Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 13

2010 00213/009

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 FEBBRAIO 2010

 

(proposta dalla G.C. 19 gennaio 2010)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 44 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BONINO Gian Luigi - BUSSOLA Cristiano - CAROSSA Mario - GHIGLIA Agostino - MAURO Massimo - MORETTI Gabriele - SALTI Tiziana.

 

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI dr.ssa Carla.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 115 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA MODIFICA DELLE NORME URBANISTICO EDILIZIE DI ATTUAZIONE INERENTI LE AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. (AREE NORMATIVE IN, M2 ED MP). APPROVAZIONE.

 

       Proposta dell'Assessore Viano. 

 

       Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 28 luglio 2008 (mecc. 2006 01876/009), esecutiva in data 11 agosto 2008, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 115 al vigente P.R.G., concernente la modifica delle norme urbanistico edilizie di attuazione inerenti le aree per insediamenti produttivi.

       La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 29 agosto 2008 al 27 settembre 2008.

       Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 4 settembre 2008.

       A seguito delle predette pubblicazioni sono pervenute al Protocollo Generale cinque osservazioni presentate da GB Segnaletica S.p.A. di Giurintano Fulvio (Allegato 1), LU.CAR. di Storari Luciana e Banca Italease (Allegato 2), Associazione Nazionale Costruttori Edili (Allegato 3), GIMA S.a.s. di Mangiaracina Antonina (Allegato 4), nonchè un'osservazione da parte degli uffici del coordinamento Edilizia Privata (Allegato 5).

       Le sintesi delle predette osservazioni con relative controdeduzioni sono puntualmente illustrate nel documento allegato (Allegato 6) al presente provvedimento.

       Si precisa, inoltre, che all'articolo 15, comma 8 bis, relativamente alla tipologia a) produttivo manifatturiero-tradizionale, per mero errore materiale non è stata eliminata la prescrizione inerente la maggiore dotazione di parcheggi privati rispetto alla quantità minima prevista per legge, così come invece recepito al comma 5 bis dell'articolo 14 in fase di adozione del provvedimento. Si provvede pertanto ad eliminare la seguente prescrizione: "non inferiore a 0,4 mq/mq di S.L.P. in progetto e comunque in misura". 

       La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla Legge Regionale 41/1997, alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1072-49901-2008, ha espresso parere favorevole, in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1 agosto 2003 e con i progetti sovracomunali approvati.

       Nel dispositivo della predetta deliberazione vengono segnalate alcune incompletezze materiali derivanti dall'entrata in vigore della "Parte Seconda" del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", modificata dal D.Lgs 4/2008 in vigore dal 13 febbraio 2008.

       In particolare si chiede di valutare se le variazioni proposte dalla variante possono rientrare nei casi di esclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 ed in caso di valutazione negativa si suggerisce, prima dell'approvazione del Progetto Definitivo della variante, di adottare le opportune determinazioni volte a dichiarare l'assoggettabilità o la non assoggettabilità alla VAS della variante in parola.

       In relazione a quanto sopra si precisa che la deliberazione n. 12-8931 della Giunta Regionale del 9 giugno 2008 (D.G.R.), inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, prescrive che, nel caso di varianti parziali formate ed approvate ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., si proceda alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale, qualora la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti stesse, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa. 

       Il provvedimento di variante in oggetto è stato proposto, con deliberazione (mecc. 2006 01876/009), in data 9 marzo 2006, dalla Giunta al Consiglio Comunale che, in data 28 luglio 2008, lo ha adottato. Le norme introdotte dalla variante sono in salvaguardia, ai sensi dell'articolo 58 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., dal 28 luglio 2008; pertanto, in base alla citata deliberazione di Giunta Regionale, il presente provvedimento, avviato prima del 31 luglio 2007, data di entrata in vigore della parte II del D.Lgs n. 152/2006, può concludersi in conformità alla normativa previgente (articolo 20 Legge Regionale 40/1998).

       Si fa tuttavia presente che gli "Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica", di cui all'allegato 2 della citata D.G.R., in relazione alla necessità di "rendere proporzionato alla scala di riferimento territoriale ed al genere di strumento in oggetto il tipo di analisi ambientale da condurre e sottolineata la necessità di verificare l'assoggettabilità all'analisi di compatibilità ambientale in relazione alla sostanzialità delle modifiche ai piani approvati" individuano l'ambito di applicazione della VAS, specificando dettagliatamente i casi in cui deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione ambientale nonchè i casi in cui si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale. Vengono, inoltre, descritti i procedimenti che, per le loro caratteristiche, sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale, specificando che in tali casi le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare le motivazioni della mancata attivazione del processo valutativo. La D.G.R. esclude, di norma, dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

       La presente variante, di tipo normativo, prevede di ridurre l'indice di edificazione nelle aree a destinazione produttiva, per migliorare la sostenibilità insediativa e propone di differenziare la disciplina urbanistica in rapporto alle due distinte tipologie di intervento a destinazione produttiva (monopiano o pluripiano) con incremento della dotazione di parcheggi pubblici e privati, in particolare per quanto riguarda la tipologia pluripiano. Non è pertanto prevista la realizzazione di nuovi volumi, ma al contrario la potenzialità edificatoria delle aree produttive viene ridotta in via generale.

