Divisione Economia e Sviluppo
Settore Attività Economiche Produttive e di Servizio

n. ord. 176
2001 08115/16

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 DICEMBRE 2001
(proposta dalla G.C. 9 ottobre 2001)
modificata con deliberazione C.C. n. 37 (mecc. 2003 07429/017) del 22 marzo 2004

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NELLE QUALI È VIETATO L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE PER MOTIVI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, AMBIENTALE, DI VIABILITÀ, IGIENICO SANITARIO O PER ALTRI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE (ART. 28 COMMA 16 D. LGS. 114/98 – ART. 10 COMMI 4 E 5 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE PIEMONTE 1.3.2000 N. 626-3799).

Proposta dell'Assessore Tessore.

La disciplina normativa, con cui era regolamentata l'attività di vendita al dettaglio su area pubblica, la Legge 112/91 e s.m.i ed il D.M. 4.6.1993 n. 248, conferiva al Sindaco il compito di delimitare le aree sulle quali interdire l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante per ragioni di polizia stradale, igienico sanitarie o altri motivi di pubblico interesse (art. 3 comma 2 L. 112/91) o per la tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale individuate nei Regolamenti di Polizia Urbana o con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali (art. 3 comma 13 L.112/91).

In attuazione delle suddette disposizioni è stata emessa l'ordinanza n. 1995 del 11.12.1995 e il Regolamento di Polizia Urbana art. 14, con cui sono state individuate le aree sulle quali l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante esercitata sia dai titolari di autorizzazione, di cui all'art. 1 comma 2 lettera c L. 112/91, sia dai titolari di autorizzazioni per la vendita dei prodotti dei propri fondi, di cui alla Legge 9.2.1963, n. 59, è interdetta.

La L. 112/91 ed il D.M. 4.6.1993 n. 248 sono stati abrogati dal D.Lgs. 114/98, tuttavia l'ordinanza n. 1995 dell’11.12.1995 e il Regolamento di Polizia Urbana art. 14, sono applicabili ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello stesso Decreto, fino all'emanazione da parte delle Regioni e dei Comuni delle disposizioni attuative della legge di riforma.

Il Consiglio della Regione Piemonte, a tal riguardo, ha approvato, con deliberazione del 1.3.2000 n. 626-3799, gli indirizzi regionali per la programmazione su area pubblica in attuazione dell'art. 28 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 114 ed ha disposto, all'art. 10 commi 4 e 5, che il Comune, con apposito atto di Consiglio, deliberi l'individuazione e la delimitazione degli spazi delle aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio itinerante per motivi di carattere igienico sanitario, di viabilità, di polizia stradale, di sicurezza, per gravi motivi di pubblico interesse nonché per il rispetto delle limitazioni e divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, secondo i criteri previsti dall'art. 11 comma 2 della stessa deliberazione; inoltre, in data 2.4.2001 la Giunta della Regione Piemonte con deliberazione n. 322642 ha approvato i criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative dell'attività di vendita su area pubblica, prevedendo tra l'altro, al capo 3 sez. I art. 3, che gli operatori che esercitano il commercio in forma itinerante possono effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, non superiore ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno metri 500, fatto salvo il caso delle aree eventualmente previste dal Comune per la sosta prolungata o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

Si deve pertanto ritenere possibile procedere alla delimitazione delle aree cui l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante può essere interdetta, atteso che la Regione Piemonte ha compiutamente dato esecuzione alle prescrizioni di cui all'art. 28 D. Lgs. 114/98.

Tenendo conto dell'attività istruttoria eseguita per l'ordinanza 1995 dell’11.12.1995, si recepisce che:
-  per motivi di polizia stradale, dev'essere vietato posizionare le strutture di vendita in spazi nei quali il parcheggio o la sosta sono vietati, secondo le disposizioni delle norme del codice della strada, o posizionare le strutture sui sedimi stradali sui quali sussistono rilevanti problemi di viabilità e scarsità di parcheggi;
- per quanto riguarda i motivi di carattere igienico sanitario, ferme restando le disposizioni vigenti in materia, dev'essere interdetto l'esercizio dell'attività in aree non asfaltate o non dotate di pavimentazione impermeabile, o comunque in prossimità di fonti di polverosità (scavi, cantieri, ecc.) o di esalazioni dannose agli alimenti esposti o tali da impartire odori sgradevoli; inoltre i mezzi non possono sostare a distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici o a metri 200 dai rifiuti;
-  per la tutela degli altri interessi quali la quiete pubblica ed il decoro urbano dev'essere interdetto l'esercizio dell'attività nelle immediate vicinanze dei cimiteri, degli ospedali e degli altri luoghi di cura nonché sulle aree circostanti luoghi di culto e le scuole.

