Divisione Edilizia e Urbanistica                                                                                                                    n. ord. 155
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche                                                                                             2001 08733/09

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 NOVEMBRE 2001

(proposta dalla G.C. 26 ottobre 2001)

OGGETTO: SAN SALVARIO E BORGO DORA - INDIVIDUAZIONE AMBITI PER FORMAZIONE PIANI DI RECUPERO AI SENSI DELLA LEGGE N.457 DEL 5 AGOSTO 1978 – MODIFICA DELIBERAZIONE (MECC. 200102596/09) - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

L'art.27 della legge 457/78 prevede che i Comuni possano individuare, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si renda opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Nell'ambito delle zone di recupero possono altresì essere individuati gli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei Piani di Recupero.
Qualora le zone e gli ambiti assoggettati a piano di recupero non fossero stati individuati in sede di formazione dello strumento urbanistico generale, gli stessi possono essere determinati con deliberazione del Consiglio Comunale.
Con deliberazione in data 27 marzo 2001 (mecc. 200102596/09) il Consiglio Comunale ha approvato l'individuazione degli ambiti da assoggettare a Piano di Recupero di cui all'art.27 della legge 457/78, per alcuni isolati inseriti nei quartieri SAN SALVARIO e PORTA PALAZZO - BORGO DORA.
Secondo quanto disposto con tale deliberazione, nelle aree così individuate, il rilascio dei provvedimenti abilitativi, per interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, veniva subordinato alla formazione di Piani di Recupero ai sensi degli artt.27 e 28 della legge 457/78, e dell'art.41 bis della L.R. 56/77.
Si prevede, altresì, che in caso di inerzia delle proprietà, l'Amministrazione possa surrogarla predisponendo i Piani di Recupero.
La finalità essenziale della deliberazione in oggetto era, infatti, quella di promuovere in ogni modo il recupero di comparti urbani fortemente degradanti con effetti indotti spesso devastanti.
Preso atto che, a seguito di pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" dell'11/5/2001, durante il periodo di affissione del suindicato provvedimento all’Albo Pretorio dal 14/5/2001 al 12/6/2001, sono pervenute osservazioni, da parte di alcuni soggetti interessati, volte ad ottenere l’innalzamento della soglia di intervento per gli immobili individuati, in assenza del Piano di Recupero, al fine di consentire il rilascio di concessioni edilizie, richieste anteriormente al provvedimento in oggetto, per interventi che eccedono la manutenzione straordinaria e, in taluni casi, con modifiche di destinazione d’uso degli immobili interessati.
Considerato che occorre favorire tutte quelle azioni finalizzate al recupero degli edifici compresi negli ambiti di recupero individuato, procedendo ad un’inversione della dinamica di degrado presente sia nel quartiere SAN SALVARIO che in quello di PORTA PALAZZO - BORGO DORA.
Tenuto conto, inoltre, che l’avvio della riqualificazione di parte degli edifici, insistenti sulle predette zone, potrebbe essere di incentivo per altri operatori economici ad intervenire sui restanti immobili, si ritiene opportuno modificare la deliberazione (mecc. 200102596/09), con innalzamento della tipologia di intervento, oltre la quale il rilascio di concessione è subordinato alla formazione di Piani di Recupero.
Pertanto, per gli isolati individuati con la deliberazione suddetta, la nuova soglia di intervento fissata, ai sensi dell’art.13 c.3 punto d) della Legge Regionale n.56/1977 e s.m.i., è quella di ristrutturazione edilizia, anziché di manutenzione straordinaria.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge n. 457/78;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicato sul B.U.R. n.21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa:

1) di modificare la deliberazione (mecc. 200102596/09), con innalzamento della tipologia di intervento, oltre la quale il rilascio di concessione è subordinato alla formazione dei Piani di Recupero dalla "manutenzione straordinaria" alla "ristrutturazione edilizia";
2) di mantenere invariato il termine di presentazione dei Piani di Recupero, di iniziativa privata, da parte di almeno il 75% dei proprietari interessati, entro due anni dalla data del 27 marzo 2001, data di approvazione del provvedimento modificato e di mantenere il termine di tre anni dalla stessa data per l'approvazione di detto Piano. Decorso inutilmente il termine di cui al punto 2 per la presentazione dei Piani di recupero, l'Amministrazione potrà predisporre e approvare i relativi Piani di Recupero, intervenendo anche in via coattiva, in caso di inerzia dei privati, per garantire l'effettiva riqualificazione degli immobili individuati.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.