Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Ambiente - Edilizia Residenziale Pubblica - Sport

Settore Sport  

       n. ord. 68

2010 01660/010

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 MAGGIO 2010

 

(proposta dalla G.C. 27 aprile 2010)

 

  Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BRUNO Giuseppe Maurizio

CALGARO Marco

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FURNARI Raffaella

 

OLMEO Gavino

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 43 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso - FERRARIS Giovanni Maria - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CANTORE Daniele - COPPOLA Michele - GALASSO Ennio Lucio - GANDOLFO Salvatore - LAVOLTA Enzo - LOSPINUSO Rocco - SALTI Tiziana.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PISCINA SOSPELLO SITO IN VIA SOSPELLO N. 118. APPROVAZIONE.

          Proposta dell'Assessore Sbriglio.  

 

          Tenuto conto dell'importanza  che l'impianto della Piscina Sospello ha per il territorio locale e cittadino, visto l'esito positivo delle diverse esperienze di esternalizzazione già attuate  in altri impianti cittadini, valutata l'importanza di garantire servizi efficienti e di qualità, la Circoscrizione 5 ha deciso di ricorrere ad un bando di esternalizzazione per assegnare la gestione della piscina Sospello con annessa  palestra, alloggio di custodia, locali ora adibiti a Centro di Incontro, area esterna di competenza.

          La carenza di personale ha reso, soprattutto ultimamente, sempre più complessa la gestione dell'impianto in rapporto al numero dei giorni e delle ore di funzionamento ed alle esigenze organizzative dello stesso.

          La Circoscrizione 5, alla luce di tutto ciò, già dal mese di settembre 2008 ha provveduto con l'impiego di cantieristi a gestire il servizio delle pulizie ed ad affidare ad una società esterna, con procedura negoziata con pubblicazione di bando, il servizio di assistenza bagnanti con la presenza di due unità giornaliere.

          La gestione della palestra è stata assegnata a diverse associazioni del territorio per svolgere l'attività.

          La Circoscrizione 5 ha valutato in via prioritaria la possibilità di attuare una gestione mista per tentare di non perdere del tutto la titolarità organizzativa della piscina. Tale possibilità, tuttavia, incontra diversi problemi riconducibili alla difficoltà di sostenere le seppur minime incombenze attribuite alla Circoscrizione poiché a causa della carenza di personale, i dipendenti che andranno in pensione non saranno sostituiti.

          Pertanto, per poter garantire una buona  funzionalità dell'impianto della Piscina Sospello  e per cercare risorse e capacità imprenditoriali che possano sviluppare le potenzialità dello stesso,  la Circoscrizione ha optato per l'esternalizzazione ad un soggetto esterno.

          Valutato inoltre che all'interno della Circoscrizione 5 risulta essere attivo un altro impianto, la Piscina Lombardia, che viene utilizzata anche d'estate, la stessa  ha  ritenuto proficuo prevedere il trasferimento del personale attualmente in servizio alla Piscina Sospello alla Piscina Lombardia, che peraltro necessita di ulteriori unità di personale.

          Il materiale attualmente presente all'interno dell'impianto, inventariato, rimarrà in parte all'interno della piscina a disposizione della società che si aggiudicherà la concessione.

          Per i motivi sopra esposti ed ai sensi del vigente "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010) e successive modifiche,  il Consiglio di Circoscrizione 5 con deliberazione del 23 luglio 2009 (mecc. 2009 04683/088 ) (all. 1 - n.             )  ha approvato la proposta  per l'esternalizzazione dell'impianto  sito in via Sospello n. 118.

          L'argomento è stato illustrato nel corso dell'Assemblea Pubblica, regolarmente convocata e riunitasi il giorno 11 giugno 2009.

          Vista inoltre la successiva nota della Circoscrizione 5 del 23 settembre 2009, pervenuta al Settore Sport il 28 settembre 2009 (all. 2 - n.          ), viste inoltre le ulteriori successive note di chiarimenti e specificazioni intercorse, si ritiene di poter procedere ed approvare l'esternalizzazione dell'impianto in  oggetto secondo lo schema di disciplinare di gara allegato  (all. 3 - n.           ) alla presente deliberazione in ottemperanza al Regolamento sopra citato.

