Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 160  
2001 08568/09

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 NOVEMBRE 2001

(proposta dalla G.C. 23 ottobre 2001)

OGGETTO: AMBITO 4.15 "CASTELLO DI LUCENTO" (PARTE) – VARIANTE PARZIALE N. 33 AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - CONTRODEDUZIONI - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 30 del Consiglio Comunale del 26 febbraio 2001 (mecc. 200100466/09), esecutiva in data 12 marzo 2001, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante parziale n. 33 al vigente P.R.G. relativa all’ ambito 4.15- "Castello di Lucento".

La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 15 marzo 2001 al 13 aprile 2001.

Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 13 del 28 marzo 2001.

Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute al Protocollo Generale osservazioni.

La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che, con deliberazione n. 380-93615/2001 (all. 2 - n. ) approvata dalla Giunta Provinciale nella seduta del 24/04/2001, ha espresso parere favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione 621-71253/1999 in data 28 aprile 1999.

Tuttavia, con deliberazione n. 379-93609/2001, approvata dalla Giunta Provinciale nella seduta del 24/04/2001, la Provincia di Torino, in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi, ha formulato le seguenti osservazioni:

"Il nuovo assetto dell’area di trasformazione a carattere industriale, introdotto dalla variante, che riduce drasticamente la parte indicata a verde pubblico per ridestinarla ad industria, appare peggiorativo sotto il profilo della sostenibilità ambientale rispetto a quello indicato nel P.R.G. vigente, che si è posto l’obiettivo di recuperare all’interno dell’area urbana il paesaggio fluviale e il verde dell’adiacente parco della Pellerina e del suo prolungamento a monte previsto dagli strumenti urbanistici di Collegno, Pianezza e Alpignano.

Si chiede, pertanto, di voler riconsiderare tale previsione, mantenendo le dimensioni del parco pubblico lungo la Dora come previsto dal P.R.G. vigente. In questo senso, si tenga presente che, in ogni caso, una fascia della profondità di 150 metri, a partire dal fiume, è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 490/1999 (ex vincolo "Galasso"). Come pure è opportuno che venga presa in seria considerazione - anche alla luce dei recenti eventi alluvionali dell’ottobre 2000 che hanno interessato la zona in oggetto - l’utilità che può derivare, ai fini di un corretto atteggiamento di prevenzione dagli eventi calamitosi, la realizzazione dell’area a parco così come individuata dal Piano vigente che, se allestita e plasmata con i dovuti accorgimenti tecnici, potrebbe costituire area di esondazione utile nelle emergenza di piena del fiume Dora.

Tale proposta, che riguarda l’assetto spaziale in prospettiva dell’ambito di trasformazione 4.15, appare non punitiva nei confronti delle attività industriali insediate, proprio in considerazione delle innovazioni normative introdotte con la variante in oggetto che, consentendo la "ristrutturazione edilizia", fino alla decisione di attivare la "trasformazione" dell’intero ambito 4.15, garantisce la permanenza e lo sviluppo di dette attività;

- si individua, inoltre, in luogo di un’area per servizi, e senza mediazione alcuna, una nuova concentrazione industriale, su area contigua all’isolato residenziale posto lungo la via Pianezza. Anche per tale proposta si chiede di mantenere la previsione del P.R.G. vigente;

- si fa presente che la nuova disciplina "transitoria" introdotta per la Z.U.T. 4.15, che consente interventi fino alla ristrutturazione edilizia su tutti i fabbricati esistenti, dovrebbe prevedere delle specifiche precisazioni che escludano da tali possibilità gli edifici di particolare interesse storico presenti nell’area (Castello di Lucento e pertinenze) e sottoposti dalle norme generali del P.R.G. a particolare tutela".

A tali osservazioni si controdeduce che l'obiettivo perseguito con la variante in oggetto è di confermare, disciplinandola opportunamente, la destinazione produttiva in atto per realizzare la condizione di "certezza" di compatibilità urbanistica necessaria ad attivare consistenti investimenti di adeguamento tecnologico e razionalizzazione del ciclo produttivo ritenuti essenziali al consolidamento e sviluppo, nel quadro di una sempre maggiore compatibilità ambientale, di un'attività produttiva avanzata di rilevante significato economico occupazionale.

