Divisione Servizi Tributari e Catasto

Segreteria Divisione Servizi Tributari e Catasto

n. ord. 86

2010 03111/013

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 GIUGNO 2010

 

(proposta dalla G.C. 1 giugno 2010)

 

 Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BRUNO Giuseppe Maurizio

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

 

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - FERRARIS Giovanni Maria - LEVI Marta - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - TRICARICO Roberto.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BONINO Gian Luigi - CANTORE Daniele - COPPOLA Michele - GANDOLFO Salvatore - GOFFI Alberto - RAVELLO Roberto Sergio.

 

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI dr.ssa Carla.

 

SEDUTA PUBBLICA     

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE D.LGS. 446/1997. MODIFICHE.

 

       Proposta dell'Assessore Passoni, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.  

 

       La presente proposta di modifica al Regolamento tiene conto delle norme introdotte in materia di efficienza amministrativa dall'articolo 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133. In particolare, al comma 23 del suddetto articolo, il legislatore ha disposto, mediante l'abrogazione di parte del comma 1 e del comma 4-bis dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, l'eliminazione dell'obbligo di prestare garanzia fideiussoria o ipotecaria nel caso di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo inerenti le imposte sui redditi.

       Rifacendosi a quanto affermato nella relazione tecnica presentata in occasione della conversione in legge del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, si può sostenere che l'eliminazione dell'obbligo di prestare garanzia fideiussoria comporta per l'ente impositore la possibilità di incassare, seppure con gradualità, importi il cui recupero coattivo, altrimenti, condurrebbe spesso al fallimento dell'azienda e, quindi, alla sostanziale inesigibilità del credito.

       La norma, essendo riferita alla riscossione mediante ruolo delle imposte sul reddito, non trova immediata applicazione alle entrate tributarie dell'ente locale. Pur tuttavia la ratio sottostante ne può legittimare l'estensione alla disciplina dell'attività di riscossione dei tributi comunali.

       Per correlazione viene eliminata l'espressa deroga all'assoggettamento a forme di garanzie previsto per le rateazioni concesse a persone giuridiche pubbliche.

       Si precisa che la modifica regolamentare proposta non incide sul bilancio per l'anno 2010 approvato dal Consiglio Comunale in data 17 maggio 2010 (deliberazione mecc. 2010 01785/024) e gode ancora della possibilità di dispiegare i propri effetti nell'anno in corso ai sensi dell'articolo 53, comma 16, Legge 388/2000, stante l'ulteriore proroga del termine ultimo di approvazione del bilancio avvenuta con D.M. 29 aprile 2010 (Ministro dell'Interno) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2010.

       Per facilitare l'individuazione delle proposte di modifica al presente Regolamento si allega una tabella che presenta il testo del solo articolo oggetto di revisione del Regolamento vigente (colonna di sinistra) raffrontato con quello di cui si propone l'approvazione (colonna di destra): in quest'ultimo sono evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).

       Nell'articolo 21 "Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento": il comma 7 è abrogato.

       Ai sensi dell'articolo 43, del Regolamento sul Decentramento, sono stati richiesti, in data 3 giugno 2010, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:

-      hanno espresso parere favorevole la Circoscrizione 6 (all 2 -               );

-      le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 non hanno espresso parere (non pervenuto).  

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

       Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       favorevole sulla regolarità contabile;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;    

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato testo modificato del Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino (all. 1 - n.                  ), in particolare con riferimento all'articolo 21 rubricato "Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento";

2)     di dare atto che il presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 52, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 e nella circolare 29 dicembre 2000 n. 241/E dello stesso Ministero;

3)     di dare atto che lo stesso entrerà in vigore, per le parti modificate, dal 1 gennaio 2010. 

 

 L'ASSESSORE AL BILANCIO

E AI TRIBUTI

F.to Passoni

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO

F.to Riganti

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Non partecipano al voto i Consiglieri Galasso Ennio Lucio, Lonero Giuseppe e Scanderebech Federica.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Vicepresidente Ventriglia Ferdinando, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Angeleri Antonello, Bussola Cristiano, Carossa Mario, Cassano Luca, Furnari Raffaella, Ghiglia Agostino, Lospinuso Rocco, Mauro Massimo, Porcino Gaetano, Salti Tiziana e Tronzano Andrea.

 

Esprimono voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.

 

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

 

                                   PRESENTI E VOTANTI           29

                                   VOTI FAVOREVOLI               29

                                   VOTI CONTRARI                    /

 

Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Piccolini

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

 

Allegato 1

 

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TORINO

D.LGS. 446/1997

 

TITOLO IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

ARTICOLO 21 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento.

 

1.     Con deliberazione della giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

2.     Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione ed accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del presente Regolamento (20), oltre al rimborso delle spese. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con scadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.

3.     L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4.     La rateazione non è consentita:

-      quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;

-      quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

-      se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 300,00.

5.     La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.

6.     L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad Euro 50,00.

7.     (soppresso)

8.     In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione.

9.     (soppresso).