          L'attuale consistenza dell'impianto risulta in:

-        Piscina: 1 vasca nuoto, docce, spogliatoi e servizi;

-        Palestra;

-        Alloggio di custodia;

-        Altri locali (attuale Centro di Incontro);

-        Ulteriori spazi di mq.. 1200 di cui coperti mq. 190,60 (attuale bocciofila Campiglia);

-        Aree verdi per totali mq.. 2681,16.

          Il canone annuo è stato determinato dal Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari in Euro 44.933,00 annui e sarà oggetto di abbattimento secondo quanto previsto all'articolo 6 dell'allegata convenzione. Detto canone dovrà essere versato anticipatamente in un'unica soluzione all'ufficio Cassa della Circoscrizione 5 entro il 5 gennaio di ogni anno, mentre per il primo anno sarà versato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

          Al bando potranno concorrere, anche in forma aggregata, Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive, enti non commerciali ed associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare (articolo 2 comma 3 del Regolamento di cui sopra) e con esperienze di gestione di piscine da almeno 5 anni.

          Relativamente alla gestione dell'impianto, il soggetto convenzionato applicherà le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale della Città di Torino nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. I relativi importi saranno introitati dalla società convenzionata a parziale copertura delle spese di gestione.

          Come previsto dal succitato Regolamento saranno interamente a carico del concessionario:

-        le spese di depurazione dell'acqua della piscina;

-        tutte le utenze per le parti che saranno eventualmente adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati;

-        le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

          Le utenze relative al consumo idrico, all'energia elettrica ed al riscaldamento della parte sportiva saranno così poste a base di gara:

-        a carico del soggetto convenzionato: minimo 30%;

-        a carico della Città: massimo 70%.

          La concessione potrà avere una durata tra 5 e 20 anni rapportata all'ammontare degli investimenti.  Alla scadenza la concessione non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini. In ogni caso la concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state interamente rispettate.

          I partecipanti al bando dovranno presentare una proposta progettuale che in particolare dovrà prevedere la valorizzazione delle aree esterne alla Piscina e l'utilizzo della Piscina in estate. Ciò che nel bando viene individuato come "Bocciofila Campiglia" è da intendersi come l'area  attualmente occupata dal Centro di Incontro Sospello-Campiglia. Il Concessionario dovrà salvaguardare l'utenza del suddetto Centro d'Incontro, attualmente presente all'interno dell'area oggetto di concessione, senza accollo di oneri, stanti le utenze intestate ed interamente a carico della Città e dovrà, inoltre, prevedere  l'installazione di una struttura prefabbricata di circa 100 mq.. (o la costruzione di una struttura equivalente) nell'area laterale ed esterna alla porzione oggetto della concessione, ove attualmente insistono due campi bocce inutilizzati. Questa nuova struttura, ove potrà essere ricollocato il Centro d'Incontro, sarà gestita dalla Circoscrizione e non avrà nessun rapporto con l'impianto natatorio; le due aree infatti, pur adiacenti, non sono collegate e hanno accessi del tutto indipendenti.

          Per l'area attualmente destinata a Centro di Incontro, che rientrerà nella piena disponibilità del Concessionario, come sopra specificato, il progetto dovrà prevederne il futuro utilizzo e l'eventuale demolizione delle strutture attualmente esistenti.

          La capienza massima della piscina dovrà rispettare le norme vigenti.

          L'aggiudicatario dovrà provvedere alla ristrutturazione edile, elettrica e termica dell'impianto natatorio ed all'acquisizione degli opportuni pareri dell'A.S.L. e dei Vigili del Fuoco e provvedere inoltre al trattamento aria e acqua.

          La ristrutturazione potrà prevedere l'individuazione di un locale da adibire all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai frequentatori dell'impianto, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991, n. 287.

          Il concessionario dovrà provvedere alla custodia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, agli obblighi assicurativi e previdenziali; dovrà consentire i controlli della Città e della Circoscrizione 5; a seconda delle inadempienze potranno intervenire le penalità o la revoca previste dal Regolamento; a garanzia degli obblighi contrattuali, occorre la costituzione di una cauzione definitiva così come è necessario, per la realizzazione delle opere di miglioria, il deposito di idonea cauzione.

