Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 124
2001 05822/09

CITTA’ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 LUGLIO 2001
(proposta dalla G.C. 10 luglio 2001)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "SUPERGA" MODIFICAZIONI ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA - RATIFICA.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il Programma di Riqualificazione Urbana denominato "SUPERGA" (ex art. 2 comma 2 Legge 179/92) prevede la riqualificazione urbana di un'area industriale posta in prossimità della zona urbana di trasformazione "SPINA 3", collocata tra Via Verolengo, Via Assisi, Via Luini e Via Orvieto.

Il Programma è stato approvato mediante accordo di programma, sottoscritto in data 15 maggio 1998 tra il Ministero dei LL.PP., la Città di Torino e la Regione Piemonte, ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 12 giugno 1998 (mecc. 9804152/09), adottato con D.P.G.R. n. 45/1998 del 23 luglio 1998 e pubblicato sul B.U.R n. 31 del 05/08/1998.

L'accordo di programma ha prodotto, tra l'altro, la variazione urbanistica di un'area industriale destinata alla rilocalizzazione dell'attività insediata, consentendo la riqualificazione complessiva dell'ambito, attraverso la modifica dell'area normativa da "Zona urbana consolidata per attività produttive - IN" in due aree distinte con diversa destinazione urbanistica:
- la prima in "Zona urbana residenziale mista" area normativa "MP" a destinazione misto produttivo, con indice i=1,35 mq/mq;
- la seconda classificata "Zona urbana di trasformazione" come nuovo ambito denominato "5.21 Superga 1".

I contenuti del PRIU approvati con l'accordo di programma si possono così sintetizzare:

Sotto il profilo attuativo del PRIU, l'accordo di programma come sopra adottato ha sostituito formalmente il rilascio di concessione edilizia in capo alla Superga SpA, relativa alla realizzazione di tre edifici a prevalente destinazione residenziale, per una SLP complessiva pari a mq. 21.065.

La Città di Torino e la Soc. Superga S.p.A. hanno stipulato la convenzione attuativa del Programma con atto rogito Notaio Anzalone in data 16 giugno 1998 (rep. n. 110210/9821, registrato a Torino il 3 luglio 1998 al n. 12230 vol. 1A.).

Successivamente, la Soc. Superga S.p.A. ha ceduto la proprietà di parte delle aree oggetto del Programma per una superficie pari a mq. 26.417 alla Sarfys s.r.l. che è subentrata nei relativi diritti e obblighi, con atto rogito Notaio Anzalone in data 25 giugno 1998 (rep. n. 110560/9889, registrato a Torino il 10 luglio 1998 al n. 18758) e con atto rogito Notaio Anzalone in data 13 ottobre 1998 ( rep. n. 114142/10207 registrato a Torino in data 30 ottobre 1998 al n. 18592) la soc. Sarfys s.r.l. ha ceduto gratuitamente alla Città di Torino le aree destinate a servizi pubblici del Programma per una superficie pari a mq. 15.083.

Con atto rogito Notaio Anzalone in data 14 ottobre 1998 (rep. n. 114185/10212 registrato a Torino in data 30 ottobre 1998 al n. 18592) la soc. Sarfys s.r.l. e la Città di Torino hanno convenuto l'assoggettamento all'uso pubblico di aree destinate a servizi pubblici del Programma per una superficie pari a mq. 2.061.

Successivamente alla stipula dell'accordo di programma si è prospettata per la Città l'opportunità di acquisire gli immobili (di proprietà del soggetto proponente il PRIU) compresi nel programma e non interessati dalle concessioni edilizie rilasciate in sede di accordo di programma, da destinare a servizi pubblici.

In tal senso, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 giugno 1998 (mecc. 9804668/08) la Città ha preso atto di un impegno unilaterale di cessione proposto dalla Superga Spa, relativo agli immobili localizzati su Via Verolengo e costituiti da un edificio a 2 e a 3 piani fuori terra per complessivi mq. 3.227 di SLP, entrostante ad un'area della superficie di mq. 5.362.

L'opportunità offerta alla Città di acquisire tali immobili risponde pienamente alla possibilità di dotare la zona di nuove strutture pubbliche in grado di soddisfare una forte richiesta di servizi sociali e sanitari (poliambulatori, ecc.). La Città ha approvato l'acquisto degli immobili descritti con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 novembre 1998 (mecc. 9808719/08), perfezionato con atto pubblico in data 30.12.1998, registrato e trascritto il 14 gennaio 1999.

Per effetto della Variante al PRG vigente, assentita a seguito del DPGR n. 45/98 del 23 luglio 1998, di adozione dell'accordo di programma relativo al PRIU "ambito Superga", pubblicato sul BUR n. 31 del 5/8/98, gli immobili di cui sopra acquisiti dalla Città costituiscono parte dell'area destinata a "Zona urbana residenziale mista" - area normativa "M.P." a destinazione misto produttivo, con indice i=1,35 mq/mq.

