Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

Settore Disabili

n. ord. 79

2010 01694/019

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 GIUGNO 2010

 

(proposta dalla G.C. 7 aprile 2010)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BRUNO Giuseppe Maurizio

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MORETTI Gabriele

 

OLMEO Gavino

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - FERRARIS Giovanni Maria - LEVI Marta - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BONINO Gian Luigi - COPPOLA Michele - CUTULI Salvatore - FURNARI Raffaella - GANDOLFO Salvatore - GOFFI Alberto - MAURO Massimo - PETRARULO Raffaele - RAVELLO Roberto Sergio.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: DOMICILIARITA' IN LUNGOASSISTENZA PER PERSONE CON DISABILITA' DI ETA' INFERIORE A 65 ANNI. RECEPIMENTO D.G.R. N. 56-13332 DEL 15 FEBBRAIO 2010.

 

       Proposta dell'Assessore Borgione, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.  

 

       Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019) "Riordino delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie" veniva approvato un nuovo sistema di erogazione delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie per le persone in condizione di non autosufficienza, in conformità con l'accordo regionale sui Livelli Essenziali di Assistenza - D.G.R. n. 51-11389 23 dicembre 2003 - ed alla D.G.R. n. 72-11420 del 20 dicembre 2004.

       Tale provvedimento del Consiglio Comunale è stato successivamente integrato con le deliberazioni della Giunta Comunale del 7 marzo 2006 (mecc. 2006 01682/019) e del 12 giugno 2007 (mecc. 2007 03776/019).

       Al termine del periodo di sperimentalità, ulteriori successive modifiche sono state apportate con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 05739/019) sia alle norme che regolano i criteri di accesso alle prestazioni sia alle linee guida sull'appropriatezza degli interventi nei confronti di anziani, minori e disabili, anche in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009 in tema di riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria.

       A sostegno di tali interventi a favore di persone anziane non autosufficienti è stato assegnato il Fondo per le non Autosufficienze di cui al D.M. 6 agosto 2008, oggetto dell'Accordo del 15 giugno 2009 a livello cittadino tra AA.SS.LL. e Comune.

       Con la D.G.R. n. 56-13332 del 15 febbraio 2010 "Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienze in lungoassistenza a favore di anziani e persone con disabilità con età inferiore a 65 anni. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009." è stata, altresì, approvata l'estensione del Contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza a persone con disabilità di età inferiore a 65 anni e sono stati definiti i destinatari, i massimali, le condizioni per l'erogazione, il riconoscimento di un rimborso spese a favore del familiare e dell'affidatario, individuando contestualmente scale di valutazione che consentano di definire i livelli di intensità assistenziali nei Progetti Individuali, cui correlare i massimali economici erogabili, in coerenza con le modalità vigenti per la valutazione delle persone anziane non autosufficienti.

       Pertanto, nell'ambito del Fondo per le non Autosufficienze 2009, la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 56-13332 ha incluso anche l'assegnazione dei fondi per tale tipologia di utenza.

       La D.G.R. 56/2010 delinea un modello di intervento simile a quello sviluppato nella Città, ma definisce nuovi massimali ed alcune regole differenti relative alle prestazioni. Alcune modifiche introdotte dal provvedimento regionale, quali la nuova franchigia sul reddito aumentata, entro un massimale predefinito, del valore del canone dell'abitazione, vengono recepite in sede di deliberazione di indirizzi in materia di tariffe per l'anno 2010 per darne tempestiva attuazione, trattandosi di misura favorevole per i cittadini.

       Con il presente provvedimento si intende recepire la D.G.R. n. 56-13332, a parziale modifica di quanto già disposto dalla Città di concerto con le AA.SS.LL. torinesi nelle citate deliberazioni del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 e del 30 novembre 2009 relativamente alle persone con disabilità, ed in particolare:

1.     prevedere l'adozione dei nuovi massimali dei PAI;

2.     approvare l'utilizzo dei nuovi strumenti di valutazione contenuti nelle schede di valutazione sanitaria e sociale, così come riportate nella deliberazione regionale (allegato D per le persone non autosufficienti minori ed allegato E per le persone non autosufficienti adulte), correlati alla determinazione delle intensità assistenziali. Con provvedimento della Giunta Comunale verranno adottate eventuali modifiche al sistema di valutazione delle intensità assistenziali;