Nel quadro di tale finalità ed in coerenza con la variante produttiva in corso di approvazione, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento sino al 20% della SLP esistente, individuando, peraltro, ulteriori prescrizioni quali fasce di rispetto, essenze arboree, viabilità, ecc..

La variante è stata formulata sulla base del modello insediativo della porzione di ambito posto a nord dell'insediamento Ilva, denominato Castello di Lucento Resider II, che prevede, in relazione alle esigenze espresse dal settore, la localizzazione di piccole e medie industrie aventi bassa densità fondiaria, con tipologie edilizie a 1-2 piani fuori terra e, inevitabilmente, minori superfici a servizi rispetto a quelle previste nel PRG.

Nella variante viene comunque fatta salva la fascia di rispetto fluviale ex art. 29 L.R. 56/77 di cui all'allegato n. 7 del P.R.G. vigente e viene garantita, a tutela dell'insediamento residenziale esistente della E27, una fascia di rispetto di almeno 70 mt. in ampliamento alle suddette fasce, le ulteriori quantità di servizi reperibili nell'ambito saranno collocate ad est e ad ovest dell'insediamento industriale previsto.

Per quanto concerne il problema connesso all'esondabilità dell'area, la Città ha recentemente preso atto, con deliberazione del 10 aprile 2001 (mecc. 200103270/09), degli studi geologici effettuati dai professionisti incaricati ed attualmente sono in corso gli approfondimenti volti all'individuazione delle prescrizioni e delle opere ritenute necessarie per consentire gli interventi previsti in tale ambito.

Tali prescrizioni saranno oggetto di una variante al PRG in corso di definizione da parte della Città.

La necessità, certamente condivisibile, di individuare delle aree di sfogo del fiume nelle aree libere con destinazione a parco, non pare proponibile per gli ambiti su cui insistono attualmente attività in atto e che si intendono tutelare.

Per quanto concerne l'area posta su via Pianezza interclusa tra il lotto residenziale esistente ad est e l'edificando edificio residenziale posto ad ovest, anche se nella variante sull'area è stata prevista una concentrazione edificatoria, con tale indicazione non si intendeva ammettere in caso di trasformazione la localizzazione di nuove attività produttive, bensì confermare la situazione esistente, pertanto si inserisce, per maggior chiarezza, nella scheda dell'ambito 4.15 Regina Margherita la seguente frase: "Nell'area prospettante via Pianezza, nel caso di trasformazione, non possono essere localizzate attività produttive".

Per quanto concerne gli edifici di interesse storico, si precisa che gli stessi sono stati individuati e classificati nelle Tavole n. 1 "Azzonamento - Aree normative e destinazioni d'uso", scala 1:5000 e n. 2, foglio 25, "Edifici di interesse storico", scala 1:2000, secondo gli indirizzi generali del Piano Regolatore, pertanto, anche se non richiamati esplicitamente nella scheda dell'ambito, gli interventi ammessi sono quelli relativi alla classe di appartenenza previsti all'art. 26 delle NUEA del PRG vigente.

Si ritiene comunque, per maggiore chiarezza, di inserire nella scheda dell'ambito 4.15 Regina Margherita, prima della nota, la seguente frase: "Gli interventi ammessi sugli edifici di particolare interesse storico individuati nelle Tavole di piano in scala 1:5000 "Azzonamento - Aree normative e destinazioni d'uso" e nelle specifiche Tavole in scala 1:2000 sono quelli disciplinati nell'art. 26 delle NUEA.

Si può, pertanto, procedere all'approvazione definitiva della variante, ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1) di approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Provincia (all. 1 - n.     ), riportate in narrativa;

2) di approvare definitivamente, modificandola parzialmente in accoglimento delle osservazioni presentate, la variante parziale n. 33 al vigente P.R.G. ai sensi dell’art.17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Si dà atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi di cui alla deliberazione n. 30 di adozione del Consiglio Comunale del 26 febbraio 2001 (mecc. 200100466/09), esecutiva in data 12 marzo 2001, integrati dalle modifiche apportate a seguito del presente provvedimento (all. 1 ter - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del voto espresso a maggioranza il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.