          I concorrenti dovranno, altresì, presentare un Piano Economico Finanziario relativo alla gestione.

          Ad avvenuta definizione, da parte della Commissione Giudicatrice, della durata della concessione, il candidato prescelto dovrà, conseguentemente all'accettazione della stessa, ripresentare il Piano Economico Finanziario qualora da aggiornare.

          La gara sarà espletata  secondo le disposizioni di cui al suddetto Regolamento ed al medesimo dovrà essere uniformata la conseguente gestione.

          Come previsto all'articolo 2, comma 9 del citato Regolamento, l'iter procedurale proseguirà con la determinazione dirigenziale di indizione della gara, l'espletamento della gara, la determinazione dirigenziale di concessione dell'impianto, l'approvazione della convenzione nonché  la comunicazione al Settore Sport, alla competente Commissione Consiliare Comunale e Circoscrizionale ed ai Capigruppo Consiliari dell'avvenuta concessione con invio di copia della relativa determinazione dirigenziale.   

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevoli sulla regolarità tecnica;

favorevoli sulla regolarità contabile;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese;      

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)                  di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'esternalizzazione, della gestione ed il piano di ristrutturazione dell'impianto della piscina Sospello, di via Sospello n. 118 individuando il concessionario a mezzo delle procedure previste dalla normativa vigente, secondo i criteri e le modalità indicate in narrativa;

2)                  di approvare l'allegato schema di disciplinare di gara (allegato 3);

3)      di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'indizione della gara e dei conseguenti atti necessari per la concessione.  

 

L'ASSESSORE  SPORT

GRANDI EVENTI SPORTIVI  E TEMPO LIBERO

F.to Sbriglio

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE SPORT

F.to Camera

 

Si esprime favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

  

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Non partecipano al voto i Consiglieri Ravello Roberto Sergio e Scanderebech Federica.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Carossa Mario, Cassano Luca, Cassiani Luca, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Ghiglia Agostino, Goffi Alberto, Lonero Giuseppe, Silvestrini Maria Teresa, Troiano Dario, Tronzano Andrea e Ventriglia Ferdinando.

 

Esprimono voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.

 

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

 

          PRESENTI E VOTANTI                             28

          VOTI FAVOREVOLI                                  28

          VOTI CONTRARI                                         /

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                  

         Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

 

SCHEMA DI BANDO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE  PISCINA SOSPELLO SITO IN VIA SOSPELLO  N. 118.

 

ARTICOLO 1

Finalità ed oggetto

La Città di Torino intende concedere a Federazioni, Enti, Società sportive ed Associazioni sportive la gestione, previa ristrutturazione, nuove opere e messa a norma a cura e spese del Concessionario,  dell'impianto sportivo comunale sito in via Sospello n. 118 e spazi vari di pertinenza  e di seguito dettagliati, in attuazione del Regolamento n. 295, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i. in esecuzione della deliberazione (mecc._______________) del Consiglio Comunale del ________________ esecutiva dal __________, secondo quanto di seguito articolato.

 

L'oggetto della concessione è la gestione dell'impianto sportivo sito in via Sospello n. 118.

L'attuale consistenza risulta in:

 

-        Piscina:

-        1 vasca nuoto (25X12,5) di metri quadri 312,5; profondità minima: m. 1,40 profondità massima m. 3,60;

-        docce, spogliatoi e servizi (12 docce per maschi, 6 docce per femmine,  10 cabine spogliatoti, 10 asciugacapelli);

-        Palestra di mq. 99,70.

-        Alloggio di custodia di mq. 78,14.

-        Altri locali (attuale Centro di Incontro) per totali mq. 89,49.

-        Ulteriori spazi di mq. 1.200 di cui coperti mq. 190,60 (attuale bocciofila via Campiglia).

-        Aree verdi per totali mq. 2.681,16.

L'utilizzo da parte del Concessionario dell'area dell'attuale bocciofila presuppone la demolizione di tutte le strutture esistenti e la ricostruzione di struttura di uguale superficie nell'area specificata all'articolo 4.

Può essere richiesta alla Circoscrizione 5 la planimetria in formato autocad.