In riferimento alle ragioni di interesse storico, artistico, archeologico ed ambientale si recepiscono i divieti indicati nell'art. 14 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 aprile 1996 (mecc. 9510124/17), esecutiva dal 26 aprile 1996, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 febbraio 1999 (mecc. 9811244/17), esecutiva dal 29 marzo 1999, nonché quelli previsti dalla suddetta ordinanza del Sindaco n. 1995 dell’11.12.1995 atteso che le zone delimitate nei suddetti provvedimenti sono conformi ai criteri indicati nella deliberazione del Consiglio della Regione Piemonte n. 626-3799 dell’1.3.2000 art. 11 comma 2.

Il Corpo di Polizia Municipale, in relazione alle specifiche conoscenze delle problematiche in materia di controllo sulle attività commerciali e di viabilità o di scarsità di parcheggi ed intensità del traffico del territorio cittadino, con nota del 13 luglio 2001 ha espresso parere favorevole in merito alla delimitazione delle aree indicate nel presente atto.

E' opportuno infine interdire, per ragioni di viabilità, l'attività di vendita in forma itinerante anche sulle zone del territorio urbano ove saranno realizzate le strutture per le Olimpiadi di Torino 2006, in quanto l'esecuzione degli interventi programmati comporterà l'impiego di mezzi e attrezzature di notevole ingombro.

Tutto ciò premesso;

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 44 del regolamento comunale sul Decentramento la presente proposta deliberativa è stata anche inviata, per l'acquisizione dei pareri, alle Circoscrizioni I-X.

Le Circoscrizioni I, III e X hanno espresso parere favorevole (all. 1-2-3 - nn. ).

La Circoscrizione VI ha espresso parere favorevole con una proposta di emendamento consistente nell'inserimento fra le aree interdette di piazza Bottesini (all. 4 - n. ).

La Circoscrizione VII ha espresso parere favorevole con una proposta di emendamento consistente nell'inserimento fra le aree interdette di via San Pietro in Vincoli, Via Napione e tutto il quadrilatero compreso fra corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, via Cigna e i Lungo Dora (all. 5 - n. ).

La Circoscrizione VIII ha inviato parere negativo espresso dalla Giunta Circoscrizionale non sottoposto per motivi tecnici al Consiglio Circoscrizionale (all. 6 - n. ).

La Circoscrizione IX non ha espresso parere, tuttavia ha fatto pervenire una precisazione in cui si specifica che in via Passo Buole insiste il parco denominato Giuseppe di Vittorio e non invece il Parco Millefonti (all. 7 - n. ).

La Circoscrizione II ha chiesto una proroga che non è stata accolta.

Le Circoscrizioni IV e V non hanno espresso parere;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1) di approvare per i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nonché per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, autorizzati alla vendita dei propri prodotti a norma della Legge 9/02/1963, n. 59, nell’esercizio dell’attività su aree pubbliche in forma itinerante, le seguenti limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario, di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale, di viabilità o per altri motivi di pubblico interesse:

a) E’ vietato posizionare o sostare i mezzi o le attrezzature di vendita in spazi nei quali il parcheggio o la sosta sono vietati in applicazione delle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione; nelle aree dove la sosta è consentita, dovranno comunque essere osservate le limitazioni e regolamentazioni esistenti quali il pagamento della sosta o l’apposizione del disco orario;

b) E' vietata attività di vendita in forma itinerante nelle zone indicate nell'art. 14 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 aprile 1996 (mecc. 9510124/17), esecutiva dal 26 aprile 1996, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 febbraio 1999 (mecc. 9811244/17), esecutiva dal 29 marzo 1999;

c) Il commercio itinerante di prodotti alimentari in recipienti non sigillati, fermo restando il rispetto delle norme sulle attrezzature e sui mezzi adibiti alla vendita e sulla necessità di allacciamento idrico ed elettrico in relazione ai prodotti posti in vendita, non potrà avvenire con sosta in aree non asfaltate o non dotate di pavimentazione impermeabile, o comunque in prossimità di fonti di polverosità (scavi, cantieri, ecc.) o di esalazioni dannose agli alimenti esposti o tali da impartire odori sgradevoli; inoltre i mezzi non potranno sostare a distanza inferiore a metri 100 da servizi igienici e a metri 200 da eventuali depositi di rifiuti;