3.     dare atto che "le prestazioni verranno attivate sulla base delle risorse disponibili, e che i richiedenti dovranno comunque essere soggetti a valutazione da parte dell'UVM/UVH senza soluzioni temporali di continuità ed eventualmente devono essere inseriti in graduatorie allo scopo predisposte". Per la gestione dell'eventuale lista di attesa occorrerà tenere conto di criteri di priorità derivati dagli strumenti di cui al punto 2, integrati con elementi correlati all'aspetto temporale ed all'urgenza. Nei casi definiti prioritari ed urgenti ai sensi del paragrafo precedente l'attivazione dei progetti è comunque assicurata. In tale ambito la priorità dovrà comunque essere riferita a situazioni connotate da debolezza socioeconomica, correlata al grado di limitazione dell'autonomia personale, secondo i dettami della D.G.R. 51-11389 del 23 dicembre 2003. In particolare si prevede, inoltre, che l'erogazione delle prestazioni socio sanitarie venga attivata contestualmente entro 60 giorni dalla definizione del progetto da parte delle Unità Valutative Handicap e dalla relativa autorizzazione alla spesa;

4.     "stabilire che le persone con disabilità di età inferiore a 65 anni al compimento del 65esimo anno di età restano in carico all'UVH, al fine di garantire la continuità della progettualità?. Nei casi in cui diversi elementi, anche legati a patologie croniche invalidanti correlate a non autosufficienza e/o all'aggiungersi di nuove patologie per cui la condizione è similare a quella dell'anziano cronico non autosufficiente, rendano opportuna una valutazione integrata o la revisione della precedente, le Commissioni UVH e UVG provvedono alla rivalutazione congiunta;

5.     prevedere per i minori valutati dall'UVM prossimi alla maggiore età l'esame da parte della Commissione UVM/H degli atti istruttori almeno un anno prima e del Progetto almeno sei mesi prima del compimento del diciottesimo anno di età, con il coinvolgimento preventivo dei servizi per l'età adulta al fine di garantire continuità assistenziale e terapeutica.

       Si ritiene di confermare un trattamento di maggior favore per le persone con disabilità nei seguenti casi:

1.     prevedere che l'indennità di accompagnamento non venga detratta dalla quota sociale anche se può concorrere come risorsa aggiuntiva alla redazione del PAI;

2.     confermare la possibilità di maggiorazione di Euro 200 di quota sociale per le intensità bassa e media;

3.     prevedere due livelli di intensità, denominata "alta", che ulteriormente incrementano il livello di intensità medio alta riferito ai casi di assenza di rete familiare o famiglia fragile o complessità assistenziale. Anche per questi due livelli di alta intensità è possibile la maggiorazione di Euro 200 di quota sociale (allegato 1);

4.     confermare i massimali e le disposizioni relative alle prestazioni (affidamento, cure familiari), previste dalle deliberazioni del 26 settembre 2005 e del 30 novembre 2009, prevedendo in specifico che:

-      i rimborsi spese definiti per la prestazione dell'affidamento diurno sono quelli previsti nell'allegato n. 3 della deliberazione del 30 novembre 2009;

-      l'affidatario diurno possa occuparsi di due persone;

5.     prevedere che le nuove regole approvate con il presente atto deliberativo siano applicate a tutti i casi nuovi per i quali si definisca un intervento successivamente alla data di applicazione della presente deliberazione, mentre per i casi già attivi occorre dettare regole differenti onde evitare di determinare in alcuni casi una riduzione del piano assistenziale sinora garantito. In particolare si prevede che, qualora in esito all'utilizzo dei nuovi strumenti di valutazione e relativi punteggi correlati alle intensità assistenziali, al destinatario dell'intervento derivasse un trattamento sfavorevole, il cittadino può conservare l'importo del PAI precedentemente approvato. Sono fatte salve le rivalutazioni fondate sulle variazioni delle condizioni socio sanitarie da cui eventualmente derivi una riduzione del valore del PAI. Alla luce dell'andamento della domanda e della spesa in materia di interventi domiciliari socio sanitari, si fa riserva di confermare e/o revocare tale decisione per gli anni successivi in sede di deliberazione di indirizzi in materia di tariffe.