La superficie totale dell'impianto è di circa mq. 4.130,00 per un volume di metri cubi 9.000.

Il suddetto fabbricato risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue: Par. 1006164 Fog. 35 via Sospello 118 ZC 2; Par. 1006165 Fog. 35 via Sospello 122 ZC 2; Par. 1293014 Fog. 1107 Pri 50 Sub 2 via Sospello 118 ZC 2 Cat. 006 Cla 003 mq. 13; Par. 1293014 Fog. 1107 Pri 50 Sub. 3 via Sospello 118 ZC 2 Cat. 006 Cla 003 mq. 13; Par. 1293014 Fog. 1107 Pri 50 Sub. 4 via Sospello 118 ZC 2 Cat. 006 Cla 003 mq. 13; Par. 0011321 Fog. 1107 Pri SUP via Sospello 118  Cat TER.

 

ARTICOLO 2

Modalità di partecipazione

Possono partecipare Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società sportive, Enti non commerciali ed Associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare e con esperienze di gestione di piscine da almeno 5 anni.

Si precisa che i suddetti soggetti possono presentare offerta congiunta. In tal caso:

-        ad eccezione del requisito dell'esperienza di gestione quinquennale sopra richiamato che deve essere in possesso comunque di almeno uno dei soggetti partecipanti al raggruppamento, ciascun soggetto dovrà essere in possesso degli altri requisiti richiesti e produrre le relative dichiarazioni;

-        l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;

-        ciascun soggetto dovrà dichiarare l'impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi.

I soggetti interessati alla gara dovranno presentare, con le modalità qui precisate:

1.       ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara in bollo o, per i soggetti esenti per legge, in carta semplice (Busta A).

L'istanza dovrà contenere:

1.       l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando;

2.       dichiarazione di avere effettuato un sopralluogo nell'area dell'impianto e di presa visione dello stato di fatto dell'intera struttura;

3.       l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata della concessione;

4.       l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81;

5.       in caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, l'indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'attività, nonché delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento. Il raggruppamento dovrà essere formalizzato entro un mese dall'aggiudicazione.

L'istanza dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (articolo 76 D.P.R. 445/2000):

-        denominazione, ragione sociale dell'organizzazione concorrente, estremi dell'iscrizione a registri ed albi previsti dalla normativa vigente. Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento o consorzio, tali dichiarazioni dovranno riguardare ciascun partecipante;

-        di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'articolo 38, comma 1 lett. da a) a m) D.Lgs. 163/2006;

-        di rispettare il codice etico degli appalti comunali approvato dalla Giunta Comunale in data 28 gennaio 2006 e pubblicato sul sito della Città di Torino;

-        l'inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge n. 575/1965 e successive modificazioni (normativa antimafia);

-        di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999), ovvero qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999.

Le domande di ammissione alla gara dovranno essere corredate da:

-        Statuto della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i;

-        Curriculum indicante il numero degli associati della società ed il periodo di vita della società;

-        Dichiarazione delle esperienze maturate dal proprio team, coerenza tra il tipo d'impianto e l'attività praticata dai proponenti, esperienze maturate nell'ambito sportivo e le eventuali collaborazioni con Enti Pubblici.

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente ed essere accompagnata dalla fotocopia ancorché non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38 comma 3) del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti alla procedura in oggetto ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000.

2.       PROGETTO TECNICO, SOCIALE E RELAZIONE relativa alla composizione del team proposto (Busta B) che illustrino:

2.1 - PROGETTO TECNICO:

-        Nuove opere e/o la ristrutturazione dell'impianto (descrizione, progetto di massima, tempistica e cronoprogramma di intervento, quadro economico dell'intervento) secondo le prescrizioni enunciate dal successivo articolo 4. Il mancato rispetto di anche una sola di dette prescrizioni sarà motivo di esclusione dalla gara;

2.2 - PROGETTO SOCIALE:

-        le modalità di attuazione della gestione del servizio, come dal successivo articolo 10, con particolare riferimento a:

a)       spazi ed orari garantiti per utenze sociali;

b)       progetto di attività proposta sul territorio anche in collaborazione con Associazioni diverse;

2.3 - COSTI DI GESTIONE:

-        oneri relativi alle utenze ed al canone di concessione posti a carico del concessionario:

a)       % utenze;

b)       % canone;

2.4 - RELAZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEL TEAM PREPOSTO AL SERVIZIO contenente in particolare:

a)       elementi di conoscenza  dell'attività sportiva da parte del team che si propone per la gestione con allegati i Curricula degli stessi debitamente firmati.