d) A tutela degli altri motivi di pubblico interesse quali la quiete e il decoro urbano, sono vietate le attività di vendita itinerante in tutte le aree circostanti i cimiteri, gli ospedali, e tutti gli altri luoghi di cura, le scuole materne, elementari e medie, le chiese ed altri luoghi di culto, fino ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro delle strutture medesime;

e) Sulle zone ove sia consentita l'attività di vendita in forma itinerante, le soste devono essere effettuate per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiore ad un'ora di permanenza nel medesimo punto con l'obbligo di spostamento di almeno metri 500, fatto salvo il caso delle aree che eventualmente saranno individuate per la sosta prolungata.

f) Sulla zona che sarà interessata dagli interventi urbanistico-edilizi per la realizzazione delle strutture di Torino 2006, delimitata dalle seguenti vie: P.zza Polonia, C.so Unità d'Italia, C.so Maroncelli, C.so Caio Plinio, Via C. Bossoli, Via Pio VII, C.so Giambone, C.so Unione Sovietica, P.le S. Gabriele di Gorizia, Via Filadelfia, C.so G. Agnelli, C.so IV Novembre, C.so Montelungo, P.le Costantino Il Grande, C.so Lepanto, C.so Bramante, C.so Dogliotti. Altresì la zona delimitata da C.so Tazzoli, C.so Siracusa, P.zza Giovanni XXIII, Via Carlo del Prete, Via D'Arborea.

g) Nelle seguenti vie o piazze nelle quali vi sono rilevanti problemi di viabilità e di scarsità di parcheggi, e/o vi sono rilevanti motivi di pubblico interesse da tutelare, in particolare quelli di interesse storico o artistico:

CIRCOSCRIZIONE 1 :

 

- Piazza San Secondo, Via San Secondo (da Via Montevecchio a Via Pastrengo), Via Legnano (da Corso Re Umberto a Via Sacchi), Via Gioberti (da Via Montevecchio a Via Pastrengo), Via Camerana (da Via Montevecchio);

 

- Via Sacchi (fino a Corso Sommeiller);

- Corso Sommeiller (da Via Sacchi a Corso Re Umberto);

- Corso Stati Uniti;

- Corso Re Umberto (fino a Corso De Nicola);

- Corso Galileo Ferraris (fino a Corso Rosselli);

CIRCOSCRIZIONE 2 :

 

- Via Baltimora (da Via Forno Canavese a Corso Siracusa), Via Castelgomberto (da Corso Sebastopoli a Via Filadelfia);

- Via Nitti, Via Rubino (da Via Gaidano a Corso Salvemini);

- Corso Sebastopoli, lato numeri civici pari, (da Corso IV Novembre a Via Gradisca), -Corso Sebastopoli, lato numeri civici dispari, (da Corso Agnelli a Via Gradisca), Via Vernazza, Via Castagnevizza, Via Cadorna, Via Fieramosca, Via Castelnuovo delle Lanze, Via Tripoli (da Via Baltimora a Piazza Santa Rita da Cascia), Corso IV Novembre (da Via Vernazza a Corso Sebastopoli), Corso Agnelli (da Corso Sebastopoli a Via Baltimora), Corso Orbassano (da Piazza Santa Rita da Cascia a Via Baltimora), Piazza Santa Rita da Cascia;

- Via Don Grioli, Via Don Grazioli (fino a Via Agricola), Via Zambelli, Piazza D.L. Bianco, Via Dandolo (fino a Corso Siracusa), Via Vicarelli, Via De Canal (fino a Via San Remo);

- Parco Rignon;

CIRCOSCRIZIONE 3 :

 

- Corso Brunelleschi (da Corso Francia a Via della Robbia) compresi interni, Via Bena, Via Thermignon, Via Vandalino (fino a Via Fidia), Via Bardonecchia (da Via Trecate), Corso Peschiera (da Via Trecate), Corso Francia (da Via Fidia a Corso Brunelleschi);

