delle aree

1.     Sono ammessi ad usufruire delle aree riservate ai produttori esclusivamente i produttori agricoli, come definiti all'articolo 1 comma 4, con partita I.V.A., in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e degli eventuali oneri, tasse e quant'altro dovuto alla Pubblica Amministrazione, per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

2.     Le aree sono utilizzate a tale scopo secondo gli orari del mercato di appartenenza.

3.     Nella ristrutturazione dell'area va garantita l'attuale collocazione delle aziende in attività e nel limite del possibile deve essere predisposto l'adeguamento alle nuove capacità produttive delle aziende al riguardo della dimensione dei posteggi, e la collocazione degli stessi in testa od in coda del mercato come previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su area pubblica.

4.     Le aree dovranno essere lasciate pulite e fruibili entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su area pubblica.

 

Articolo 7 - Obblighi del produttore agricolo

1.     I produttori agricoli sono tenuti a:

a)     porre in vendita esclusivamente i prodotti dei comparti produttivi indicati nel precedente articolo 3;

b)     occupare solo il posteggio a ciascuno concesso per l'esercizio dell'attività di vendita diretta;

c)     utilizzare attrezzature di vendita conformi alle indicazioni di cui al precedente articolo 4;

d)     operare nel rispetto della vigente normativa relativa ai mercati laddove applicabile ed in particolare alle procedure di autocontrollo igienico-sanitario;

e)     osservare gli orari di inizio e di cessazione dell'attività di vendita e gli orari di apertura fissati secondo le modalità di cui al precedente comma 2 dell'articolo 6;

f)     mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature e l'area di vendita;

g)     osservare le disposizioni per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti stabilite dal Comune;

h)     comunicare al Comune, anche attraverso i rappresentanti delle proprie associazioni di categoria:

1)     i dati identificativi dell'azienda (anche tramite visura camerale);

2)     la partita I.V.A.;

3)     la superficie coltivata;

4)     l'elencazione e le superfici delle specie di prodotto;

5)     il periodo in cui sono a maturazione le produzioni;

6)     le variazioni delle coltivazioni entro il 15 gennaio di ogni anno, o entro cinque giorni dal verificarsi di avvenimenti imprevedibili che hanno compromesso la coltivazione;

i)     consentire alla Commissione Tecnica di cui all'articolo 9 di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità;

l)     con eccezione delle esenzioni di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, indicare i prezzi per unità di misura.

 

Articolo 8 - Sanzioni, sospensione e decadenza del posteggio

1.     Qualora il fatto non sia sanzionato da una diversa norma di legge o regolamento, per le violazioni di cui al presente Regolamento si applica la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00 secondo le disposizioni del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative della Città e della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2.     La violazione dell'articolo 5 comporta la sanzione pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 500,00.

3.     In caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 o dall'articolo 7, oltre alla sanzione pecuniaria si applica:

a)     la sospensione della concessione del posteggio per un periodo non superiore a 5 giorni dopo l'accertamento di tre violazioni nell'arco di 6 mesi;

b)     la decadenza della concessione del posteggio dopo che sono state comminate due sospensioni nell'arco di un anno.

 

Articolo 9 - Commissione tecnica di verifica

1.     E' costituita una Commissione Tecnica di Verifica con poteri di coordinamento, di proposta ed ispettivi sulle aree dei produttori agricoli dei singoli mercati torinesi e sui fondi delle aziende agricole che effettuano la vendita su di esse.

2.     La Commissione è costituita da:

a)     dirigente del Settore Mercati della Divisione Commercio che la presiede;

b)     dirigente o funzionario del Corpo di Polizia Municipale delegato dal Comandante del Corpo;

c)     un rappresentante designato da ogni associazione di aziende agricole rappresentative della categoria sul territorio;

d)     un rappresentante delle associazioni dei consumatori;

e)     un funzionario del Settore Mercati con funzioni di segretario.

3.     La Commissione verifica, con cadenza almeno semestrale, lo stato dell'attività di vendita da parte dei produttori agricoli nei mercati torinesi, formula proposte all'Amministrazione per il miglioramento della stessa e per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, attua una verifica dell'adempimento delle norme di cui al presente Regolamento.

 

Articolo 10 - Adeguamenti ed abrogazioni

1.     Le modifiche al presente Regolamento che rivestano carattere di mero adeguamento normativo o di tipo procedurale, sono assunte dalla Giunta Comunale.

2.     Il Regolamento Comunale n. 277 relativo all'area mercatale dei produttori agricoli di piazza della Repubblica è abrogato.

3.     Il presente regolamento entra in vigore decorsi 120 giorni dall'avvenuta approvazione.