2.5 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO:

La busta "A" dovrà contenere l'istanza e la busta "B" sigillata (contenente il progetto tecnico, il progetto sociale, offerta economica relativa ad utenze e canone, la relazione relativa alla composizione del team preposto al servizio, Piano Economico Finanziario). Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta sigillata riportando la seguente dicitura: "Offerta per la concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo comunale Piscina Sospello di via Sospello n. 118".

Il piego così formato dovrà pervenire all'ufficio protocollo della Circoscrizione 5 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno ____________ a mezzo raccomandata o posta celere o consegnato direttamente a mano al seguente indirizzo:

"Città di Torino - Circoscrizione 5 - Ufficio Protocollo - via Stradella 192 - 10147 Torino".

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Si intende valida la data di arrivo e non quella di partenza.

 

ARTICOLO 3

Commissione giudicatrice e criteri di assegnazione

Un'apposita Commissione, composta ai sensi dell'articolo 3 del vigente Regolamento della Città di Torino n. 295, valuterà unitamente alle domande di partecipazione, le offerte pervenute.

Considerato che la gestione dell'impianto rientra nella concessione di servizi di cui all'articolo 30 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006,  si ritiene di individuare il Concessionario in osservanza ai principi di cui al 3° comma del suddetto articolo mediante procedura negoziata previa pubblicazione di bando pubblico in base ai criteri di seguito riportati:

1)       PROGETTO TECNICO fino ad un massimo di 50 punti:

a)       proposta progettuale ed investimenti economici per ammodernamento impianti attraverso un preventivo di spesa dettagliato  (max punti 40);

b)       utilizzo di fonti di energia alternativa (max punti 10);

2)       PROGETTO SOCIALE fino ad un massimo di 20 punti:

a)       spazi ed orari garantiti per utenze sociali (max punti 15);

b)       progetto di gestione ed attività proposte con particolare riguardo al pubblico femminile (max punti 5);

3)       COSTI DI GESTIONE fino ad un massimo di punti 20:

a)       % utenze (max punti 15);

b)       % abbattimento canone (max punti 5);

4)       RELAZIONE relativa alla composizione del team preposto al servizio sino ad un massimo di 5 punti;

5)       Consorzi e Pool di Associazioni e/o Società Sportive punti 3;

6)       Verrà inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 2 a Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali, ai sensi dell'articolo 90, comma 25, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 finanziaria 2003.

La Commissione giudicatrice determinerà  la durata della concessione.

 

ARTICOLO 4
Progetto, lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere e relativi tempi di realizzazione

 

I lavori richiesti sono relativi alla valorizzazione delle aree esterne per un utilizzo più ampio dell'impianto e per il pieno utilizzo dell'intero immobile, compresa l'opportunità di realizzare spazi aggregativi rivolti alla cittadinanza.

Il progetto, che dovrà essere presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà essere redatto da un professionista iscritto all'albo e prevedere la ristrutturazione dell'impianto, l'investimento previsto, con il relativo cronoprogramma della realizzazione dei lavori, ferma restandone la destinazione d'uso (attività sportiva) a vocazione pubblica con eventuali modifiche di utilizzo di parti e spazi limitati. Eventuali computi metrici ed altri documenti dettagliati saranno richiesti alla sola ditta aggiudicataria.

I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di 24 mesi dal rilascio del permesso di costruire e/o DIA che dovrà essere richiesta al più tardi entro 120 giorni dalla data di stipula del contratto.

La Città revocherà la concessione nel caso in cui non venga richiesto il permesso di costruire e/o DIA  e/o le opere di cui sopra non siano ultimate nei modi e nel termine stabilito dal presente articolo e provvederà alla concessione dell'impianto al secondo miglior offerente. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.