- Via di Nanni (da Piazza Sabotino), Via San Bernardino (fino a Corso Racconigi), Via Chiomonte (fino a Via Martiniana), Via Carrù (fino a Via Martiniana), Via Volvera (da Via Villarbasse a Via Pollenzo), Via Muriaglio (da Via Villarbasse a via Pollenzo), Via Martiniana;

- Piazza Martini, Via Duchessa Jolanda (da Via Collegno a Via Beaumont), Via Susa (da Via Collegno a Via Beaumont), Via Palmieri (da Via Avigliana a Via Vassalli Eandi), Via Bagetti (da Via Vassalli Eandi a Piazza Martini), Via Principi d’Acaja (da Via Avigliana a Via Vassalli Eandi);

- Via Don Michele Rua (da Via Vandalino a Via Adamello), Via Val Lagarina (da Via Germonio a Via Chanouz), Via Vandalino (da Via Germonio a Via Chanoux);

- Corso Racconigi (da Piazza Robilant a Corso Vittorio Emanule II), Via Foresto (da Corso Racconigi a Via Revello), Via Bardonecchia (da Via Brunetta a Corso Racconigi), Via Monginevro (da Via Pagno a Via Staffarda), Via Envie, Corso Peschiera (da Via Cenischia a Via Verzuolo), Via Perrero (da Via Verzuolo), Via Azzi (fino a Via Pragelato), Via Luserna di Rorà (da Via Verzuolo), Via Frassineto (fino a Via Pragelato), Via Vigone (da Via Revello), Via Prali, Via Moretta (da Via Revello), Via Frejus (da Via Revello a Via Bussoleno), Via Brunetta, Via Chianocco, Via Pollenzo (da Via Reano a Via Carrù);

- Corso Francia;

- Largo Francia;

CIRCOSCRIZIONE 4 :

 

- Piazza Barcellona, Via Capellina, Via Vagnone (da Via San Donato), Via Pinelli (da -Via Galvani a Via Sobrero), Via Principessa Clotilde (da Via Galvani a Via Sobrero);

- Piazza Campanella, Via Pianceri, Via Nicomede Bianchi (da interno 61 a Via C. Capelli), Via Exilles (da Via Crevacuore a Piazza Campanella);

- Corso Svizzera (da Piazza Perotti a Via G. Medici), Piazza Perotti, Via M. Lessona (da Corso Lecce a Piazza Moncenisio), Via Cibrario (da Corso Lecce a Piazza Moncenisio), Piazza Moncenisio, Via Musinè, Via Balme (da Via San Rocchetto a Corso Lecce), Via N. Fabrizi (da Via San Rocchetto a Corso Lecce), Piazza Risorgimento, Via Buronzo, Via Bianzè (da Via Rosta a Corso Svizzera), Via G. Medici (da Via Digione a Corso Lecce), Via Roasio, Via Carisio, Via Digione (da Via G. Medici a Via N. Fabrizi), Via Locana, Via Fiano, Via Corio e Via Rivara (fino a Via Cibrario);

- Corso Regina Margherita (fino a Corso Tassoni);

- Corso Francia (fino a Piazza Massaua);

- Largo Francia;

- Parco della Tesoriera;

CIRCOSCRIZIONE 5 :

 

- Corso Cincinnato (tra Via Val della Torre a Corso Toscana), Via Val della Torre (tra Via Parenzo e Via Terraneo), Corso Toscana (tra Via Parenzo e l’interno 131);

- Piazza della Vittoria, Via della Vittoria (da Via Boccardo), Via Vibò (da Piazza Chiesa della Salute a Via Roccavione), Piazza Chiesa della Salute, Piazzale Allievo, Via Villar (da Piazza Chiesa della Salute a Via Roccavione);

- Corso Grande Torino, Via Druento (da Strada Altessano a Via Traves), Strada Altessano (da Corso Grosseto a Via Druento), Corso Grosseto (da Strada Altessano a Corso Grande Torino), Corso Ferrara (da Corso Grande Torino a Via Traves);

CIRCOSCRIZIONE 6 :

 

- Piazza Crispi, controviale di Corso Novara (tra Corso G. Cesare e Piazza Crispi);

- Via Foroni, Corso Palermo (tra Via Malone e Via Feletto), Via Monte Rosa (tra Via Feletto e Via Malone), Via Montanaro (fino a Via Feletto), Via Santhià (fino a Via Feletto), Via Crescentino (fino a Via Scarlatti), Via Sesia (tra Corso Palermo e Piazza Bottesini), Via Scarlatti (fino a Via Crescentino);

