Divisione Edilizia Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 47
2001 01962/09

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 MARZO 2001

(proposta dalla G.C. 6 marzo 2001)

OGGETTO: LAGHETTI FALCHERA. RECUPERO AMBIENTALE E SISTEMAZIONE A PARCO URBANO. VARIANTE PARZIALE N. 36 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 L.U.R.. REITERAZIONE DI VINCOLO ESPROPRIATIVO DECADUTO. APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale dell'11 gennaio 2001 (mecc. 200010355/09), esecutiva dal 26 gennaio 2001, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale Urbanistica n.56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., la variante n. 36 al vigente P.R.G. concernente la reiterazione del vincolo espropriativo sull'area relativa all'ambito P25 Laghetti Falchera.
    La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi e, precisamente, dal 24 gennaio al 22 febbraio 2001. Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 5 del 31 gennaio 2001.
    Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio non sono pervenute osservazioni.
    La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dall'art. 17 comma 7 della L.U.R., alla Provincia di Torino che, con deliberazione n. 64-257/60/2001 del 6 febbraio 2001, ha espresso la compatibilità della variante al Piano Territoriale Provinciale e ai progetti sovracomunali approvati.
    Si può, pertanto, procedere all'approvazione definitiva della variante, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.U.R., prendendo atto che non sono pervenute osservazioni e che la Provincia di Torino ha espresso parere favorevole.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    di prendere atto, che entro i termini previsti, non sono pervenute osservazioni alla variante parziale n. 36 al vigente P.R.G.;
2)    di approvare la variante parziale n. 36 al vigente P.R.G., adottata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 gennaio 2001 (mecc. 200010355/09).
    Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.