La proposta progettuale dovrà prevedere in particolare la valorizzazione delle aree esterne alla Piscina e l'utilizzo della Piscina in estate. Ciò che nel bando viene individuato come "Bocciofila Campiglia" è da intendersi come l'area  attualmente occupata dal Centro di Incontro Sospello-Campiglia.  Il concessionario dovrà salvaguardare l'utenza del suddetto Centro d'Incontro, attualmente presente all'interno dell'area oggetto di concessione, senza accollo di oneri, stanti le utenze intestate ed interamente a carico della Città e dovrà, inoltre, prevedere  l'installazione di una struttura  prefabbricata di circa 100 mq.  (o la costruzione di una struttura equivalente)  nell'area laterale ed esterna alla porzione  oggetto della concessione, ove attualmente insistono due campi bocce inutilizzati.  Questa  nuova struttura, ove potrà essere ricollocato il Centro d'Incontro, sarà  gestita dalla Circoscrizione e non avrà nessun rapporto con l'impianto natatorio; le due aree infatti, pur adiacenti, non sono collegate e hanno accessi del tutto indipendenti.

Per l'area attualmente destinata a Centro d'Incontro, che rientrerà nella piena disponibilità del Concessionario, come sopra specificato, il progetto dovrà prevederne il futuro utilizzo e l'eventuale demolizione delle strutture attualmente esistenti.

La capienza massima della piscina dovrà rispettare le norme vigenti.

La mancata previsione progettuale di anche solamente una delle prescrizioni sopra indicate sarà motivo di esclusione dalla gara.

La ristrutturazione potrà prevedere l'individuazione di un locale da adibire all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai frequentatori dell'impianto, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991, n. 287.

La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del soggetto convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti uffici del Comune di Torino. Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

I lavori dovranno essere garantiti dal convenzionato tramite polizza assicurativa o fideiussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto e sarà svincolata solo al termine dei lavori ed al collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dal Comune di Torino con spese a carico del Concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti della Città  o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

La suddetta polizza dovrà essere presentata agli Uffici della Circoscrizione 5 entro i medesimi termini assegnati per la richiesta del permesso di costruire e/o DIA.

Sono a carico del Concessionario il compenso spettante al Progettista ed al Direttore dei lavori, scelti dal Concessionario tra i professionisti iscritti all'albo e quello per ottenere l'accatastamento per variazione dell'immobile.

Sarà inoltre a carico del Concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni a persone o cose eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Le opere si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall' articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Il Concessionario è tenuto a comunicare alla Circoscrizione 5 il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dalla commissione di controllo prevista dal vigente Regolamento n. 295.

 

ARTICOLO 5

Durata della concessione

La concessione potrà avere durata da un minimo di 5 anni  fino ad un massimo di 20 anni, in base agli investimenti proposti, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di esecutività della determinazione di aggiudicazione.

La durata della concessione superiore ai 5 anni dovrà essere calcolata in rapporto al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal Concessionario per i lavori.

La durata superiore ai 15 anni è da considerarsi eccezionale e prevista relativamente agli interventi di particolare rilevanza.

Ad avvenuta definizione da parte della Commissione Giudicatrice della durata della concessione, il candidato prescelto dovrà conseguentemente all'accettazione della stessa ripresentare il Piano Economico Finanziario qualora da aggiornare.

 

ARTICOLO 6

Canone

Il canone dovuto è determinato dal Settore Logistica e valutazioni Immobiliari  nella misura di Euro 44.933,00 annui. Secondo quanto previsto dall'articolo 11  comma 1 e 2 del Regolamento comunale n. 295, il canone potrà essere abbattuto di una percentuale  che oscilla dal 50% al 90%.

La percentuale di abbattimento viene posta a base di gara.

Il canone annuo così individuato dovrà essere versato anticipatamente in un'unica soluzione  all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 5 entro il 5 gennaio di ogni anno, mentre per il primo anno sarà versato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Il canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 del Regolamento comunale n. 295 e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da parte della Città relativamente all'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il Concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.

