Divisione Ambiente e Mobilità Settore Parcheggi

2001 02455/06    

 

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 MARZO 2001

(proposta dalla G.C. 16 marzo 2001)

OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN VIA CAMPIGLIA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - CONCESSIONE ALLA SOC. COOP. SOSPELLO BOX A R. L. _ APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico.

    La Legge 24 marzo 1989 n. 122 e s.m.i., all'art. 9, comma 4, dà la facoltà ai Comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società, anche cooperative, costituite tra gli stessi, di prevedere nell'ambito del P.U.P.- Programma Urbano dei Parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.
    Con deliberazione n. 315 del Consiglio Comunale del 18 settembre 1995 (mecc. 9505526/06) esecutiva dal 13 ottobre 1995, è stata approvata l'indizione del bando pubblico per la presentazione delle domande intese ad ottenere la concessione del diritto di superficie su spazi od aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, per la realizzazione di parcheggi ad uso privato a cura e spese dei privati, da parte di quei privati cittadini interessati o società, anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, ai sensi dell'art. 9 - comma 4 - della Legge n. 122/89. Il suddetto bando, pubblicato sui principali quotidiani il 15 ottobre 1995, comprendeva e prevedeva:
    -i criteri per la valutazione delle richieste per la concessione del diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati;
-    lo schema di convenzione tipo;
-    le tariffe di zona e la tariffa di suolo costituiscono l'onere di concessione del diritto di superficie che avrà durata di 90 anni;
-    la data del 29 febbraio entro cui i richiedenti dovevano presentare le domande.
    Alla data del 29 febbraio 1996 sono state presentate circa 130 domande che hanno richiesto attività e procedure di catalogazione, classificazione, ubicazione, verifiche e valutazioni tecnico- amministrative preliminari e definitive. Al fine di poter procedere all'esame di tutte le domande presentate, nonchè alla loro catalogazione, classificazione, ubicazione, verifica e valutazione tecnico-amministrativa preliminare, con deliberazione n. 1392 della Giunta Comunale del 15 marzo 1996 (mecc. 9601787/39), esecutiva dal 5 aprile 1996 è stata approvata la nomina di una Commissione di Valutazione delle domande di parcheggi pertinenziali presentate.
    Tutte le domande pervenute sono state esaminate ed alcune di esse hanno concluso l'iter preliminare composto dalle fasi stabilite, comprensive della valutazione tecnica di competenza delle Divisioni della Città, Enti esterni e Circoscrizioni Amministrative che ha definito così i vari vincoli e le prescrizioni alle quali il parcheggio era assoggettabile, nonchè dato eventuali indicazioni progettuali migliorative della sistemazione superficiale.
    Per alcune richieste si è ora giunti alla parte conclusiva della parte principale che prevede, preso atto dei vari pareri formulati dai competenti Uffici Comunali, Enti esterni e Circoscrizioni Amministrative, così come meglio evidenziato nella scheda di valutazione allegata (allegato n. 5), l'esame finale della Commissione di Valutazione con la Valutazione definitiva della domanda presentata.
    Alla luce pertanto delle valutazioni e dei pareri di competenza di cui sopra si intende ora, con il presente provvedimento, procedere alla concessione alla Soc. Coop. Sospello Box del diritto di superficie sull'area di proprietà comunale di via Campiglia, per la realizzazione del parcheggio da destinare a pertinenza di immobili, per n. 102 posti auto (86 box) , ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge n. 122/89, così come previsto dalla citata deliberazione n. 315 della Giunta Comunale del 18 settembre 1995 (mecc. 9505526/06) esecutiva dal 13 ottobre 1995.
    Si rimanda a successivo provvedimento deliberativo della Giunta Comunale l'approvazione del progetto definitivo inerente la realizzazione del parcheggio, a cui seguirà la stipula della relativa convenzione regolante i rapporti tra il Concessionario richiedente ed il Comune di Torino.
    La presentazione del progetto definitivo del parcheggio ed esecutivo della sistemazione superficiale dovrà avvenire entro 6 mesi dalla notifica al Concessionario Richiedente dell'esecutività del presente provvedimento deliberativo, con possibilità di ulteriori eventuali 6 mesi di proroga, allorché la richiesta di proroga sia suffragata da motivate esigenze; decorso tale periodo senza che sia stato presentato il progetto definitivo, si procederà a deliberare la revoca della concessione dell'area oggetto della presente deliberazione.
    Il progetto definitivo sia per quanto riguarda la parte interrata, sia per quanto riguarda la sistemazione superficiale, potrà essere modificato rispetto al presente progetto, in relazione a sopravvenute necessità od esigenze di pubblico interesse manifestate successivamente all'approvazione del progetto medesimo ed in relazione alle richieste di carattere tecnico degli Enti (Soprintendenze, VV.FF.) e dei Settori della Città chiamati ad esprimere parere di competenza. In particolar modo sarà possibile prevedere un incremento delle superfici destinate a verde a scapito delle zone pavimentate.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, considerate le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l'individuazione dell'area comunale sita in via Campiglia per la realizzazione di un parcheggio ad uso privato per n. 102 posti auto (86 box), il cui progetto, completo dei previsti pareri, è meglio specificato nei sotto elencati allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
    -    Relazione tecnica (all. 1 - n. );
    -    Documentazione fotografica (all. 2 - n. );
    -    Tavola 1 _ Stralcio PRG; Stralcio Aerofotogrammetrico; Stato di fatto piano strada;
    -    Progetto piano strada (all. 3 - n. );
    -    Tavola 2 _ Planimetrie e sezioni autorimessa (all. 4- n. );
    -    Scheda di valutazione (all. 5 - n. );
2)    di approvare la concessione in diritto di superficie dell'area di cui al punto 1) alla Soc. Coop. Sospello box a r. l. , c.f. 06542870016, con sede in Torino in via Sospello 115, nella persona del presidente sig. Aldo Ravizza, nato a Torino il 17 febbraio 1945, c.f. RVZ LDA 45B17 L219K;
3)    di rinviare a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione del progetto definitivo del parcheggio ed esecutivo della sistemazione superficiale, che verrà allegato alla convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune di Torino ed il Concessionario per quanto attiene il parcheggio ad uso privato che verrà realizzato con oneri a carico del Concessionario, compresi quelli relativi alle eventuali opere stradali e di segnalamento necessarie per garantire la fluidità del traffico.
    La presentazione del progetto definitivo del parcheggio ed esecutivo della sistemazione superficiale dovrà avvenire entro 6 mesi dalla notifica al Concessionario Richiedente dell'esecutività del presente provvedimento deliberativo, con possibilità di ulteriori eventuali 6 mesi di proroga, allorché la richiesta di proroga sia suffragata da motivate esigenze; decorso tale periodo senza che sia stato presentato il progetto definitivo, si procederà a deliberare la revoca della concessione dell'area oggetto della presente deliberazione.
    Il progetto definitivo potrà essere modificato rispetto al presente progetto, in relazione a sopravvenute necessità od esigenze di pubblico interesse manifestate dall'approvazione del progetto medesimo (VV.F., Soprintendenze, ecc..);
    La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Comune di Torino;
4)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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