Con nota in data 20 novembre 1998 la Città ha manifestato al soggetto attuatore la volontà di conservare un edificio da demolire, localizzato per gran parte in area normativa MP e in parte in ZUT, con accesso da Via Orvieto 57, compreso nelle aree a servizi.

Per conseguire gli obiettivi sopra illustrati, si rende necessario adeguare le previsioni del PRIU in linea urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8, della L.U.R.

Con provvedimento del Sindaco della Città di Torino 13 marzo 2001 è stata indetta la conferenza di servizi per la conclusione dell'accordo di programma tra i rappresentanti legali della Città di Torino, della Regione Piemonte, del Ministero dei Lavori Pubblici, della Provincia di Torino e della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici per il Piemonte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, avente ad oggetto la modificazione del programma di riqualificazione urbana denominato "Superga".

Le modificazioni del programma hanno ad oggetto: l’adeguamento dell’area normativa MP (misto produttiva), ai sensi della legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 17, comma 8, mediante una diversa distribuzione delle aree a servizi e delle destinazioni d’uso compatibili con l’area MP, nonché la destinazione a servizi pubblici di due edifici di proprietà comunale localizzati all’interno dell’area normativa MP, di cui uno in parte localizzato anche all’interno della Zona urbana di trasformazione Z.U.T. Ambito 5.2.1. Superga; correzione della superficie territoriale dell'area normativa MP per effetto di una puntuale definizione delle superfici catastali e reali, ferma restando la superficie fondiaria di 8.166 mq e la SLP di 21.065 mq dell'intervento oggetto di concessione edilizia rilasciata in sede di accordo di programma; la modificazione della Relazione Illustrativa, di alcune tavole progettuali e delle Norme Tecniche di Attuazione del Progetto urbanistico definitivo; nuovi progetti preliminari delle opere pubbliche relative ai due edifici di proprietà comunale da destinare a servizi pubblici (Palazzina di via Verolengo e Magazzino deposito di via Orvieto); nuovo progetto preliminare delle opere di urbanizzazione; integrazione e modifica delle schede relative alle opere pubbliche del Programma; modifica del Piano finanziario del Programma; modifica del cronoprogramma degli interventi pubblici e privati del Programma; modifica della convenzione tra la Città e i soggetti attuatori.

Gli adeguamenti di cui all'art. 17, comma 8 della L.U.R. sono stati introdotti nelle Norme Tecniche di Attuazione, nelle tavole n. 3 "Destinazioni d'uso" e n. 5 "Progetto - Regole edilizie e urbanistiche" del Progetto Urbanistico Definitivo.

La comunicazione di avvio del procedimento è stata depositata all’albo pretorio della Città di Torino a far data dal 22 marzo 2001, pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 2001, nonché notificata singolarmente ai soggetti direttamente interessati.

Con la Conferenza di Servizi del 26 aprile 2001 è stato approvato il testo definitivo dell’accordo ed i rappresentanti delle amministrazioni intervenute hanno espresso il proprio assenso alle modificazioni al programma "Superga".

Il privato soggetto attuatore ha sottoscritto atto unilaterale d'obbligo con il quale si è impegnato a stipulare, nei tempi con le modalità fissati dal presente Accordo di Programma, lo schema di convenzione avente ad oggetto le modificazioni alla convenzione già stipulata con la Città di Torino, conseguenti alle modificazioni dell’accordo originario, dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto, senza alcuna eccezione o riserva.

In data 27 giugno 2001 è stato firmato tra il Ministero dei LL.PP., la Regione Piemonte ed il Comune di Torino l’acccordo di programma di modificazione al Programma di Riqualificazione Urbana "Superga" , che deve essere ratificato dal Consiglio Comunale, pena decadenza, entro 30 giorni.

Viene dato atto che, trattandosi di ratifica di accordo di programma, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica.

Preso atto che la Circoscrizione n. 5, alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 23 luglio 2001 (n. mecc. 01-06425/88) ha espresso parere favorevole con alcune eccezioni che non possono essere accolte in questa sede in quanto trattasi di provvedimento di ratifica di accordo di programma. Le osservazioni presentate, tuttavia, saranno oggetto di attenta valutazione in sede di progettazione delle opere pubbliche da realizzarsi nell'ambito del Programma di Riqualificazione.

Con voti unanimi, espressi in forma palese

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) di ratificare, ai sensi del 5° comma dell'art. 34 il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la modificazione all’Accordo di Programma (all. 1 - n. ) per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana "Superga" sottoscritta tra il Ministero dei LL.PP., la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, in data 27 giugno 2001, con i relativi allegati che ne fanno parte integrante.
L’elenco completo degli allegati all’Accordo di Programma è contenuto nell’Accordo stesso;

2) di prendere atto che l'accordo, adottato con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, determina le variazioni urbanistiche al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.U.R., come descritte in narrativa e in dettaglio negli allegati del progetto urbanistico definitivo, e precisamente alla Tav. 3 Destinazioni d'uso, alla Tav. 5 Progetto - Regole edilizie e urbanistiche e nelle Norme tecniche di attuazione.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.