ARTICOLO 7

Utenze

Come previsto dal Regolamento  n. 295 della Città, saranno interamente a carico del concessionario:

-        le spese di depurazione dell'acqua della piscina;

-        tutte le utenze  per le  parti che saranno eventualmente adibite a bar o ristoro e sale riunioni per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati;

-        le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

Le utenze relative al consumo idrico, all'energia elettrica ed al riscaldamento della parte sportiva saranno così poste a base di gara:

-        a carico del soggetto convenzionato: minimo 30%;

-        a carico della Città: massimo 70%.

I contratti relativi alla fornitura delle utenze dovranno essere intestati al Concessionario e la Città provvederà al rimborso  delle percentuali di competenza.

Il Concessionario, nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna dati in uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste all'articolo 15 del Regolamento Comunale n. 295 e rendicontare mensilmente alla Circoscrizione tali introiti  attraverso copie di ricevute fiscali, matrici di scontrini di cassa o copie di fatture o, in caso di utilizzo gratuito, la dichiarazione di gratuità rilasciata dal soggetto beneficiario. Tali introiti saranno dedotti dalla quota annuale a carico della Città. In caso di inosservanza a tali disposizioni la Circoscrizione non si assume il carico dei costi relativi all'energia elettrica. Prima della firma del contratto di concessione con la Città di Torino è fatto obbligo per il concessionario di fornire a sue spese e per conto della Città di Torino, qualora richiesto, la Certificazione Energetica dell'immobile dato in concessione ai sensi della Legge Regionale 13 del 28 maggio 2007, in vigore dal 1° ottobre 2009 che recepisce le disposizioni della Direttiva Europea 2002/91 C.E..

 

ARTICOLO 8

Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il Concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione, nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

Le quote di cui sopra saranno introitate dal Concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive. Spetta al soggetto convenzionato indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

 

ARTICOLO 9

Orario di apertura

Il Concessionario garantirà l'apertura dell'impianto nelle fasce orarie di maggiore richiesta ed accessibilità.

In ossequio alla Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14 novembre 1997 relativo alla "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", la Legge Regionale 52/2000 recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e per ultimo gli stessi articoli 44 e 45 (Titolo V - Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 22.00; dalle ore 22.00 alle ore 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l'impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore  Ambiente e Territorio, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'articolo 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'articolo 659 del Codice Penale.

 

ARTICOLO 10

Finalità sociali

Il Concessionario si impegna  a garantire la presenza di un responsabile durante le ore di apertura dell'impianto.  Il progetto organizzativo e gestionale dell'impianto dovrà contenere l'indicazione di come il Concessionario intende programmare le attività, evidenziando gli spazi che saranno messi a disposizione per l'utilizzo a pagamento da parte dei singoli cittadini che intendano frequentare l'impianto e degli spazi che invece utilizzerà per le attività proprie dell'associazione e riservate ai propri soci.

Il Concessionario dovrà:

-        mettere a disposizione della Civica Amministrazione e delle scuole cittadine il complesso sportivo nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con le seguenti modalità: il servizio di assistenza bagnanti sarà fornito gratuitamente dal Concessionario mediante personale in possesso di brevetto secondo la normativa vigente;

-        mettere a disposizione dei cittadini dal lunedì al sabato spazi riservati al nuoto libero in orario da concordare con la Circoscrizione 5;

-        prevedere due turni di corsi di nuoto gratuiti  rivolti a circa n. 100 disabili per ciascun turno.

La Civica Amministrazione si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di cinque giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del Concessionario. Il servizio di assistenza bagnanti sarà fornito gratuitamente dal Concessionario mediante personale in possesso di brevetto secondo la normativa vigente.

 

ARTICOLO 11
Custodia

Il Concessionario provvederà alla custodia ed alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Il Concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature ed alle persone.

 

ARTICOLO 12

 Manutenzione

Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie per l'utilizzo della struttura sono a carico del gestore. Saranno a carico della Città - Settore Edilizia Sportiva Manutenzione - le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi di adeguamento e/o manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

Durante la concessione sono a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni ed ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso. Sono altresì a carico del Concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.

La manutenzione ordinaria delle  aree verdi interne compete al gestore, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto previa segnalazione del Concessionario, custode del bene ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile. Perché il Settore Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del soggetto convenzionato.

