Divisione Edilizia e Urbanistica                                                                                                                   n. ord. 139
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche                                                                                             2001 07176/09

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 OTTOBRE 2001

(proposta dalla G.C. 4 settembre 2001)

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE N. 2 - VARIANTE PARZIALE N. 45 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE GLI IMMOBILI UBICATI TRA CORSO GALILEO FERRARIS E CORSO SEBASTOPOLI - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 86 del Consiglio Comunale del 27 marzo 2001 (mecc. 200102579/09), esecutiva in data 14 aprile 2001, è stata adottata, ai sensi dell' art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante parziale n. 45 al vigente P.R.G., relativa agli immobili ubicati tra Corso Galileo Ferraris e Corso Sebastopoli.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 14 maggio al 12 giugno 2001.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 21 del 23 maggio 2001.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con nota n.143525 del 25 giugno 2001, ha comunicato di non aver deliberato e che, pertanto, il parere è da intendersi favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999 (all. 1 - n.               ).
Si può, pertanto, procedere all’approvazione definitiva della variante parziale n. 45 al P.R.G., ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere atto che, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse in merito alla variante parziale n. 45;
2) di approvare la variante parziale n. 45 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 86 del 27 marzo 2001 (mecc. 200102579/09), esecutiva in data 14 aprile 2001.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.