       Per quanto riguarda la previsione di consentire nelle aree normative M2 - Isolati o complessi di edifici a funzione mista con forte presenza di attività produttiva, negli edifici esistenti sui quali sia legittimamente insediata la destinazione d'uso residenziale (in contesti pertanto già edificati), l'incremento della Superficie Lorda di Pavimento (S.L.P.), fino ad un massimo del 50% di quella consolidata, si chiarisce che tale intervento è ammesso esclusivamente nel caso in cui vi sia ancora margine alla saturazione dell'indice, senza comportare quindi incrementi volumetrici non previsti dal P.R.G. vigente.

       La precisazione riferita alla opportunità di ammettere il recupero dei sottotetti esistenti a fini residenziali, ai sensi della Legge Regionale 21/1998 e s.m.i. per gli edifici di cui sopra, risponde alla volontà di un più ampio recepimento della normativa regionale, finalizzata a consentire esclusivamente una limitata estensione delle superfici utilizzabili al piano sottotetto, allo scopo di ridurre la creazione di nuovi volumi utilizzando quelli esistenti. Gli immobili interessati da tali interventi edilizi, salvo eventuali e rare eccezioni, ricadono all'interno del contesto edificato, classificato di categoria B) secondo il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

       Pertanto, come precedentemente relazionato, gli interventi proposti dalla presente variante non prevedono la realizzazione di nuovi volumi rispetto a quelli già ammessi dal P.R.G. vigente; anzi gli stessi volumi vengono ridotti a seguito della riduzione dell'indice di edificazione applicato alle aree con destinazione produttiva consolidata (aree normative M2, MP, IN).

       In particolare la variante riduce tale indice ad un valore di 1,35 mq SLP/mq ST per gli interventi in zone urbane consolidate per attività produttive (area normativa IN, che attualmente ha un indice fondiario pari a 2,00 mq SLP/mq ST); ad un valore di 1,35 mq SLP/mq ST per gli interventi in zone consolidate (aree normative M2 ed MP) con indice maggiore o uguale a 1,35 e ad un valore di 1 mq SLP/mq ST per gli interventi in zone (aree normative M2 ed MP) con indice minore di 1,35 (attualmente l'indice fondiario è pari a 1,35 mq/mq o maggiore ove consentito dalla zona normativa).

Tutto ciò premesso, in coerenza con le previsioni degli articoli 1 e 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., che fa divieto alla Pubblica Amministrazione di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze e sulla base di quanto disposto dalla nota del 15 ottobre 2009 a firma dell'Assessore all'Urbanistica, all'Edilizia Privata e Patrimonio e del Direttore della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, che attribuisce ai Settori Tecnici della Divisione la valutazione iniziale circa l'esclusione dal processo di VAS dei casi citati dalla D.G.R., si dichiara che la variante in argomento, formata ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 17 comma 7 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., non richiede l'attivazione del processo valutativo discendente dalla deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) del 9 giugno 2008, n. 12-8931, in quanto, richiamati i contenuti sopra descritti, meglio dettagliati nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, le modifiche introdotte rientrano nei casi di esclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) descritti nell'allegato II della citata D.G.R..

       Nell'ottica della tutela delle attività produttive e preso atto delle problematiche derivanti dalla mancata definizione dei titoli abilitativi per l'intervenuta adozione della variante n. 115 al P.R.G., si ritiene opportuno che le istanze in istruttoria alla data di adozione della variante e sottoposte alle misure di salvaguardia, vengano riesaminate con priorità secondo le disposizioni che verranno impartite con specifico atto interno.  

       Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

       Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

       Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

       Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

1)     di prendere atto che sono pervenute cinque osservazioni (all. 1-5 - nn.                    ) nel pubblico interesse in merito alla Variante Parziale n. 115 alle quali si è puntualmente controdedotto nel documento allegato al presente provvedimento (all. 6 - n.            );

2)     di prendere atto del parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia espresso con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1072 - 49901 2008 del 7 ottobre 2008 (all. 7 - n.             );

3)     di approvare la variante parziale n. 115 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono recepiscono quanto puntualmente indicato nell'allegato 6 nonché l'eliminazione dell'errore materiale indicato in narrativa (all. 8 - n.              ).

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

4)     di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

F.to Gilardi

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

F.to Virano

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Non partecipano al voto i Consiglieri Cantore Daniele, Cassano Luca, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Goffi Alberto, Ravello Roberto Sergio, Scanderebech Federica, Silvestrini Maria Teresa e Tronzano Andrea.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Vicepresidente Coppola Michele, i Consiglieri Angeleri Antonello, Ferraris Giovanni Maria, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Porcino Gaetano, Troiano Dario e Ventriglia Ferdinando.

 

Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.

 

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta con il seguente risultato:

 

                                   PRESENTI                                   26

Si astiene il Presidente Castronovo Giuseppe.

                                   ASTENUTI                             1

                                   VOTANTI                                   25

                                   VOTI FAVOREVOLI               25

                                   VOTI CONTRARI                    /

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Non partecipano al voto i Consiglieri Angeleri Antonello, Cassano Luca, Ferrante Antonio, Scanderebech Federica e Silvestrini Maria Teresa.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Vicepresidente Coppola Michele, i Consiglieri Ferraris Giovanni Maria, Goffi Alberto, Lonero Giuseppe, Ravello Roberto Sergio, Troiano Dario e Tronzano Andrea.

 

Esprimono voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Calgaro Marco, Cantore Daniele, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Lospinuso Rocco, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio, Ventriglia Ferdinando e Zanolini Carlo.

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

 

                                   PRESENTI E VOTANTI           32

                                   VOTI FAVOREVOLI               32

                                   VOTI CONTRARI                    /

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Piccolini

IL PRESIDENTE

Castronovo