- Via Porpora (fino a Corso G. Cesare), Via Arborio (da Via Roppolo a Via Boccherini), Via San Germano, Via Valdengo (fino a Via Roppolo); Via Boccherini (fino a Corso Vercelli); l'area compresa tra Via Bologna, Via Gottardo e la strada interna di collegamento fra le medesime;

- Piazza Derna;

- Piazza Rebaudengo;

- Piazza Respighi;

- Piazza Bottesini;

CIRCOSCRIZIONE 7 :

 

- Corso Casale (tra Via Casalborgone e Corso Gabetti), Piazza Borromini, Corso Gabetti, Via Cinzano, Via Castelnuovo, Via Bardassano, Piazza Gozzano;

- Piazza della Repubblica, Piazza Don Albera, Corso Regina Margherita (da Corso XI Febbraio a Via Cigna), Via Cottolengo (da Via Ariosto a Piazza della Repubblica), Via Cagliero, Via Lanino, Via Mameli, Via Borgo Dora, Piazza Borgo Dora, Lungo Dora Agrigento, Via Priocca, Via Fiochetto (fino a Corso XI Febbraio), Via Andreis, Via San Simone;

- Piazza Santa Giulia, Via Santa Giulia (da Via Guastalla a Via Bava), Via C. Balbo (da Via Guastalla a Via Bava), Via Buniva (da Via S. Giulia a Corso Regina Margherita); Via Giulia di Barolo (da Piazza Santa Giulia a Corso Regina Margherita), Via Vanchiglia (da Via Santa Giulia a Corso Regina Margherita), controviale sud di Corso Regina Margherita (da Via Guastalla a Via Bava);

- Corso Chieti da Piazza Enrico Toti a Corso Belgio (su banchina rialzata);

- Lungo Po Machiavelli;

- Lungo Po Antonelli;

- Zona a destra del Po (fino ai confini comunali) esclusa l’area delimitata da: Piazza Gran Madre, Via Villa della Regina, Via Molino Colombini, Corso Q. Sella, Piazza Cavalcanti, Via Lomellina, Via Castiglione, Corso Casale, Via Monferrato;

CIRCOSCRIZIONE 8 :

 

- Piazza Nizza, Via Calvo, Via Buonarroti (fino a Via Saluzzo), Via Donizetti (fino a Via Saluzzo);

- Via Nizza, fino a Piazza Nizza;

- Via Madama Cristina (da Via Pellico a Via San Pio V), Piazza Madama Cristina, Via Galliari (da Via Principe Tommaso a Corso Massimo d’Azeglio), Via Berthollet (da Via Principe Tommaso a Via Ormea);

- Zona a destra del Po (fino ai confini comunali);

- Zona tra le seguenti vie (comprese): fiume Po, Corso Spezia, Via Genova, Corso Bramante, Corso Massimo d’Azeglio, Via San Pio V, Via Nizza, Corso Vittorio Emanuele II, fiume Po;

CIRCOSCRIZIONE 9 :

 

- Via Thonon,

- Piazza Bengasi, Via O. Vigliani (da Via Villa a Piazza Bengasi), Via Villa;

- Piazza Guala, Via Piobesi;

- Zona compresa fra i seguenti limiti: Via Ventimiglia, confine cirscoscrizione 8, confine con Moncalieri;

- Parco Giuseppe di Vittorio;

CIRCOSCRIZIONE 10 :

 

- Via Pavese, Corso Unione Sovietica (da Via Farinelli a Via Barbera), Via Togliatti.

Si dà atto che in base all’art. 29 comma 2 del D. Lgs. 114/98 chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui all’articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 1.000.000 (euro 516,46) a Lire 6.000.000 (euro 2.582,28).

In caso di particolare gravità o di recidiva verrà disposta la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta (art. 29 comma 3 D. Lgs. 114/98). Gli orari delle attività di vendita su area pubblica in forma itinerante saranno definiti con apposito atto sulla base dei criteri approvati dalla Giunta della Regione Piemonte con deliberazione 32-2642 del 2 aprile2001.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in considerazione dell’urgenza di predisporre idonei atti che consentano di vietare l’esercizio dell’attività di vendita in forma itinerante nelle zone di interesse artistico, storico e archeologico.