Qualora il gestore non rispetti tale condizione, il Settore Tecnico competente non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al soggetto convenzionato.

Il Settore competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del soggetto convenzionato nella tutela delle specie pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti.

Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

 

ARTICOLO 13

Pubblicità e segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno dell'impianto che nelle aree esterne ad esso pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Civica Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce comunque che:

-        il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto nè usato come arma impropria;

-        il Concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;

-        l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività del soggetto convenzionato e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il Concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile ed a proprie spese, un cartello di dimensioni concordate con la Circoscrizione recante, dopo la dicitura "Circoscrizione 5 - Città di Torino", l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il Concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Circoscrizione, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione. Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il Concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

 

ARTICOLO 14

Obblighi assicurativi

La Società convenzionata risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

Il Concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione. Il Concessionario è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il Concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

1.       contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al Concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";

2.       relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto;

Il Concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi tra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovrà essere depositata presso gli uffici della Circoscrizione 5 entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna dell'impianto e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

 

ARTICOLO 15

Obblighi previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del Concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali ed assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al Concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

 

ARTICOLO 16

Divieto di subconcessione

Il Concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal Concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.

 

ARTICOLO 17

Bar ed esercizi pubblici

Il soggetto convenzionato potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione alla Città per la necessaria e preventiva autorizzazione.

Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande ed alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un diverso e minore abbattimento della valutazione patrimoniale riferita ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione secondo quanto previsto dall'articolo 20 comma 3 del Regolamento Comunale n. 295.

ARTICOLO 18

Controlli

Apposita Commissione di Controllo, prevista dal vigente Regolamento della Città di Torino n. 295 e s.m.i., verificherà la puntuale osservanza della convenzione.

I funzionari della Città e della Circoscrizione 5 avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione e sui lavori di miglioria in corso d'opera.

Il Concessionario è tenuto a presentare annualmente il rendiconto consuntivo; la Città, in seguito all'analisi contabile si riserva di rivedere le condizioni economiche in relazione alla conduzione secondo quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento della Città n. 295.

 

ARTICOLO 19

Penali e Revoca

In caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei controlli di cui al precedente articolo 18 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione appositamente costituita.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella convenzione la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici circoscrizionali, con adozione di deliberazione del Consiglio Comunale e previa proposta del Consiglio Circoscrizionale, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

Nulla sarà invece riconosciuto al Concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

-        reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;

-        grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;

-        gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;

-        reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;

-        fallimento del Concessionario;

-        il non rispetto delle tariffe comunali deliberate;

-        altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

 

ARTICOLO 20

Recesso

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate ed il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del Concessionario nonché nei casi previsti al  precedente articolo 6.

 

ARTICOLO 21

Presa in consegna e restituzione impianto

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del Concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura ed un elenco comprendente i beni mobili inventariati dalla Circoscrizione e  lasciati all'interno della struttura utilizzabili dal Concessionario. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Vice Direzione Generale - Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti dell'immobile.

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature ed arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà della Città, entro tre mesi.

 

ARTICOLO 22

Rinnovo

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione 5 almeno 180 giorni prima della scadenza al fine di consentire l'espletamento dell'iter deliberativo entro la stessa data.

In fase di richiesta di rinnovo il Concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.

 

ARTICOLO 23

Cauzione definitiva

Relativamente alla gestione dell'impianto, in fase di stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il Concessionario dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del canone abbattuto moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione, tramite polizza fideiussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% nel caso in cui la concessione sia di durata superiore ai 10 anni.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal Concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ARTICOLO 24

Spese d'atto

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del Concessionario.

 

ARTICOLO 25

Fallimento e morte del gestore

Il Concessionario si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa. In caso di fallimento o amministrazione controllata del Concessionario, l'appalto si intende senz'altro revocato e la Civica Amministrazione provvederà a termini di legge. In caso di morte del Concessionario, è facoltà della Civica Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

 

ARTICOLO 26

Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il soggetto affidatario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il foro competente sarà quello di Torino.

 

ARTICOLO 27

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs. 196/2003. L'aggiudicatario si obbliga ad informare circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 5.