       Inoltre, con riferimento alle seguenti previsioni regionali relative ad anziani e disabili:

1.     prevedere che la durata dei progetti di residenzialità temporanea, integrabili con le prestazioni previste nel PAI, sia indicativamente nell'ambito dei 30 giorni, anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, salvo che per specifiche progettualità o urgenze sopraggiunte, previa motivazione ed autorizzazione da parte dell'UVH/UVM;

2.     prevedere di non sospendere il PAI in caso di progetti integrativi di residenzialità temporanea nei limiti sopra indicati, qualora l'assistenza tutelare sia prestata da un assistente familiare assunta in base al CCNL del Lavoro Domestico;

3.     in attesa di una sistematizzazione complessiva della materia anche in attuazione della recente Legge Regionale del 18 febbraio 2010 n. 10 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti", stabilire che il familiare fruitore del congedo parentale di cui all'articolo 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001, possa essere destinatario di tutte le tipologie di prestazioni che compongono il PAI, compresi i contributi economici alle famiglie (cure familiari).

La spesa derivante dal presente provvedimento è coperta da contributo della Regione Piemonte ancora da accertare ed introitare.   

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

       Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       favorevole sulla regolarità contabile;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di recepire la D.G.R. n. 56-13332 del 15 febbraio 2010, a parziale modifica di quanto già disposto dalla Città di concerto con le AA.SS.LL. torinesi nelle citate deliberazioni del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 e del 30 novembre 2009 relativamente alle persone con disabilità, ed in particolare:

a)     prevedere l'adozione dei nuovi massimali dei PAI (all. 1 - n.                  );

b)     approvare l'utilizzo dei nuovi strumenti di valutazione contenuti nelle schede di valutazione sanitaria e sociale, così come riportate nella deliberazione regionale (allegato D per le persone non autosufficienti minori e allegato E per le persone non autosufficienti adulte), correlati alla determinazione delle intensità assistenziali. Con provvedimento della Giunta Comunale verranno adottate eventuali modifiche al sistema di valutazione delle intensità assistenziali;

c)     dare atto che "le prestazioni verranno attivate sulla base delle risorse disponibili, e che i richiedenti dovranno comunque essere soggetti a valutazione da parte dell'UVM/UVH senza soluzioni temporali di continuità ed eventualmente devono essere inseriti in graduatorie allo scopo predisposte". Per la gestione dell'eventuale lista di attesa occorrerà tenere conto di criteri di priorità derivati dagli strumenti di cui al punto 2, integrati con elementi correlati all'aspetto temporale ed all'urgenza. In tale ambito la priorità dovrà comunque essere riferita a situazioni connotate da debolezza socioeconomica, correlata al grado di limitazione dell'autonomia personale, secondo i dettami della D.G.R. 51 - 11389 del 23 dicembre 2003. In particolare si prevede, inoltre, che l'erogazione delle prestazioni socio sanitarie venga attivata contestualmente entro 60 giorni dalla definizione del progetto da parte delle Unità Valutative Handicap e dalla relativa autorizzazione alla spesa;

d)     "stabilire che le persone con disabilità di età inferiore a 65 anni al compimento del 65esimo anno di età restano in carico all'UVH, al fine di garantire la continuità della progettualità". Nei casi in cui diversi elementi rendano opportuno una valutazione integrata o la revisione della precedente, le Commissioni UVH e UVG provvedono alla rivalutazione congiunta;

e)     prevedere per i minori valutati dall'UVM prossimi alla maggiore età l'esame da parte della Commissione UVM/H degli atti istruttori almeno un anno prima e del Progetto almeno sei mesi prima del compimento del diciottesimo anno di età, al fine di garantire la continuità assistenziale mediante il passaggio a Servizi per l'età adulta;

2)     di confermare un trattamento di maggior favore per le persone con disabilità come di seguito specificato:

a)     prevedere che l'indennità di accompagnamento non venga detratta dalla quota sociale anche se può concorrere come risorsa aggiuntiva alla redazione del PAI;

b)     confermare la possibilità di maggiorazione di Euro 200 di quota sociale per le intensità bassa e media (allegato 1);

c)     prevedere due livelli di intensità, denominata "alta", che ulteriormente incrementano il livello di intensità medio alta riferito ai casi di assenza di rete familiare o famiglia fragile o complessità assistenziale. Anche per questi due livelli di alta intensità è possibile la maggiorazione di Euro 200 di quota sociale (allegato 1);

d)     confermare i massimali e le disposizioni relative alle prestazioni (affidamento, cure familiari), previste dalle deliberazioni del 26 settembre 2005 e del 30 novembre 2009, prevedendo in specifico che:

-      i rimborsi spese definiti per la prestazione dell'affidamento diurno sono quelli previsti nell'allegato n. 3 della deliberazione del 30 novembre 2009;

-      l'affidatario diurno possa occuparsi di due persone;

e)     prevedere che le nuove regole approvate con il presente atto deliberativo siano applicate a tutti i casi nuovi per i quali si definisca un intervento successivamente alla data di applicazione della presente deliberazione, mentre per i casi già attivi occorre dettare regole differenti onde evitare di determinare in alcuni casi una riduzione del piano assistenziale sinora garantito. In particolare si prevede che, qualora in esito all'utilizzo dei nuovi strumenti di valutazione e relativi punteggi correlati alle intensità assistenziali, al destinatario dell'intervento derivasse un trattamento sfavorevole, il cittadino può conservare l'importo del PAI precedentemente approvato. Sono fatte salve le rivalutazioni fondate sulle variazioni delle condizioni socio sanitarie da cui eventualmente derivi una riduzione del valore del PAI. Alla luce dell'andamento della domanda e della spesa in materia di interventi domiciliari socio sanitari, si fa riserva di confermare e/o revocare tale decisione per gli anni successivi in sede di deliberazione di indirizzi in materia di tariffe;

3)     con riferimento alle seguenti previsioni regionali relative ad anziani e disabili:

a)     di prevedere che la durata dei progetti di residenzialità temporanea, integrabili con le prestazioni previste nel PAI, sia indicativamente nell'ambito dei 30 giorni, anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, salvo che per specifiche progettualità o urgenze sopraggiunte, previa motivazione ed autorizzazione da parte dell'UVH/UVM;

b)     di prevedere di non sospendere il PAI in caso di progetti integrativi di residenzialità temporanea nei limiti sopra indicati, qualora l'assistenza tutelare sia prestata da un assistente familiare assunta in base al CCNL del Lavoro Domestico;

c)     di stabilire, in attesa di una sistematizzazione complessiva della materia anche in attuazione della recente Legge Regionale del 18 febbraio 2010 n. 10 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti", che il familiare fruitore del congedo parentale di cui all'articolo 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001, possa essere destinatario di tutte le tipologie di prestazioni che compongono il PAI, compresi i contributi economici alle famiglie (cure familiari);

4)     di prevedere che le nuove regole di cui al presente provvedimento dovranno essere applicate entro 60 giorni dopo l'esecutività del medesimo. Qualora il termine scada in agosto o nel periodo di festività natalizie si intende prorogato di 30 giorni;

5)     di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

L'ASSESSORE

F.to Borgione

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE

F.to Pia

 

IL DIRIGENTE

F.to Tosco

 

IL DIRIGENTE

F.to Merana

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Non partecipano al voto i Consiglieri Lonero Giuseppe, Salti Tiziana e Scanderebech Federica.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Carossa Mario, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia Agostino, Lospinuso Rocco, Salinas Francesco, Troiano Dario e Tronzano Andrea.

 

Esprimono voto favorevole, oltre al Vicepresidente Ventriglia Ferdinando ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.

 

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

 

                                   PRESENTI                            29

Si astengono, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio e Silvestrini Maria Teresa.

                                   ASTENUTI                             4

                                   VOTANTI                            25

                                   VOTI FAVOREVOLI               25

                                   VOTI CONTRARI                    /

 

Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Non partecipa al voto il Consigliere Scanderebech Federica.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Carossa Mario, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia Agostino, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Porcino Gaetano, Salinas Francesco, Salti Tiziana e Tronzano Andrea.

 

Esprimono voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, al Vicepresidente Ventriglia Ferdinando ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassano Luca, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Rattazzi Giulio Cesare, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

 

                                   PRESENTI E VOTANTI           29

                                   VOTI FAVOREVOLI               29

                                   VOTI CONTRARI                    /

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo